Cassazione 3 dicembre 2015 n. 24621 – valida la transazione tra i coniugi anche se non omologata dal giudice della separazione

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Risultati immagini per immagine divorceLa controversia trae origine da una transazione sottoscritta nel gennaio 2002 da due coniugi, nelle more del giudizio d’appello della separazione, poi abbandonato.

Per la Corte di Appello non è valido l’accordo di separazione tradotto in transazione senza omologa, inclusivo di questioni, quale l’assegnazione di beni immobili compresa, non sottoposte al giudice della separazione.

Di diverso avviso la sentenza 3 dicembre 2015 n. 24621 pronunciata dalla terza sezione della Corte di Cassazione, secondo la quale sono invece validi gli accordi dei coniugi relativi alla parte disponibile – forma libera di tali accordi – e non è necessaria la loro trasfusione nel decreto di omologa.

E ciò in quanto:

– nell’accordo tra le parti in sede di separazione e di divorzio  si ravvisa un contenuto necessario (attinente all’affidamento dei figli, al regime di frequentazione dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole) e un contenuto eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi).

– Quindi oggi, sempre più frequentemente, si ammette un’ampia autonomia negoziale in sede di separazione e di divorzio, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, si afferma con maggior convinzione là dove essa non contrasti con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli.

– La giurisprudenza ritiene pertanto valida, tra le parti e nei confronti dei terzi, la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto, o magari convenuta sulla base di conclusioni uniformi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta (Cass. 11 novembre 1992, n.12110, Cass. n. 2263 del 2014), cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell’obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell’altro (tra le altre, Cass. 17 giugno 1992 n. 7470).

– Si possono ipotizzare (così come sovente accade) anche accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell’atto pubblico.

– Detti accordi, di natura negoziale (talvolta danno vita ad un vero e proprio contratto, Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass. n. 23713/2012), si ritengono validi, anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (tra le altre, Cass. n. 657/1994; Cass. n. 23801/2006).

– Ai predetti accordi sono pertanto certamente applicabili alcuni principi generali dell’ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell’atto o alla capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici (ad es. relativi ai vizi di volontà).

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