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tribunale-roma-immagineAd alcuni colleghi sarà capitato, nel proporre un’impugnazione sostituendosi al difensore che assisteva la parte nel primo grado di giudizio civile, di vedersi negata dalla cancelleria la facoltà di ritirare il fascicolo di parte.

Come noto il nostro codice di rito – art. 77 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 169 c.p.c., rubricato “Ritiro dei fascicoli di parte”[1] – si occupa unicamente della facoltà/diritto di ritirare il fascicolo di parte unicamente quando lo stesso è ancora in corso di definizione.

Ciò ha generato il sorgere di prassi difformi tra le varie cancellerie, alcune delle quali autorizzano il ritiro unicamente al difensore costituito nel primo grado di giudizio, altre unicamente alla parte rappresentata, altre ancora al nuovo difensore munito di espressa autorizzazione del precedente avvocato.

Per dirimere la questione è recentemente intervenuto il Ministero della Giustizia, a mezzo della circolare del 7 gennaio 2019, diretta ai presidenti delle Corti d’Appello ed avente ad oggetto “Ritiro del fascicolo cartaceo di parte nel procedimento civile definito in primo grado Indicazioni operative”.

Nella stessa il Ministero ha affermato che “…nell’ipotesi in cui il procedimento civile sia stato definito, gli Uffici giudiziari debbano consegnare il fascicolo di parte sia alla parte personalmente, sia al nuovo difensore incaricato di difenderla nell’ambito del giudizio di impugnazione (sempre che lo stesso sia munito di apposito mandato)”.

Ad avviso del Ministero, infatti, detta affermazione risulta l’unica compatibile con l’art. 33 del codice deontologico forense. Seguendo il ragionamento del Ministero, poiché l’art. 33 C.D.F. “…pone sul difensore, al termine del mandato, l’obbligo di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, come pure di consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato (…) se dunque l’avvocato, al termine del mandato, è tenuto a restituire tutta la documentazione ricevuta dal cliente e comunque concernente l’oggetto del mandato, non v’è ragione per negare alla parte medesima (titolare del diritto alla restituzione) o al suo nuovo procuratore il diritto di richiedere direttamente alla cancelleria dell’Ufficio giudiziario la consegna del fascicolo di parte depositato dal precedente difensore nell’ambito di un giudizio civile ormai concluso, facendo in tal modo venir meno l’obbligo di custodia degli atti a carico del precedente avvocato”.

 

[1] Art. 169 c.p.c.:

  1. 1: “Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo di parte dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga”.
  2. 2: “ Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.

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downloadI fatti di causa:

La Suprema Corte – con ordinanza n°31207 del 29 Dicembre 2017, pubblicata il 28 aprile 2018 – si è pronunciata su un ricorso per cassazione proposto da una società avverso la sentenza con cui la C.d’A. dell’Aquila, confermando la decisione del Tribunale di Vasto, l’aveva condanna a risarcire i danni conseguenti alla mancata costituzione di un rapporto di lavoro con una sua dipendente, in ottemperanza a quanto era stato previamente disposto con provvedimento cautelare.

Nel predetto giudizio si costituiva la stessa lavoratrice, eccependo l’inammissibilità del predetto ricorso “…per tardività della notifica in quanto effettuata oltre le ore 21.00 dell’ultimo giorno utile. Su proposta del relatore, il Presidente della VI^ sezione fissava con decreto la camera di consiglio, al fine di chiarire “…se la notifica telematica effettuata dopo le 21.00 del giorno di scadenza del termine per proporre il ricorso sia o meno tempestiva”.

L’iter argomentativo seguito dalla Corte

Partendo dal dato legislativo, la Corte chiarisce come l’art.3-bis, comma 3, della L. n. 53 del 1994, aggiunto dalla L. n°221/2012, distingue “… la posizione di chi effettua la notifica e di chi la riceve, prevedendo che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2″ medesimo D.P.R. 12. Quindi, per il soggetto notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui la richiesta viene accettata dal sistema, generando la ‘ricevuta di accettazione’”.

Ratio della suddetta scissione discende dall’opportunità che non ricadano “…sul soggetto che effettua la notifica ritardi derivanti da meccanismi che egli non governa e sui quali non ha possibilità di incidere”.

Ciò chiarito, la Suprema Corte, interrogandosi sui “…termini entro i quali una notifica deve essere fatta e quindi, rimanendo nell’ottica del soggetto notificante, entro i quali egli deve richiedere la notifica”, rileva come lo stesso Legislatore del 2014, in sede di lavori parlamentari, si fosse interrogato sull’applicabilità alle notifiche telematiche del disposto dell’art. 147 c.p.c. – ai sensi del quale “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21” – risolvendo la predetta questione mediante la previsione, operata con la  L. n°114/14, che: “La disposizione dell’art. 147 codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”, con conseguente “…applicabilità dei limiti temporali fissati dalla norma del codice per le notificazioni tradizionali anche alle notificazioni telematiche”.

Il legislatore, pertanto:

  1. ha esteso “…le delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche”;
  2. ha trasformato, nelle notificazioni telematiche “…quello che nell’art. 147 è un divieto di compiere materialmente l’atto in un meccanismo per cui la notificazione se viene comunque eseguita, ‘si considera perfezionata’ solo alle 7 del giorno dopo”;
  3. nel considerare perfezionate le notifiche telematiche eseguite dopo le ore 21 del giorno precedente dalle ore 7:00 del giorno successivo, “non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica”.

Ad avviso degli Ermellini, a ciò consegue che, in applicazione della regola generale di cui all’art. 3-bis della L.53/94, nel caso di notifica telematica:

  • “…se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta …”;
  • se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo”.

Detta interpretazione, ad avviso della Suprema Corte:

  • sarebbe, d’altronde, quella “…condivisa dalla maggior parte dei giudici di merito che si sono pronunciati e dalla Corte di cassazione nei suoi due precedenti: Cass. sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886 e Cass., sez. terza, 21 settembre 2017, n. 21915”;
  • non violerebbe il diritto di difesa del notificante “…che rimane nella medesima condizione di chi notifica con metodo tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è soggetto ai limiti di orario degli uffici postali”;
  • non violerebbe “…il principio di uguaglianza per il tramite di una pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al legislatore”.

La Corte, pertanto, conclude, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, alla luce del seguente condivisibile principio di diritto: “Ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perchè non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione”.

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