Cassazione 16 dicembre 2015 n. 25317: il mero rifiuto del figlio a sottoporsi al test del DNA non integra il dolo processuale, perché inidoneo a sviare la difesa avversaria, ad alterare la realtà impedendo al giudice di accertare la verità

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Un uomo  propone azione di revocazione straordinaria ex art. 395 comma 1, n. 1 c.p.c. avverso la sentenza d’appello che confermava la paternità naturale dello stesso, sostenendo che tale pronuncia fosse il frutto del dolo dell’altra parte, e cioè del figlio, che si era rifiutato di sottoporsi all’esame del DNA.

La domanda di revocazione veniva rigettata in sede di merito in quanto:

– il comportamento del figlio era successivo alla sentenza e, quindi, per definizione non poteva avere avuto alcuna efficacia causale rispetto alla decisione adottata;

– il rifiuto di sottoporsi ad esami non poteva in alcun modo essere considerato alla stregua di attività fraudolenta, mancando quell’alterazione della realtà che la contraddistingue.

L’uomo impugnava la decisione in Cassazione, ma senza successo.

La sezione 6-1 della Corte di legittimità, con ordinanza 16 dicembre 2015 n. 25317, rigetta il ricorso affermando che ai  fini della sussistenza del dolo processuale revocatorio è necessario accertare l’attività fraudolenta di una delle parti e che la sentenza sia conseguenza di tale attività.  Non può quindi essere valutata quale attività fraudolenta, il mero rifiuto da parte del figlio di sottoporsi al test del DNA, perché tale comportamento non è idoneo a sviare la difesa avversaria e ad alterare la realtà dei fatti,  impedendo al giudice di accertare la verità.

Il ricorso in esame si focalizza sulla riconducibilità generica del mendacio e del silenzio al dolo processuale revocatorio, ma non spiega in che modo la condotta di controparte avrebbe sviato la difesa e alterato la realtà dei fatti.[:]

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