Cassazione civile, sez. I^, sentenza del 21 novembre 2014, n°24863: Sulla portata dell’obbligo di audizione del minore nel procedimento di riconoscimento ex art. 250 c.c.

[:it]La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°24863/14, ha cassato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza autorizzativa del riconoscimento ex art. 250 c.c. da parte del secondo genitore, senza tuttavia aver provveduto alla reiterata richiesta di audizione della figlia minore, avanzata dal padre che per primo aveva proceduto al suo riconoscimento, né aver motivato puntualmente i motivi alla base di detta omissione.

Ad avviso degli Ermellini, infatti, il principio dell’ascolto del minore in ogni giudizio o procedura che lo riguardi – consacrato dall’art. 155-sexies c.c., che ha recepito nel nostro ordinamento quanto disposto dall’art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – introduce un duplice obbligo:

  • quello di procedere all’audizione del minore, salvo il caso in possa manifestamente arrecargli danno, ponendosi in contrasto con i suoi superiori interessi;
  • quello di puntuale motivazione in tutti quei casi in cui escluda la sua audizione ovvero qualora la decisione adottata sia difforme dalla volontà espressa.

Con riferimento in particolare al procedimento di riconoscimento ex art. 250 c.c., ad avviso della Suprema Corte, l’obbligatorietà dell’audizione del minore infrasedicenne (attualmente infradodicenne a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 219/12), salvo i casi di incapacità del minore a renderla, deriverebbe altresì dalla qualità di parte sostanziale che il figlio assume in tale giudizio. Da ciò deriva il conseguente obbligo del Tribunale di fornire adeguata giustificazione ogni qualvolta ravveda l’esistenza di motivi per i quali la ritenga manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del figlio minore.

Di seguito il testo della sentenza.[:]

© Copyright - Martignetti e Romano - P.Iva 13187681005 - Design Manà Comunicazione Privacy Policy Cookie Policy