Tag Archivio per: danno non patrimoniale

[:it]Un istruttore di volo, poco più che trentenne,  è stato investito e letteralmente schiacciato da un veicolo industriale a seguito di una manovra imprudente, subendo lesioni personali gravissime, con conseguenti invalidità permanenti.

Il giovane ha quindi convenuto  in giudizio la società proprietaria del veicolo e la compagnia assicuratrice per ottenere un  equo risarcimento,

I giudici di primo e secondo grado, pur affermando la totale responsabilità del conducente, calcolavano una somma ritenuta dal ricorrente insufficiente al completo ristoro dei danni da lui patiti.

L’uomo è quindi ricorso per Cassazione lamentando che il mancato riconoscimento del danno esistenziale e l’inadeguata liquidazione del danno morale erano dovuti ad una mera valutazione tabellare del danno biologico e non quindi come autonomamente rilevante.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione con sentenza 22 settembre 2015, n. 18611 ha accolto il ricorso con rinvio affermando che i giudici di merito, negando la dovuta valutazione autonoma del danno morale rispetto al danno biologico, avevano sottovalutato “le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano” che meriterebbero una considerazione distinta e ulteriore rispetto al mero calcolo tabellare. Ha aggiunto la Cassazione che “la personalizzazione non deve essere  pro quota, ma ad personam”.

E ciò in quanto i danni esistenziale e morale, inevitabilmente caratterizzati dalle più diverse e singolari sfaccettature immateriali, non possono essere valutati sulla base di meri calcoli empirici e tabellari, ma necessitano di una stima caso per caso e autonoma rispetto al danno biologico.

La Corte Suprema, nell’affrontare la problematica, ha evidenziato il calibro costituzionale delle dinamiche inter-relazionali e di vita partecipativa, descritte dall’articolo 3 della Costituzione

Ad avviso dei giudici di legittimità, dette dinamiche erano venute meno nel giovane a causa delle lesioni subite e detta perdita ha integrato la definizione che le Sezioni Unite hanno fornito in passato di danno esistenziale, comportando  un’ “ingiustizia costituzionalmente qualificata”.

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[:it]Il danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, art. 15 (cd. codice della privacy), pur causato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli art. 2 e 21 cost., e dall’art. 8 Cedu, è subordinato alla verifica della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato). Infatti, anche per questo diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà previsto dall’art. 2 Cost., «di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato». Pertanto, non è la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del Codice della privacy (modalità del trattamento e requisiti dei dati) a determinare una lesione ingiustificabile del diritto, ma soltanto quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

Nel caso di specie, il convenuto doveva legittimamente considerarsi interessato ai risvolti patrimoniali ed assicurativi del sinistro stradale verificatosi tra la moglie e l’attore, essendo, da una parte, marito in regime di comunione dei beni e, dall’altra, titolare della polizza assicurativa.
Essendo stata la responsabilità dell’incidente attribuita alla donna, il convenuto vedeva peggiorare il bonus-malus ed aumentare il premio assicurativo.

Di qui l’interesse ad interloquire con le compagnie assicuratrici.

A ciò si aggiunga che, ai sensi della l. n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria, il proprietario di un veicolo è tenuto ad esporre sul mezzo il contrassegno contenente tutti gli estremi del veicolo stesso, del titolare del contratto e della società assicuratrice.

Pertanto, secondo l’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 193/2006, è lecito effettuare il trattamento, senza il consenso dell’interessato, dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Non c’è stato, quindi, ad avviso della sentenza 3 marzo 2015, n. 4231, nella fattispecie in esame, alcun illecito trattamento di dati personali, ma esclusivamente una semplice comunicazione di dati che erano serviti solo alla identificazione della controparte.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.[:]

[:it]La Cassazione, con sentenza  15 ottobre 2015, n. 20895, enuncia il seguente principio di diritto: nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere i verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo.

Conseguentemente, per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la suprema Corte, in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizione di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.[:]

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