Riduzione dell’assegno divorzile se il matrimonio ha avuto durata breve e l’ex moglie ha percepito una ingente eredità – Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n°10647 del 14 febbraio – 5 giugno 2020

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La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10647 del 5 giugno 2020, è tornata a pronunciarsi in ordine alla possibilità di disporre la riduzione dell’assegno di divorzio a fronte della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, con particolare riguardo al caso in cui il matrimonio abbia avuto durata breve e l’ex coniuge beneficiario dell’assegno abbia percepito una cospicua eredità.

Il caso

Un ex marito ricorreva alla Corte d’Appello al fine di ottenere la revoca o quantomeno la riduzione dell’importo dell’assegno divorzile dallo stesso versato in favore dell’ex moglie e quantificato nella somma mensile di euro 1.800,00, in considerazione:

  • del peggioramento delle proprie condizioni economiche e patrimoniali;
  • del nuovo matrimonio dallo stesso contratto;
  • del miglioramento delle condizioni economiche dell’ex moglie, che aveva ricevuto in eredità oltre € 100.000,00 e la proprietà di un immobile.

 

Il ricorso per cassazione 

A fronte del rigetto del suo ricorso, il ricorrente, adiva la Suprema Corte dolendosi:

  • dell’omessa considerazione da parte del giudice di merito dei nuovi principi giurisprudenziali circa i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile;
  • dell’omessa valutazione della dedotta sopravvenuta sproporzione reddituale tra le parti.

Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ex marito alla luce delle seguenti condivisibili motivazioni:

  • per procedere alla riduzione dell’assegno divorzile è necessario accertare la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi rispetto al precedente assetto definito in sede di divorzio, mediante la comparazione delle rispettive condizioni (cfr. Cass. civ. n°1119 del 2020, Cass. civ. nn°21234 e 21228 del 2019);
  • il giudice di merito, in presenza di accertati “elementi fattuali idonei a destabilizzare il precedente assetto patrimoniale in essere, dovrà applicare i nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite in punto di debenza e quantificazione dell’assegno divorzile al fine di attualizzare l’assegno di divorzio;
  • in particolare, “…la limitata durata del vincolo matrimoniale (sei anni) potrebbe assumere nuova luce se si considera che l’assegno divorzile è stato di fatto corrisposto per diversi anni dal momento in cui è stato attribuito e determinato (con sentenza del 2013), al fine di giustificare potenzialmente una attualizzazione dell’assetto patrimoniale post-coniugale, in applicazione di un criterio, qual è quello della durata del matrimonio, rilevante anche ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi (cfr. art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987)”.

La Suprema Corte, censura l’operato Corte territoriale evidenziando la non corretta valutazione degli elementi di fatto dedotti dal ricorrente e, in particolare:

  • la cospicua eredità acquisita dall’ex moglie;
  • i sopravvenuti oneri familiari del marito derivanti dal nuovo matrimonio, “cui è collegato il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico, la cui rilevanza è riconosciuta dalla giurisprudenza quale circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite (cfr. Cass. n. 6289 del 2014, n. 14175 del 2016)”;
  • la sopravvenuta disponibilità di ulteriori fonti di reddito in favore della moglie così come la misura del reddito del marito, che il giudice del gravame aveva determinato senza indicare la fonte del proprio convincimento.

Di qui, la decisione della Suprema Corte di cassare il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, affinché proceda ad un nuovo esame della questione conformandosi ai principi di diritto sopra richiamati.

Articolo a cura della dott.ssa Michela Terella

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