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schermata-2020-03-18-alle-09-52-03Di seguito una disamina del Decreto Legge “Cura Italia”,con particolare riferimento alle disposizioni relative ai procedimenti civili, pubblicato nelle ultimissime ore nella Gazzetta Ufficiale, n°70 del 17 marzo 2020.

Il Decreto, tra le misure economiche a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese, in materia di Giustizia dispone la proroga del periodo inizialmente nato come “Periodo cuscinetto”; il differimento urgente delle udienze e delle relative sospensioni dei termini processuali, in precedenza disposto dal D.L. 11/2020 dall’8 marzo fino al 22 marzo 2020, sarà infatti protratto fino al successivo 15 aprile 2020.

L’art. 83 del Decreto citato dispone che le udienze dei procedimenti civili e penali a decorrere dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Con specifico riferimento alla materia civile le eccezioni al predetto periodo riguardano:

  • cause di competenza del tribunale per i minorenni (dichiarazioni di adottabilità, minori stranieri non accompagnati e minori allontanati dalla famiglia, nonché situazioni di grave pregiudizio);
  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari;
  • procedimenti cautelari (per la tutela dei diritti fondamentali della persona);
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione esclusivamente se sussiste una comprovata esigenza di indifferibilità e sempre che non risulti incompatibile con le condizioni di età e salute del beneficiario;
  • procedimenti per accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale (art. 35, L. 833/1978);
  • procedimenti per la richiesta di interruzione della gravidanza (art. 12, L. 194/1978);
  • procedimenti contro gli abusi familiari per l’adozione di ordini di protezione;
  • procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell’Unione europea;

procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c: provvedimenti sulla provvisoria esecuzione in appello, provvedimenti sulla provvisoria esecuzione, sospensione dell’esecuzione a seguito di ricorso per Cassazione.

L’elenco è tassativo ma il Decreto prevede una disposizione “di chiusura”: è disposta una dichiarazione di urgenza per tutti gli altri procedimenti la cui trattazione posticipata produrrebbe un grave pregiudizio.

Oltre al differimento delle udienze, il Decreto, in ottemperanza alle misure disposte dal Governo, ha stabilito che gli Uffici giudiziari possono prevedere lo svolgimento telematico delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

Inoltre, sempre relativamente allo svolgimento delle udienze, è prevista la possibilità per gli Uffici giudiziari – per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 – di:

  • adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
  • celebrare a porte chiuse le udienze pubbliche civili e penali;
  • rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo le suddette eccezioni;
  • tenere le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante lo scambio e il deposito telematico di note recanti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento da parte del giudice.

Le misure si estendono anche all’accesso al pubblico a detti Uffici, ad eccezione che per le attività urgenti e lo scaglionamento anche dei servizi telefonici e telematici.

Nel periodo tra l’8 marzo e il 15 aprile 2020 il Decreto “Cura Italia” stabilisce, altresì, la sospensione dei termini per il compimento di ogni atto processuale.

Con il “nuovo” Decreto, il Governo ha fornito una serie di precisazioni fortemente richieste dalle istituzioni forensi circa gli esatti limiti delle deroghe disposte dal precedente D.L. 11/2020.

In primo luogo, la sospensione opera anche relativamente ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi; per le impugnazioni e, in genere, a tutti i termini procedurali.

Nei casi in cui i procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e risoluzione stragiudiziale delle controversie, siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ne sono sospesi i termini riguardanti qualunque attività.

Nel maxi Decreto “Cura Italia”, il Governo ha quindi accolto le numerose richieste avanzate negli ultimi giorni dagli operatori del settore Giustizia volte ad ottenere indicazioni più specifiche per un corretto inquadramento normativo, o perlomeno interpretativo, delle disposizioni adottate in via emergenziale ed evitare così di incorrere in prescrizioni e decadenze.

Allo stesso scopo, relativamente ai procedimenti incardinati di fronte agli organi di Giustizia amministrativa, il Governo infatti ha accolto le osservazioni dei Giudici di Palazzo Spada[1] e disposto, come estrema ratio, la rimessione in termini, per la quale basterà un’istanza congiunta da parte dei difensori costituiti.

Il Governo ha già annunciato che ci sarà una seconda fase regolatoria, a decorrere dal prossimo 16 aprile. Nel frattempo, in virtù di quanto disposto dal D.L. 18/2020, saranno adottate le varie linee guida e misure a cura dei Capi degli Uffici Giudiziari per consentire agli operatori del settore di impiegare misure coerenti con l’emergenza epidemiologica.

[1] L’Adunanza Speciale del C.d.S., il 10 marzo u.s., aveva inviato un parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di sollecitare risposte circa l’interpretazione e l’esatto ambito di applicabilità dell’ormai abrogato art. 3, comma 1 del D.L. 11/2020.

Articolo della dott.ssa Michela Terella

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