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La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 33695 del 23 dicembre 2025, si è trovata ad affrontare il seguente caso:

  • in un giudizio di separazione personale tra coniugi il Tribunale disponeva l’affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, l’assegnazione della casa familiare in favore di quest’ultima ed un contributo di mantenimento del figlio a carico del padre.
  • in appello il provvedimento veniva confermato;
  • il marito proponeva ricorso per Cassazione, lamentando il mancato accertamento della convivenza more uxorio della moglie, a suo dire rilevante sia per l’assegnazione della casa sia per l’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte, tuttavia, respingeva il ricorso, sulla base dei seguenti principi di diritto:

  • “l’assegnazione al genitore collocatario di figli minori della casa familiare che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare” (ex plurimis Cass. n. 33610/2021; Cass. n. 34431 del 2018, n. 3331 del 2016).

Ciò in coerenza con la giurisprudenza costituzionale (come precisa Cass. n. 33610/2021, in motivazione), la quale ha chiarito che “l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole“.

  • Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza “more uxorio”, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’ interesse del minore (v. Cass. n 5738/2023, n. 23501/2023)”;
  • il provvedimento di assegnazione della casa familiare, infatti, è del tutto estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento (v. Cass. n. 25353/2024 “il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole non rientra nell’ambito delle disposizioni in materia di minori, responsabilità genitoriale e mantenimento, cui si applica la convenzione dell’Aja, richiamata dall’ art. 42 della L. n. 218 del 1995, e l’art. 5, n. 2, lett. c), della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, trattandosi di un provvedimento estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all’ interesse superiore dei figli a conservare il proprio habitat domestico”).

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downloadLa Suprema Corte di Cassazione è recentemente ritornata – con ordinanza 5 dicembre 2016 – 8 marzo 2017, n°6009 –  sugli effetti di un’intervenuta stabile convivenza sul diritto dell’ex coniuge all’attribuzione dell’assegno divorzile.

La vicenda origina dal ricorso vittorioso presentato da un ex marito nei confronti del provvedimento con cui la Corte d’Appello di Bologna, in riforma parziale della sentenza di divorzio del Tribunali di Rimini, aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione di un assegno divorzile in favore dell’ex moglie, ancorché da tempo coabitante con il nuovo compagno, sul presupposto della mancata prova dell’esistenza di una piena comunione spirituale e materiale tra i due.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, rileva l’esistenza di un’ipotesi di motivazione meramente apparente, affermando l’assoluta illogicità della distinzione tra mera coabitazione e convivenza more uxorio. Ad avviso della Corte, infatti, una volta comprovata la stabile convivenza – come nel caso di specie, in cui la resistente aveva per giunta da tempo trasferito a casa del compagno la propria residenza anagrafica – non può ragionevolmente porsi sull’ex coniuge obbligato al mantenimento anche “…l’onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia”.

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