Ad avviso del Tribunale Civile di Roma, ordinanza del 21 Dicembre 2021, deve ritenersi inammissibile l’opposizione all’esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione sottesa all’emissione del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo dell’esecuzione quando il decreto è divenuto definitivo per mancata opposizione, in quanto il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione.
D’altro canto non può ritenersi contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere disapplicata la disciplina del codice di rito civile secondo cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo.
Si riporta di seguito il testo completo dell’ordinanza.
Avv. Maria Martignetti
Tribunale Civile di Roma, ordinanza del 21 Dicembre 2021
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 23.11.2021, osserva quanto segue.
Banca Popolare di Sondrio agisce in via esecutiva, con pignoramento presso terzi, nei confronti di Mario, allo scopo di pervenire alla riscossione di un credito di € 82.802,20, spettante in forza di decreto ingiuntivo n. 5136/2015 del Tribunale di Roma.
Propone opposizione parte esecutata, deducendo la nullità originaria del contratto di fideiussione all’origine del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’esecutato, stante l’abusività delle clausole inserite all’interno dello stesso in violazione degli articoli 6 e 7 della Direttiva CE 93/13, non ostando al rilievo di tale nullità la circostanza che il titolo in questione non sia stato fatto oggetto di opposizione e sia ormai divenuto definitivo. Ha depositato propria memoria parte opposta, deducendo la sicura correttezza del proprio operato. Ha reso dichiarazione di parziale capienza la terza pignorata
L’istanza di sospensione non può essere accolta.
Deve innanzi tutto osservarsi come il titolo posto a base dell’esecuzione sia costituito da decreto ingiuntivo non opposto. A riguardo, la Cassazione ha osservato che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione” (Cass. n. 19113 del 2018).
Né, poi, sembra che le argomentazioni svolte nel ricorso in opposizione, finalizzate come sono ad evidenziare la contrarietà di tale orientamento alla normativa comunitaria dettata in tema di clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore, siano idonee a far ritenere superato detto orientamento. In primo luogo, deve osservarsi come parte opponente si limiti ad allegare la propria qualità di consumatore, la quale viene invece puntualmente contestata da parte esecutante, con l’effetto che deve ritenersi esclusa la applicabilità nel caso di specie della normativa posta a tutela consumatore. In secondo luogo, deve osservarsi come il caso esaminato dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa all’esito del procedimento C-49/14, citata da parte opponente nel proprio ricorso, non fosse affatto sovrapponibile a quello in esame, essendo sensibilmente diverso, stando a quanto può evincersi da tale pronuncia, il meccanismo processuale che presiede all’emissione del decreto ingiuntivo nell’ordinamento spagnolo da quello vigente nell’ordinamento interno italiano: in quest’ultimo, infatti, non è affatto preclusa la possibilità per il giudice chiamato ad emettere il decreto ingiuntivo di rigettare la domanda ove la stessa non risulti sufficientemente giustificata sulla base della documentazione dimessa in atti dal ricorrente (art. 640 c.p.c.).
Deve conclusivamente respingersi l’istanza di sospensione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna di parte opponente alla rifusione delle spese della presente fase, sia pur quantificate sulla base del valore effettivo della procedura e ridotte entro i minimi consentiti dal D.M. n. 55/14 attesa la particolare concentrazione della presente fase.
P.Q.M.
Respinge l’istanza di sospensione, assegnando termine di giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Condanna Mario alla rifusione delle spese di lite in favore di Banca Popolare di Sondrio, che si quantificano in € 1.050,00, oltre spese generali, iva e cpa. Provvede ad assegnazione come da separato provvedimento.
Si comunichi. Roma, 20.12.2021. Il G.E.[:]