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car-accident-1995852_960_720I fatti di cui è causa

I congiunti ed eredi di due giovani, morti a seguito di un incidente stradale, convenivano in giudizio il conducente della vettura – che, invadendo la loro corsia di marcia, ne aveva causato la morte – unitamente alla compagnia assicurativa, al fine di vedersi condannati in solido al risarcimento dei danni, dagli stessi quantificati in € 1.650.000,00.

Il Tribunale di Cuneo, investito della questione, pur ritenendo accertata la responsabilità esclusiva del conducente convenuto, a seguito dell’acquisizione delle risultanze della C.T.U. svolta nel giudizio penale:

  • riconosceva, in applicazione delle Tabelle di Milano l’importo di € Euro 200.000,00 ai genitori delle vittime, l’importo di € 80.000 in favore della sorella, l’importo di € 4.000 iure hereditatis per danni alla moto condotta dai ragazzi, nonché l’importo di circa € 120.000,00 quale danno non patrimoniale iure proprio subito da un altro congiunto delle vittime, accertato iure proprio, accertato con la CTU (Euro 119.781,67);
  • negava tuttavia la liquidazione del danno tanatologico iure hereditatis in favore dei congiunti di una delle due vittime;
  • negava ai congiunti il danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni reddituali dei figli defunti.

La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dagli eredi di una delle due vittime, condannava i convenuti al pagamento di ulteriori € 3.000,00 per danni patrimoniali (spese funeratizie) oltre interessi e spese di lite.

Il ricorso per cassazione

Gli eredi, tuttavia, non si davano per vinti, ricorrendo sino in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento, nei primi due gradi di giudizio, del danno morale soggettivo. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, i giudici di merito, pur applicando il criterio della c.d. “…omnicomprensività ed unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, finalizzato ad evitare duplicazioni”, non avevano riconosciuto e dato “…adeguata protezione per ciascuna delle lesioni prodotte alla sfera della persona”.

La decisione della Suprema Corte

La III^ sezione della Corte di Cassazione, investita della questione, reputa fondata censura, alla stregua della seguente condivisibile argomentazione:

  • “…l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.)”;
  • “[L]a natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale (…) dev’essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni”.
  • “…[N]el procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell’insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. in motivazione) e, dall’altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni, come modificati dalla 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la cui novellata rubrica (titolata “danno non patrimoniale”, in sostituzione della precedente “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale”;
  • “[N]e deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sè, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)”.
  • “[L]a misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme (…) può essere poi aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari…”.
  • “[L]a liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016, n. 7766).

Ad avviso della Suprema Corte, inoltre, “…se è vero che di tali componenti occorre dare la prova, si può ritenere che, rispetto alla morte di un figlio e di una figlia, entrambi in giovane età, appartenga al notorio l’esistenza di un danno soggettivo patito dai congiunti in tutte le sue componenti.”.

Gli ermellini, pertanto, in accoglimento di tale motivo di ricorso, hanno cassa la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello competente.

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[:it]car-accident-1995852_960_720Tra i danni di cui si chiede usualmente il risarcimento, in conseguenza di un incidente stradale, si annovera il c.d. danno “da fermo tecnico” o “da sosta tecnica”, consistente tanto nella perdita economica conseguente alla necessità di procacciarsi un veicolo sostitutivo, quanto nel mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che si sarebbero potuti conseguire attraverso l’uso del mezzo.

Il risalente e superato orientamento della Suprema Corte

La giurisprudenza più risalente – ex multis Cass. 23/06/1972, n°2109; Cass. 14/12/2002, n°17963; Cass. 13/07/2004, n.12908; Cass. 09/11/2006, n°23916; Cass. 08/05/2012, n°6907; Cass. 19/04/2013, n°9626; Cass. 04/10/2013, n°22687; Cass. 26 giugno 2015, n°13215), a riguardo, riteneva detto danno in re ipsa, ovvero sussistente a seguito della mera indisponibilità del veicolo, anche a prescindere dall’uso effettivo cui la vettura era destinata, con la conseguenza:

  • di esonerare il richiedente dalla specifica e concreta dimostrazione del pregiudizio economico subito;
  • di consentire la liquidazione in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., del predetto danno.

