Tag Archivio per: Con la recente ordinanza n. 11097 depositata lo scorso 10 giugno 2020

[:it]Woman in black shirt carrying baby in gray onesie

Con la recente ordinanza n. 11097 depositata lo scorso 10 giugno 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il disinteresse di un genitore protrattosi nel tempo costituisce non un illecito istantaneo ma permanente e il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni va individuato nel momento in cui la vittima della condotta di abbandono genitoriale è pervenuta nelle concrete condizioni di esercitabilità del diritto risarcitorio.

La vicenda

La controversia trae origine da un giudizio promosso da un figlio, ormai adulto, nei confronti del padre al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a lui spettanti per violazione degli obblighi genitoriali.

Il Tribunale di Livorno, investito della questione, rigettava la domanda risarcitoria ritenendo:

  • insussistenti i “presupposti probatori di merito”;
  • maturata la prescrizione di tutti i diritti al risarcimento dei danni.

A fronte di tale decisione l’attore proponeva appello dinanzi alla Corte fiorentina la quale, tuttavia, confermava la sentenza del giudice di primo grado.

Il figlio decideva pertanto di ricorrere sino in Cassazione dolendosi, in particolare, di come la Corte territoriale avesse ricollegato il danno morale ad un illecito istantaneo ad effetti permanenti, deducendone l’intervenuta prescrizione quinquiennale per l’intero arco di tempo oggetto della domanda (dalla nascita del ricorrente fino all’instaurazione del giudizio).

La decisione

Con la decisione in commento, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, offre i seguenti condivisibili chiarimenti sulla base degli arresti giurisprudenziali in materia:

  • preliminarmente, la Corte ha concettualmente ripartito il genus danno endofamiliare in due species: il danno relativo al rapporto di coniugio/unione e il danno relativo al rapporto genitoriale;
  • in particolare, il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto si sostanzia nella condivisione della relazione filiale con il proprio genitore fin dalla nascita “sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione e il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione…Si determina pertanto un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore” (Cass. civ. n. 26205/2013);
  • nel caso di specie, il danno relativo al rapporto filiale è causato dal disinteresse del padre nei confronti del figlio protrattosi per un periodo significativo della sua vita, pertanto il relativo illecito endofamiliare ha natura permanente e non istantanea, “e già di per sé è proprio la considerevole protrazione temporale a portare al livello del disvalore costituzionale la condotta illecita, la quale, se investisse invece soltanto un tempo così limitato da potersi definire episodica (per esempio, soltanto qualche giorno), integrerebbe soltanto una violazione delle norme ordinarie relative agli obblighi genitoriali”;
  • in tale ottica, il fatto illecito non può ritenersi consumato con riferimento al suo solo momento iniziale, bensì con riferimento a quello finale; in sostanza “il diritto al ristoro dei danni sorge con l’inizio del fatto illecito generatore del danno medesimo, ma con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento”;
  • la Corte precisa che “…la persona che subisce la violazione del diritto alla relazione filiale entra in una condizione di sofferenza personale e morale che imprime un tracciato di disagio di sofferenza nello sviluppo psicofisico, per cui, la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l’esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso”;
  • a ciò consegue che, per acquisire la capacità di percepire correttamente il disvalore della condotta paterna e di reagire conseguentemente chiedendo il risarcimento, occorre che il figlio vittima dell’abbandono “si svincoli dall’incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore” per raggiungere una maturità personale pienamente autonoma “capace di percepire la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata. Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato dal genitore che l’ha posta in essere”.

Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Suprema Corte rileva come la Corte d’Appello abbia seguito un ragionamento del tutto irrazionale laddove esclude che il figlio sia stato danneggiato dal disinteresse paterno perché “si sarebbe a ciò abituato”. Tale asserzione svuoterebbe di contenuto il diritto risarcitorio: è illogico “che un totale disinteresse non possa giammai provocare danni, essendo il figlio abbandonato sempre vissuto nel disinteresse del padre e quindi nulla avendo perso per non aver mai avuto nulla”.

Di qui, la decisione della Suprema Corte di cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa sezione, affinché proceda ad un nuovo esame della questione alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati in ordine alla natura permanente dell’illecito endofamiliare e alla determinazione del dies a quo prescrizionale.

Articolo a cura della dott.ssa Michela Terella

[:]

© Copyright - Martignetti e Romano - P.Iva 13187681005 - Design Manà Comunicazione Privacy Policy Cookie Policy