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imagesLa Suprema Corte, con ordinanza n°5372 del 27 febbraio 2020, ha chiarito che è ricevibile il ricorso introduttivo depositato telematicamente, ancorché privo della produzione della marca da bollo, e ciò in quanto ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 170, art. 16 bis, comma 7, conv. con modifiche in L. 17 dicembre 2012, n. 221, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”.  

Il caso

La pronuncia de quo trae origine dall’impugnazione di un provvedimento con cui la Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale ad un cittadino, dichiarando inammissibile il suo ricorso e dichiarato inaccoglibile la successiva istanza di remissione in termini “…in quanto, anzitutto, l’inosservanza del suddetto termine era imputabile al ricorrente perché quest’ultimo aveva iscritto a ruolo il ricorso telematicamente, una prima volta, senza la coeva produzione della marca da bollo, determinandone l’irricevibilità, in conformità del t.u. n. 115 del 2002, art. 285 norma applicabile anche successivamente all’introduzione della procedura telematica di deposito del ricorso che era comunque oggetto della verifica del cancelliere in ordine all’osservanza delle norme tributarie”.

Il ricorso per cassazione

Avverso il predetto provvedimento, ricorreva per cassazione il sig. XXX, eccependo l’inapplicabilità alla fattispecie in esame della previsione di cui all’art. 285, comma 4 del  T.U. n°115 del 2002 – rubricato “Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile” – che, come, noto, dispone “Il funzionario addetto all’ufficio annulla mediante il timbro a secco dell’ufficio le marche, attesta l’avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito”.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, accoglie il ricorso, rilevando che:

  • la previsione di cui all’art. 285 T.U. sia stata adottata “…allorché era previsto il solo deposito cartaceo degli atti, sia esclusa dalle sopravvenute modalità telematiche per l’introduzione del processo”;
  • lo stesso Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 2017, n. 164259, si era pronunciato sulla questione escludendo l’applicabilità della predetta sanzione al deposito telematico dell’atto introduttivo del processo;
  • la predetta indicazione ministeriale, ancorché non vincolante per il giudice, era certamente da condividersi alla luce del chiaro disposto del D.L. 18 ottobre 2012, n. 170, art. 16 bis, comma 7, conv. con modifiche in  17 dicembre 2012, n. 221 (“il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia“).

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Afferma il Tribunale Civile di Milano, sez. XIII, con ordinanza 8 ottobre 2015 che a la parte interessata, a dimostrazione della tempestività del deposito telematico, ai fini della eventuale remissione in termini, non può limitarsi a produrre la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, giusta il disposto del comma 7 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012; ma deve anche depositare le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria.

E ciò in quanto può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti.

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