Pignoramento dello stipendio e delle pensioni – la modifica dell’art. 545 e dell’art. 546 c.p.c.

[:it]Il pignoramento della pensione o di altri assegni di quiescenza. 

E’ stato aggiunto all’articolo 545 c.p.c. il seguente comma: «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Conseguentemente vi sarà una parte assolutamente impignorabile della pensione, pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, la residua parte, e cioè l’importo della pensione detratto l’assegno sociale aumentato della metà, sarà invece pignorabile nel limite del quinto.
Il pignoramento dello stipendio o della pensione accreditate su conto corrente.

Il nuovo testo dell’art. 545 c.p.c. prevede non riferimento al pignoramento del conto corrente,

che «le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

 

Il pignoramento eseguito in violazione delle norme suindicate

«Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio».

 

I conseguenti obblighi del terzo.

L’art. 546 c.p.c., nuovo testo, prevede che «nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge».

 

L’entrata in vigore delle disposizioni. Le nuove norme si applicano immediatamente e trovano applicazione anche con riferimento ai procedimenti già pendenti.

 [:]

© Copyright - Martignetti e Romano - P.Iva 13187681005 - Design Manà Comunicazione Privacy Policy Cookie Policy