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Con l’aiuto del legale o di fiducia, può essere essere redatto in pochi incontri un contratto di convivenza su misura per tutelare se stessi, i propri beni, eventuali figli e per evitare litigi durante, ma soprattutto alla fine (non sperata) del rapporto di coppia, e di conseguenza per non finire in tribunale per nulla o, peggio, per ripicca.
Qui di seguito una bozza di accordo, assolutamente incompleta, da modificarsi e integrarsi con clausole differenti o più specifiche, per meglio adattarsi alle esigenze della singola coppia.
Ad esempio, potrebbero stabilirsi delle norme volte al regolare, in caso di cessazione della convivenza, le sorti di una eventuale casa di proprietà (acquistata in costanza di convivenza) e del relativo mutuo (chi lo paga? come? in che modo?).
BOZZA CONTRATTO DI CONVIVENZA
Premesso che il sig. T. e la sig.ra C. sono uniti, sin dal …., da sinceri legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione o da matrimonio;
che il sig. T. e la sig.ra C. conducono, sin dalla data del ,,,,,, vita comune nell’abitazione sita in Polesella alla via …. n. …. ove entrambi sono residenti;
che il sig. T. e la sig.ra C. sono qualificati come conviventi ai sensi dell’art. 1 co. 36 della c.d. Legge Cirinnà;
che il sig. T. percepisce un reddito mensile pari ad € ………. netti;
che la sig.ra C. percepisce un reddito mensile netto pari ad €. ………….;
che il sig. T. risulta essere il padrone del cane … registrato all’anagrafe canina al n. ……..;
Ritenuto che i medesimi intendono regolamentare con il presente atto taluni profili di natura patrimoniale afferenti la loro convivenza e segnatamente stabilire ex ante il regime cui saranno soggetti i beni e i diritti acquistati a titolo oneroso in contitolarità dai conviventi o anche in titolarità esclusiva di uno dei conviventi e poi trasferiti pro quota all’altro;
Tanto premesso e ritenuto
tra
T….
e
C….
si conviene quanto segue:
1) T e C convengono di provvedere alle spese comuni, nella misura mensile fissa di Euro …. , da suddividersi in tal modo: €. …. a carico di T. ed €……………… a carico di C. in considerazione del maggior reddito di T. e del lavoro casalingo posto in essere da C. quotidianamente;
1.1) Ai fini del precedente punto 1.1) si intendono per spese comuni quelle sostenute: a) per l’alimentazione di entrambi i conviventi e dei loro ospiti occasionali; b) per l’erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono, purché in relazione all’abitazione come sopra eletta a residenza comune; c) per la pulizia dell’abitazione, compresi il salario e tutti gli oneri accessori, delle eventuali persone chiamate ad effettuarla; d) per le riparazioni ordinarie dell’abitazione come sopra eletta a residenza comune, e dei mobili a suo arredo; e) per la biancheria relativa all’abitazione come sopra eletta a residenza comune, con esclusione, quindi, della biancheria e dell’abbigliamento di ciascuno dei conviventi; f) per i servizi igienico-sanitari dell’abitazione come sopra eletta a residenza comune; g) per le spese condominiali relative all’abitazione come sopra eletta a residenza comune; h) per i viaggi e le vacanze effettuati assieme; i) per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole nata dal proprio rapporto e riconosciuta da entrambe le parti; l) per il mantenimento del cane Rocky;
1.2) Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente IBAN IT…………………….., aperto presso la Banca …, cointestato ed a firme disgiunte. I conviventi si impegnano ad alimentare il predetto conto corrente con versamenti da effettuarsi all’inizio di ogni mese e per importi pari previsto ai sensi del precedente punto 1). Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà tempestivamente ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi del precedente punto 1).
1.3) Nel caso uno dei conviventi venga a trovarsi privo di redditi, o comunque con reddito inferiore ad €. 100,00, si conviene sin da ora che le spese comuni saranno ad esclusivo carico dell’altro convivente per un periodo non superiore a 12 mesi. Decorso detto termine, cesserà di avere efficacia la presente convenzione la presente clausola, ed i sottoscritti potranno eventualmente adottare una nuova clausola sulla riparT.ne delle spese comuni, ferme restando le altre clausole del presente contratto. Ai fini della presente convenzione si debbono intendere, per redditi di ciascuno dei conviventi, tutti i redditi dichiarati e dichiarabili annualmente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Le imposte, tasse, contributi e oneri relativi a detti redditi sono ad esclusivo carico del suo percettore.
