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cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020

In data 22 marzo 2020 è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un terzo decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio cumulative rispetto a quelle già adottate.

Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.

A differenza dei DPCM dell’9 e 9 marzo 2020, tuttavia, il DPCM del 22 marzo 2020 non prevede tra le deroghe al suddetto divieto gli spostamenti per “situazioni di necessità” ma unicamente per spostamenti dettati da:

  • comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
  • motivi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute.

La proroga delle misure previste nei D.P.C.M. dell’8, 9 e 22 marzo sino al 13 aprile

Il 1° aprile 2020 è stato altresì emanato un nuovo D.P.C.M. che, all’art. 1, estende l’efficacia delle misure previamente adottate nei DPCM dell’8, 9 e 22 marzo 2020 sino alla data del 13 aprile 2020.

 

La confusione sulla legittimità degli spostamenti tra diversi comuni

Ciò ha determinato nuovamente confusione circa la possibilità per i genitori non collocatari di esercitare il proprio diritto di visita anche qualora residenti in due comuni separati.

Se da un lato, infatti, numerose prefetture hanno sin da subito giudicato legittimi i predetti spostamenti anche tra comuni diversi , il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26 marzo 2020, ha di contro ritenuto questi ultimi illegittimi alla luce del DPCM del 22 marzo 2020, disponendo la provvisoria interruzione del diritto di visita del genitore collocatario, sostituendo gli incontri con video chiamate o Skype.

 

I chiarimenti recentemente offerti dal Governo

A seguito della grande confusione ingenerata dalle predette disposizioni, in particolar modo per quanto attiene la legittimità degli spostamenti tra comuni al fine di esercitare il diritto di visita, sono finalmente giunti gli attesi chiarimenti del Governo che, sul proprio sito istituzionalehttp://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?”, ha risposto: “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

 

In conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto e dei chiarimenti offerti dal Governo, sino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe:

  • il diritto di visita del genitore non collocatario è garantito anche qualora questo comporti spostamenti tra diversi comuni per recarsi dal minore, condurlo presso di sé e fare rientro alla propria residenza/domicilio;
  • il diritto di visita dovrà essere esercitato in conformità a quanto determinato nei provvedimenti di separazione e/o divorzio, a cui certamente sono da equiparare le statuizioni rese nei giudizi di regolamentazione dell’affido e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio;
  • in mancanza di una statuizione del Tribunale, potranno essere esercitati in base a quanto concordato, preferibilmente per iscritto, tra i genitori;
  • in ogni caso gli spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel pieno rispetto delle prescrizioni di tipo sanitario.

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cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020

Il 22 marzo è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio nazionale, in vigore sino al 3 aprile 2020, cumulative rispetto a quelle già adottate con DPCM dell’11 marzo 2020 e con quelle previste nella sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute.

Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.

Così come per l’art. 1 dell’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute, anche il presente decreto non prevede deroghe al suddetto decreto se non per spostamenti dettati da:

  • comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
  • motivi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute.

Nonostante siano trascorsi oltre 10 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo 2020, ad oggi il Governo non ha ancora aggiornato la propria pagina istituzionale – http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – al fine di chiarire se dette limitazioni pregiudichino o meno l’esercizio del diritto di visita qualora i genitori risiedano in due comuni separati.

La recente ordinanza del 26 marzo 2020 del T.C. di Bari

Recentemente, la Corte d’Appello di Bari si è pronunciata sull’istanza presentata da una madre, genitore collocatario della prole al fine di ottenere “…la sospensione degli incontri tra il padre [Omissis] ed il figlio minore” in quanto “…il minore è collocato presso la madre e che il padre abita in un diverso comune”.

La Corte d’Appello, nell’accogliere la predetta istanza, sottolinea come:

  • “…gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”;
  • non sia verificabile, nel caso di specie, “…che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario”;
  • il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.

La Corte, alla luce delle predette considerazioni:

  • ha disposto pertanto l’interruzione provvisoria del diritto di visita del padre sino al 3 aprile 2020 (ovvero sino al termine di efficacia del DPCM del 22 marzo 2020);
  • ha sostituito degli incontri con videochiamate o skypeper periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario”.

 

In conclusione

In senso diametralmente opposto si segnala il chiarimento offerto al Consiglio dell’Ordine di Biella da parte della Prefettura, della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, disponibile sul sito del COA – https://www.ordineavvocatibiella.it/emergenza-covid-19-diritto-di-visita-dei-figli-minori-di-genitori-separati-al-genitore-non-collocatario-dopo-il-dpcm-22-3-2020-indicazioni-delle-forze-dellordine-consultate-dal-coa/ – , ad avviso dei quali “…pur dopo il DPCM 22.3.20, il diritto di visita e di trasferimento dei minori all’altro genitore sia consentito, con l’avvertimento di portare con sé il provvedimento giudiziale che lo dispone (accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale, sentenza di separazione o divorzio, o ordinanza del Presidente del Tribunale che dispone in via provvisoria e urgente, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l’uno e l’altro genitore), la autocertificazione redatta su modello ministeriale, e adottando, ovviamente, tutte le prescrizioni e cautele sul piano sanitario che conosciamo, e, comunque rimettendo al buon senso dell’adulto ogni valutazione, caso per caso, in relazione al superiore interesse del minore”.

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