[:it]
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza 23 dicembre 2016, dichiara l’inammissibilità del giuramento decisorio deferito al coniuge allo scopo di dimostrare l’effettiva consistenza delle sue risorse economiche nell’ambito di un giudizio di separazione o di divorzio.
Il giudice arriva a detta decisione considerando non tanto l’indisponibilità sostanziale del diritto alla prestazione di natura assistenziale, quanto sulla base della dirimente argomentazione per cui il suo deferimento non legittimerebbe, in ogni caso, un’automatica decisione sul punto, dal momento che le dichiarazioni da esso scaturenti rappresenterebbero solo semplici elementi presuntivi, idonei al più a riscontrare altre prove.
TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE I CIVILE – ORDINANZA 23 DICEMBRE 2016
Il Giudice Esaminati gli atti e sciolta la riserva assunta all’udienza del 13 dicembre 2016, Osserva Il problema dell’ammissibilità del giuramento decisorio finalizzato ad una più compiuta descrizione e quantificazione delle risorse economiche dei coniugi ha suscitato un vivace dibattito, sia in ambito giurisprudenziale che in prospettiva dottrinale, tra i sostenitori dell’indisponibilità del diritto all’assegno di mantenimento e coloro i quali, invece, accettano l’idea che tale posizione soggettiva rientri nel potere dispositivo delle parti (cfr., tra i precedenti dogmaticamente più solidi in giurisprudenza, Cass. Civ. 4 giugno 1983, n. 3811 per la tesi affermativa e Cass. Civ. 9 novembre 1970, n. 2287, per la prospettazione negativa).
Si ritiene, d’altronde, che un ragionevole approccio alla tematica in questione debba muovere dall’assunto per cui il diritto all’assegno di mantenimento, sia in regime di separazione che in quello di divorzio, è disponibile nella misura in cui il giudice, per poterlo riconoscere, necessita della domanda di parte, ma che – in linea con le più autorevoli meditazioni dottrinali sul tema – a tale disponibilità processuale relativa fa da contraltare una autentica indisponibilità sostanziale, la quale riceve conferma dalla stessa natura assistenziale dell’assegno. È pur vero che alcuni interpreti riconnettono l’inammissibilità del giuramento decisorio alla sola porzione “alimentare” dell’assegno (in quanto ritenuta indisponibile), mostrandosi al contrario inclini ad ammetterlo per tutto ciò che esula dallo stato di bisogno.
Tuttavia, al netto delle più che fondate riserve sulla legittimità dell’impostazione esegetica fatta propria dalla parte deferente, va comunque rimarcato che il deferimento del giuramento decisorio sulle risorse economiche dei coniugi non permetterebbe – come osservato dai più autorevoli interpreti – un’automatica decisione sul punto (tant’è vero che si è ritenuto che le dichiarazioni che ne costituiscono il contenuto rappresenterebbero né più né meno che semplici elementi presuntivi, idonei al più a riscontrare altre prove).
Quanto appena osservato induce a ritenere che, indipendentemente dalla querelle dogmatica circa la sua dignità di mezzo di prova, il giuramento decisorio in relazione all’assegno di mantenimento del coniuge più debole, in quanto espressione imperfetta del potere dispositivo delle parti nel processo, non assolverebbe pienamente la sua funzione tombale di risoluzione della controversia, che – come è noto – non lascia all’organo giudicante alcun margine di apprezzamento.
PQM
dichiara inammissibile il giuramento decisorio deferito da … a …. sui capitolati articolati nella nota autorizzata del (OMISSIS). Rinvia all’udienza del … per la precisazione delle conclusioni. Palermo, 23 dicembre 2016
IL GIUDICE Michele Ruvol
[:]