Cassazione civile, sez. VI^ – 2, ordinanza del 4 novembre 2015 n°22461 – La contumacia non implica ammissione della fondatezza della pretesa avversa
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La sezione VI^ Civile – 2 della Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 novembre 2015 n°22461, ritiene che, anche dopo la riforma del 2009, non si possa attribuire alla contumacia in sede civile un valore di ammissione delle ragioni della controparte.
E ciò in quanto rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell’obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se parte attrice abbia dimostrato i fatti costitutivi e giustificativi della propria pretesa.
- Infatti al convenuto contumace in primo grado e costituitosi in appello, non è preclusa la contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato; né è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda.
- Di qui in principio di diritto: “ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1 comma e 115, 1 comma c.p.c., l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, si pone unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definisce – irretrattabilmente – il thema decidendum (cioè i fatti pacifici) e il thema probandum (vale a dire i fatti controversi). Pertanto, il giudice d’appello nel decidere la causa deve aver riguardo ai suddetti temi così come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”.
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