Tribunale di Mantova ordinanza 24 settembre 2015 – quali conseguenze alla mancata risposta all’invito alla negoziazione assistita

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Risultati immagini per mediazione immagineIl Tribunale di Mantova, con ordinanza 24 settembre 2015, interpreta la disposizione contenuta nell’art. 4 comma 1 D.L. n. 132 del 2014 (secondo cui la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c.) nel senso che la mancata risposta del convenuto all’invito alla negoziazione assistita consente al giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, ma non può valere ad esonerare l’istante dal fornire la prova della propria pretesa; e ciò in quanto dalla mera contumacia del convenuto non possono desumersi argomenti di prova ex art. 115 comma 1 c.p.c.

Viene quindi rigettata la domanda di pagamento della somma dovuta a saldo del corrispettivo per la fornitura e posa in opera di alcuni manufatti, proposta  da un signore con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., in considerazione del fatto che parte attrice, a fondamento della propria pretesa, aveva prodotto solo una copia della fattura giustificativa del preteso credito ma non aveva formulato alcuna istanza istruttoria.

 

Testo degli artt. 2 e 4 del DL 12/09/2014, n. 132: procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati

Art. 2.  Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

  1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

1-bis.  È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

  1. La convenzione di negoziazione deve precisare:
  2. a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
  3. b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro
  4. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
  5. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
  6. La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati.
  7. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
  8. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 4.  Non accettazione dell’invito e mancato accordo

  1. L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
  2. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito.
  3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

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