2) I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell’abitazione sita in .., alla via …………………………, e precisato che essa è condotta in locazione da T. – giusta il contratto di locazione stipulato con S. il …. ai sensi del quale T. è tenuto a corrispondere al locatore mensilmente un canone di Euro …,00– convengono che anche C. si serva di detta abitazione, dimorando in essa, per l’intera durata della convivenza. C. concorrerà con T. nel pagamento del canone di locazione nella misura del 50%;
2.1) La convenzione di cui al punto n. 2) si intende sottoposta alla condizione risolutiva della cessazione della convivenza, determinata dal decesso, dal mutuo dissenso o anche da recesso unilaterale di uno di essi conviventi comunicato per iscritto all’altro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento A.R.; ai fini dell’efficacia del recesso unilaterale farà fede la data di ricezione della dichiarazione come comprovata dalla ricevuta di ritorno;
3) I sottoscritti T. e C., in via preliminare, allegano al presente contratto (allegato “A”) un inventario, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, prima dell’inizio della convivenza, con l’indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, ed al riguardo concordemente e vicendevolmente riconoscono e danno atto che ciascuno di essi conserverà, nonostante la convivenza, il pieno godimento, nonché la libera disponibilità di amministrazione di ogni bene immobile e mobile di sua esclusiva proprietà;
Fermo quanto previsto al comma precedente, T. e C. si impegnano reciprocamente a ritrasferire all’altro la quota del cinquanta per cento (50%) dei diritti reali sui beni acquistati in costanza di convivenza, da entrambi congiuntamente o da ciascuno di essi, anche separatamente, ad esclusione di quei beni e diritti che sarebbero «personali» in base al disposto dell’art. 179 del Codice Civile. Per «costanza di convivenza» dovrà intendersi il periodo compreso tra la data in premessa indicata di inizio convivenza e la successiva data in cui, uno dei conviventi avrà manifestato all’altro per iscritto la sua decisione di far cessare l’effetto della presente convenzione. La situazione che si verrà a creare a seguito del trasferimento di cui sopra dovrà intendersi come comunione ordinaria e sarà disciplinata dagli artt. 1100 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento di uno dei conviventi al predetto obbligo di trasferimento pro quota a favore dell’altro, quest’ultimo potrà esperire l’azione di cui all’art. 2932 del Codice Civile volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.
3.1) In relazione ai beni acquistati in comunione i sottoscritti si concedono sin da ora, reciprocamente, diritto di prelazione, a parità di condizioni, per la sola ipotesi della vendita di quota, o di parte di essa, da parte dell’altro convivente. Il convivente che intenda vendere la sua quota, o parte di essa, deve comunicarne l’intenzione all’altro convivente, precisando altresì il prezzo, le modalità di pagamento del medesimo ed eventuali altre condizioni di vendita, con raccomandata con avviso di ricevimento A.R. Il convivente potrà esercitare il diritto di prelazione comunicando all’altro convivente, con raccomandata con avviso di ricevimento A.R., l’intenzione di acquistare la quota alle condizioni propostegli, entro e non oltre … giorni dal ricevimento della proposta di vendita. Il diritto di prelazione è convenuto per il solo caso di vendita della quota, o di parte di essa, essendo esclusi, pertanto, tutti gli altri negozi costitutivi o traslativi di diritti sulla quota medesima, o su parte di essa;
4) I conviventi sono obbligati solidalmente nei confronti dei terzi per i debiti contratti da uno di essi per i bisogni della vita corrente, per le spese relative all’alloggio comune e al cane Rocky;
5) qualora uno dei conviventi, a causa di una malattia o handicap invalidante che comporti l’incapacità di intendere e di volere, non sia più in grado di prendere le decisioni a tutela della sua salute, l’altro ne diverrà il rappresentante, potendo: a) richiedere il suo ricovero o il suotrasferimento presso idonea struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata convenzionata; b) verificare l’idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui ho diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, mi vengano assicurate le necessarie cure e il miglior benessere possibile; c) controllare la correttezza delle cure medico-infermieristiche e riabilitative, ivi comprese le misure dirette ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione lesiva della mia salute e del mio benessere; d) verifica dell’igiene ambientale e personale;
6) In caso di morte di uno dei due conviventi, l’altro sarà nominato suo rappresentante ai fini della donazione di organi, delle modalità di trattamento del corpo e delle celebrazioni funerarie;
7) la convivenza cesserà, oltre che per morte di uno di essi, per mutuo dissenso o per recesso unilaterale. Il convivente che intenda far cessare la comunione di vita lo comunica all’altro, in qualsivoglia forma. Nel caso la decisione di cessazione della convivenza sia adottata da T., conduttore dell’immobile sito in ,,,,,,,,,,,,,,,, C. conserva il diritto a servirsi dell’abitazione di cui al precedente per 3 mesi dal momento di ricevimento della comunicazione, che, in tal caso, T. deve inviare con raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. Il diritto a servirsi dell’abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d’uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l’abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi. È facoltà di C., anziché servirsi dell’abitazione come sopra precisato, pretendere da T. la somma di Euro …00, sempre che T. non preferisca, anziché erogare detta somma, consentire l’uso dell’abitazione nei modi e per il tempo sopra indicati;
7.1) Alla cessazione della convivenza per qualsivoglia causa, fatto salvo quanto previsto dai commi 36 e ss. dell’art. 1 della c.d. Legge Cirinnà, ciascun convivente, ovvero i suoi successori legittimi e/o testamentari, ha diritto di chiedere la divisione degli eventuali beni comuni.
7.2) Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte, il cane Rocky sarà affidato a C., che provvederà autonomamente ai bisogni ed al mantenimento dello stesso. Le spese per il passaggio di proprietà del cane saranno poste a carico di C.;
8) Qualunque controversia dovesse sorgere in relazione al presente contratto che abbia ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita al giudizio di un arbitro designato di comune accordo dai conviventi. Nel caso in cui i conviventi, per qualsivoglia causa, non giungano alla concorde designazione dell’arbitro, ciascuno di essi potrà chiederne la designazione al Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, L’arbitrato sarà irrituale e secondo equità.
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