Tribunale di Milano, Sez. IX^, sentenza 2 aprile 2014 – addebito della separazione e disturbo della personalità

[:it]Interessante sentenza del Tribunale di Milano.

La definizione del disturbo di personalità procede dalla definizione di ‘tratti di personalità’ che dice di quei ‘modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali personali rilevanti’ . Quando, e soltanto quando, ‘…i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi e causano una compromissione funzionale adattiva o una sofferenza soggettiva, essi costituiscono Disturbi di Personalità.

La caratteristica essenziale di un disturbo di personalità è un modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devi marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo e si manifesta in almeno due delle seguenti aree: cognitività, affettività, funzionamento interpersonale o controllo degli impulsi’.

Questo modello costante risulta inflessibile e pervasivo in un ampio spettro di contesti personali e sociali e determina un disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree impostati.

Il passaggio dai tratti di personalità al disturbo di personalità non avviene -sempre – con modalità traumatiche, non si assiste cioè al passaggio di una condizione ‘normale’ ad una condizione ‘disturbata’, ma, piuttosto, si osserva una personalità che a seguito di diversi fattori (ambientali, biologici, traumatici, ecc.) può assumere schemi e modelli disadattavi, passando così da uno ‘stile di personalità’ ad un ‘disturbo di personalità’.

A partire dalla sentenza delle SS.UU. 9163 del 25 gennaio-8 marzo 2005 – c.d. Sentenza Raso – i disturbi di personalità diventano giuridicamente rilevanti quando siano ‘…per consistenza, intensità rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere’ del soggetto.

Ciò che è rilevante, tuttavia, è non tanto la natura e l’origine del disturbo di personalità, quanto gli effetti che il medesimo determina ‘…sulla capacità del soggetto di valutare il significato e le conseguenze della propria condotta nonchè sull’attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai molteplici impulsi che motivano l’azione‘ .

Un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, per essere irrilevante ai fini della delcratoria di addebito, deve essere, allora, una condotta-sintomo che riveli il disturbo di personalità e nel contempo ne sia la cifra comportamentale, con esso ponendosi in connessione diretta e di esso manifestandosi quale inequivoco segnale rivelatore ( c.d. ‘valore di malattia’ del
comportamento tenuto).

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