Il revirement degli Ermellini

Negli ultimi tre anni, tuttavia, la Suprema Corte, a partire dalla celebre sentenza n°20620 del 14 ottobre 2015, ha mutato il proprio indirizzo chiarendo come il danno da fermo tecnico non possa qualificarsi, come avvenuto in precedenza, quale danno in re ipsa, e onerando conseguentemente colui che agisca al fine di ottenere il predetto risarcimento dell’allegazione, dimostrazione e quantificazione della perdita subita dal suo patrimonio.

Dette conclusioni sono state recentemente ribadite dalla Suprema Corte con sentenza 11 aprile – 31 maggio 2017, n°13718, alla luce delle seguenti condivisibili motivazioni.

La non configurabilità di un danno in re ipsa

Partendo dallo stesso concetto di danno in re ipsa, la Cassazione chiarisce come detta nozione sia “…estranea al nostro ordinamento che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente”.

A ciò consegue l’onere in capo a colui che asserisca di aver subito in concreto il danno, di comprovarlo debitamente.

La quantificazione del danno

Gli ermellini, passando poi alla quantificazione del danno, affermano che:

  • la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è “…consentita soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è peraltro provata con certezza la sussistenza (tra le più recenti, Cass. 08/01/2016, n°127 e Cass. 28/12/2016, n°27183)”;
  • l’orientamento pregresso riteneva – attraverso un’applicazione distorta dell’art. 1226c. – automatico il danno determinato dalla sosta forzata del veicolo, individuandolo “…nelle spese necessariamente sostenute dal proprietario del veicolo incidentato per il pagamento del premio di assicurazione e della tassa di circolazione”;
  • in verità dette voci non possono costituire un danno né essere liquidate in via equitativa in quanto “…bollo di circolazione è ormai una tassa di possesso da pagarsi indipendentemente dall’utilizzo del mezzo (art°5 d.l°n°955 del 1982, convertito, con modificazioni, nella l°n.53 del 1983) mentre la conseguenza economica negativa derivante dal pagamento del premio assicurativo (comunque non inutile, atteso che il veicolo potrebbe recare danno a terzi anche durante la sosta tecnica) potrebbe essere in concreto evitata dal danneggiato chiedendo la sospensione dell’efficacia della polizza”;
  • parimenti, il precedente indirizzo giurisprudenziale, al fine di qualificare “…il pregiudizio da sosta tecnica quale danno in re ipsa è costretto, non solo ad individuare un nesso di consequenzialità necessaria tra il fermo del veicolo e il suo deprezzamento (nesso evidentemente insussistente, atteso che il deprezzamento è una conseguenza del sinistro e non della successiva sosta tecnica, la quale, al contrario, potrebbe far recuperare valore al mezzo), ma anche a negare rilevanza all’uso effettivo a cui il veicolo in riparazione era destinato, omettendo di considerare che, al contrario, l’uso effettivo del veicolo assume rilievo determinante ai fini della esistenza di un danno risarcibile, non potendosi dubitare, sotto questo aspetto, della differenza intercorrente tra il pregiudizio derivante dal fermo di un mezzo utilizzato solo per ragioni di svago e il pregiudizio derivante dal fermo di un mezzo utilizzato per ragioni di lavoro”.

 

Il principio affermato dalla Suprema Corte

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, gli Ermellini cristallizzano il seguente condivisibile principio: “…il danno derivante dall’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante).

 

Alla luce del revirement giurisprudenziale della Suprema Corte e del principio sopraesposto, si può pertanto affermare che il danno da fermo tecnico:

  • non possa considerarsi in re ipsa, con conseguente onere incombente sul danneggiato di allegare e comprovarne l’esistenza, a partire dall’uso effettivo del veicolo e/o dalla spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo (in particolare se per ragioni di lavoro);
  • non possa identificarsi con il pagamento del “bollo d’assicurazione”, essendo lo stesso una tassa di possesso da pagarsi indipendentemente dall’utilizzo del mezzo;
  • non possa tantomeno derivare dal pagamento del premio assicurativo, ben potendosi evitare detta conseguenza economica pregiudizievole semplicemente chiedendo la sospensione dell’efficacia della polizza.

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