Tribunale di Grosseto – ordinanza 17 novembre 2016 concede il sequestro giudiziario di beni ereditari nella disponibilità di un solo erede

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Risultati immagini per immagine sequestroL’art.670 c.p.c. prevede come elementi necessari per la concessione della misura cautelare esclusivamente a) la controversia sulla proprietà o il possesso b) l’opportunità di provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.
In ordine al primo requisito (“controversia sulla proprietà o sul possesso”) ciò che conta, secondo l’elaborazione giurisprudenziale più recente, non è tanto la causa petendi del giudizio (azione petitoria ovvero reale) quanto l’effetto restitutorio conseguente al petitum (cfr. ex multis Cass. 9645/1994 e n. 10333 del 19110/1993).
Conseguentemente, chiarisce l’ordinanza 17 novembre 2016 del Tribunale di Grosseto, non v’è dubbio che il sequestro giudiziario debba reputarsi ammissibile nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l’accertamento della qualità di eredi appunto perché ciò che assume rilievo non è tanto la causa petendi del giudizio (azione petitoria ovvero reale) quanto l’effetto restitutorio della quota ereditaria ritenuta di spettanza conseguente all’accoglimento del petitum.
A giustificare la concessione del sequestro giudiziario tuttavia non basta che si controverta sulla proprietà o sul possesso di un bene, né basta la pura e semplice pretesa di una parte su un bene che sia di proprietà di altri, ma occorre che tale pretesa sia fondata su ragioni tali da far ritenere probabile l’esistenza del diritto di proprietà in colui che richiede la misura cautelare.
Tale requisito assume una particolare valenza quando oggetto della richiesta di sequestro giudiziario, come nel caso di cui si controverte, sono beni ereditari, per di più «qualora alcuni degli eredi abbia di tali beni il godimento esclusivo ed altri chiedano che se ne attui la divisione, previo accertamento dei loro diritti sulla massa ereditaria».
Ebbene, questa situazione determina in re ipsa la ricorrenza del requisito utile per la concessione del sequestro giudiziario, specialmente ove «uno degli eredi disponga in maniera esclusiva ed unilaterale dei beni ereditari».
Ancora sul punto: «per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso» (in questi termini, Trib. Savona, 30 ottobre 2013 proprio in una controversia in cui si intendeva tutelare la massa ereditaria nelle more del giudizio di divisione promosso previa determinazione delle quote spettanti).

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