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Come noto, la nuova formulazione dell’art. 543 c.p.c. ha introdotto l’ulteriore onere in capo al creditore procedente di notificare, a pena di inefficacia del pignoramento, l’avviso di iscrizione a ruolo tanto al debitore quanto ai terzi pignorati.

In particolare, a seguito della novella di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 206/2021, sono stati introdotti commi 5 e 6, che prevedono rispettivamente:

  • che “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento” (comma 5).
  • che “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento” (comma 6).

 

Negli scorsi mesi, tuttavia, è sorta una grande confusione tra gli addetti circa la necessità che il predetto avviso fosse notificato unicamente tramite UNEP, con conseguente preclusione ai difensori della facoltà di procedere alla notifica in proprio, a seguito di una nota diramata dal Ministero di Giustizia (Nota del Ministero 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA), in cui quest’ultimo inquadrava il predetto tra gli “…adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi, l’attività posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata nell’ambito dell’esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrizione nel registro cronologico…”.

 

Immediata la reazione del CNF, seguita da diversi Consigli dell’Ordine, che, con nota del 26 settembre 2022:

  • chiariva preliminarmente l’inesistenza di un registro dell’esecuzione forzata;
  • evidenziava come, dal tenore letterale dell’art. 543, comma 5, c.p.c., “…tale avviso non possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell’Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che “il creditore (…) notifica (…) e deposita” l’avviso in parola” e che “La parte {e solo la parte} viene individuata come soggetto onerato della notifica dell’avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo”;
  • rappresentava pertanto che “l’avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo art. 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o da suo difensore e non certo dal “funzionario UNEP/ufficiale giudiziario” evocato nel parere in oggetto: quindi, tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del “creditore” e poi versarsi agli atti del processo”.

 

La querelle, fortunatamente, è stata ricomposta dallo stesso Ministero che, con successiva nota dell’8 novembre scorso, in risposta alle legittime contestazioni sollevate:

  • ha precisato che la precedente nota ministeriale “ha un valore esclusivamente interno all’Amministrazione giudiziaria e attinente alla gestione delle risorse umane (in particolare per quanto attinente all’inquadramento dell’attività svolta dal personale UNEP in quanto richiesta dalla parte procedente) e non incide minimamente sul sistema processuale“;
  • ha ulteriormente chiarito che, “il contenuto della suddetta non lascia intendere in alcuna sua parte – né sarebbe la sedes materiae competente – alcuna immutazione della ordinaria disciplina dell’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e della notifica del relativo avviso al debitore e al terzo pignorato“.

Avv. Luigi Romano

[:it]Il pignoramento della pensione o di altri assegni di quiescenza. 

E’ stato aggiunto all’articolo 545 c.p.c. il seguente comma: «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Conseguentemente vi sarà una parte assolutamente impignorabile della pensione, pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, la residua parte, e cioè l’importo della pensione detratto l’assegno sociale aumentato della metà, sarà invece pignorabile nel limite del quinto.
Il pignoramento dello stipendio o della pensione accreditate su conto corrente.

Il nuovo testo dell’art. 545 c.p.c. prevede non riferimento al pignoramento del conto corrente,

che «le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

 

Il pignoramento eseguito in violazione delle norme suindicate

«Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio».

 

I conseguenti obblighi del terzo.

L’art. 546 c.p.c., nuovo testo, prevede che «nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge».

 

L’entrata in vigore delle disposizioni. Le nuove norme si applicano immediatamente e trovano applicazione anche con riferimento ai procedimenti già pendenti.

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