Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza del 3 novembre 2015, n°22410 – La malattia del lavoratore costituisce situazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro

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La malattia del lavoratore costituisce situazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro.

Infatti, pur essendo entrambe cause di impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno natura e disciplina diverse, poiché mentre la prima ha carattere temporaneo e implica la totale impossibilità della prestazione – che determina la legittimità del licenziamento, ex art. 2110 c.c., quando abbia causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto – la seconda ha carattere permanente o, quantomeno, durata indeterminata o indeterminabile e non implica necessariamente l’impossibilità totale della prestazione.

Più dettagliatamente, la inidoneità al lavoro consente la risoluzione del contratto, ex artt. 1256 e 1463 c.c., eventualmente previo accertamento di essa con la procedura di cui all’art. 5 della legge n°300/1970 dello Statuto dei Lavoratori, indipendentemente dal superamento del periodo di comporto.

Nel caso in esame il datore di lavoro, senza richiedere il controllo pubblico delle assenze per infermità, ex art. 5, comma 2 della legge n. 300/70 citata, attivava la verifica prevista dall’art. 5, comma 3, finalizzata ad accertare la sussistenza o meno dell’idoneità al lavoro.

Di qui la risposta positiva fornita dalla Commissione medica presso la A.S.L., che non escludeva di per sé la sussistenza della inabilità temporanea, certificata dal medico curante del lavoratore.

Ne consegue l’illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore sul rilievo che, avendo la struttura pubblica rilevato la idoneità al lavoro del prestatore, non sussisteva la infermità dedotta a giustificazione della protratta assenza dal lavoro, pertanto ingiustificata con conferma della gravata pronuncia.

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