Mediazione – non è sufficiente attivare il procedimento: improcedibile la domanda se non si partecipa al primo incontro.
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore, sez. I^, con sentenza n°1326/2024 del 5 giugno 2024, pronunciandosi su un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato improcedibile la domanda non ritenendo assolta la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all’art. 5 del D.lgs. n°28/2010 (che testualmente dispone: “quando l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo)”.
Il Tribunale campano, operando un’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 5 e sistemica con l’art. 8, sostiene infatti che al fine di perseguire la finalità deflattiva del contenzioso le parti non devono limitarsi ad attivare il procedimento di mediazione, che “… non realizza la circostanza della quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso”, ovvero, riprendendo le parole usate dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. III^, 27/03/2019 n°8473, “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale”.
La Corte pertanto conclude affermando che:
- “affinché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del D.lgs. 28/2010 è necessario attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore”;
- la condizione si intenderà di contro realizzata qualora, all’esito del predetto primo incontro, le parti esprimano al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.