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[:it]Risultati immagini per judge cartoon imageLa sezione VI/2 della Corte di Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2017, n. 548, nell’esaminare la questione:

  • cita l’art. 14, d.lgs. n. 150/2011 secondo cui «il Tribunale decide le controversie in materie di compensi per gli avvocati sempre “in composizione collegiale”, rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50-bis, comma 2, c.p.c.».
  • rileva che, nella fattispecie, ovvero più in generale in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato, si configura una vera e propria competenza funzionale dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera;
  • stabilisce conseguentemente la Suprema Corte, che tali questioni devono essere trattate con rito sommario di cognizione, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, escludendo la possibilità per il giudice di trasformare tale rito in ordinario o dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Per tali motivi la Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato il provvedimento impugnato, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale.

Cass. civ. Sez. VI/2 Ordinanza 11 gennaio 2017 n. 548

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che:

– G.G. convenne, dinanzi al Tribunale di Roma D.G.R., chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della somma di Euro 2.358,00 a titolo di compensi per le prestazioni professionali di avvocato svolte in diverse controversie svoltesi dinanzi al detto tribunale;

– nella contumacia del convenuto, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22.12.2015, negò la propria competenza ratione valoris, dichiarando competente il Giudice di pace di Roma;

avverso tale ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., G.G., sulla base di un unico motivo;

– D.G.R., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale;

Atteso che:

– il regolamento di competenza è ammissibile, giacchè, sebbene nel dispositivo dell’ordinanza il giudice di Roma abbia respinto il ricorso, in realtà la motivazione del provvedimento contiene una vera e propria declaratoria della incompetenza del giudice adito con conseguente individuazione del giudice ritenuto competente (il Giudice di pace di Roma), cosicchè la statuizione di rigetto contenuta nel dispositivo deve ritenersi ad abundantiam, apparente ed inidonea a passare in cosa giudicata, rimanendo il provvedimento impugnabile col rimedio del regolamento di competenza in coerenza col suo reale contenuto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555, Sez. 2, Sentenza n. 19754 del 27/09/2011, Rv. 619327);

– il ricorso è fondato, giacchè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 configura, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, una vera e propria “competenza funzionale” dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, stabilendo che tali controversie siano trattate col rito sommario di cognizione, rito” va applicato anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895);

– trattandosi di competenza funzionale non rileva il valore della controversia;

– è inconferente il precedente richiamato nel provvedimento impugnato (Cass., 23691 del 2011), avendo esso riguardo ad una causa introdotta prima dell’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011;

– l’art. 14 del richiamato D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il Tribunale decide le controversie in materia di compensi per gli avvocati sempre “in composizione collegiale”, rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50-bis, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 12609 del 20/07/2012, Rv. 623299);

– il regolamento va pertanto accolto, spettando al Tribunale di Roma in composizione collegiale la competenza a decidere la causa;

– va pertanto cassato il provvedimento impugnato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo;

– il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie l’istanza, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017[:]

[:it]Con sentenza del 22 gennaio 2010, n°9633, la I^ sezione della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un’annosa questione, frutto di accesi dibattiti tra avvocati e clienti: la determinazione del compenso professionale.

La vicenda trae origine dalla liquidazione da parte del giudice delegato del fallimento di una società in favore del difensore della suddetta di un importo notevolmente inferiore a quanto determinato dallo stesso professionista, il quale, pertanto decideva di ricorrere sino in Cassazione.

In particolare, il collega deduceva  “…la violazione di legge, variamente articolata, nell’erronea affermazione del vincolo di giudicato in ordine al compenso da liquidare al professionista”.

La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, giudica fondato il predetto motivo ritenendo, in particolare, che “…la statuizione concernente il regolamento delle spese nell’ambito del giudizio contenzioso patrocinato dall’avv. ___, non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo professionale dovuto dal fallimento da lui rappresentato”. Ad avviso della S.C., infatti, “…la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace, infatti, a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente. Quest’ultima dipende, innanzitutto, dall’esito vittorioso della lite ma può essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale, oggetto di un’obbligazione di mezzi”.

Da ultimo, la Corte di legittimità chiarisce come la differenza esistente tra rapporto processuale e rapporto contrattuale interno tra avvocato e cliente comporti pertanto l’applicazione di diversi criteri di liquidazione.

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