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La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, è tornata su un principio cardine del diritto di famiglia, superando definitivamente il criterio della maternal preference, purtroppo ancora molto radicato nei Tribunali: nei procedimenti di separazione e divorzio, le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli minori devono fondarsi su una valutazione in concreto della specifica realtà familiare, non potendo il giudice limitarsi ad applicare criteri astratti – quale la sola età del minore – per disporre il collocamento prevalente presso la madre.

 

Il caso

In un procedimento di separazione con contestuale domanda di divorzio, la madre chiedeva l’affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l’assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento. Il marito non si opponeva alla separazione, ma chiedeva l’addebito alla moglie, proponeva tempi paritari di permanenza dei figli e l’assegnazione della casa familiare di sua esclusiva proprietà.

Il Tribunale, in sede di provvedimenti provvisori, disponeva l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza presso la casa familiare, con tempi paritari di frequentazione (dal lunedì alla domenica, con il padre presso la casa familiare, e con la madre presso l’abitazione della nonna materna).

La Corte di Appello di Bologna, in sede di reclamo, riformava la sentenza e stabiliva l’affido condiviso con collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione della casa familiare alla stessa, ritenendo che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, poiché maggiormente rispondente agli interessi della prole.

Il padre proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che tale decisione era stata adottata utilizzando come unico criterio la tenera età dei figli, in spregio all’ormai consolidata giurisprudenza che considera il collocamento paritario la massima espressione del principio della bigenitorialità, ossia di mantenere un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori; nonché senza considerare le concrete condizioni di vita della famiglia (nella specie i minori venivano accuditi prevalentemente dal padre che poteva contare su un orario di lavoro più vantaggioso e beneficiava anche del supporto della propria madre).

 

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza, accogliendo il ricorso del padre ed enunciando il seguente principio di diritto:

«Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio».

La Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia.  

Ricorda, inoltre, la Corte che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022).

La pronuncia in esame si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai ben tracciato.

Già con l’ordinanza n. 1486 del 2025, la medesima Sezione della Corte di cassazione aveva affermato che “nei procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare”, quale la tenera età del minore e la conseguente preferenza per il collocamento materno.

 

La portata del principio

Il principio affermato dalla Cassazione ha una portata importante. Viene definitivamente superata ogni residua tendenza alla cosiddetta maternal preference – la preferenza per il collocamento materno basata su un presunto dato naturale legato all’età del bambino – come criterio astratto e autosufficiente. Ciò che conta è la specifica realtà familiare: le abitudini di vita dei minori, la qualità della relazione con ciascun genitore, la capacità di ciascuno di garantire continuità affettiva ed educativa.  L’età del minore non è irrilevante, ma è uno dei tanti elementi da considerare nella valutazione complessiva, non può assurgere a criterio unico o prevalente in assenza di una verifica concreta.

Avv. Gilda Pugliese

La Suprema Corte di Cassazione, sez. I^ civ., con ordinanza del 24 febbraio 2023 n°5738, ha cassato la decisione con cui la Corte d’Appello di Venezia, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, aveva disposto:

  • l’affidamento condiviso di una figlia minore nata fuori dal matrimonio con diritto di visita paritetico (c.d. collocamento alternato);
  • la revoca dell’assegno di mantenimento per la prole, alla luce dell’equa ripartizione dei periodi di frequentazione e dell’analoga condizione reddituale dei genitori;
  • la revoca dell’assegnazione della casa familiare, in precedenza disposto in favore della madre – la conservazione a soli fini anagrafici della residenza della figlia presso la casa familiare.

In particolare, gli Ermellini censurano l’operato dei giudici d’appello che, nel confermare la revoca dell’ex casa familiare, non hanno tenuto in debito conto il preminente interesse del minore alla conservazione dell’habitat domestico, affermando quanto segue:

  • Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire, come nella specie, un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del cd. “collocamento paritetico”;
  • La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa “
  • Deve essere evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore, possa produrre, con giudizio prognostico da svolgersi con particolare rigore ove riferito ad un minore, che per la sua tenera età, non può essere ascoltato, un miglioramento concreto per lo stesso o sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal diverso regime di assegnazione ante atto. In questo quadro l’assegnazione della casa familiare ha, come affermato costantemente ed univocamente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 33610 del 2021) l’esclusiva funzione di non modificare l’habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all’interno del quale il minore ha vissuto prima dell’inasprirsi del conflitto familiare”;
  • non deve confondersi, al riguardo, il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario, dell’assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore”.

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(Cass. civ., Sez. Unite, 28 settembre 2020, n. 20443)

Esistono vari rimedi a disposizione del coniuge o dell’ex partner (nel caso di coppia di fatto) qualora l’altro non versi l’assegno per i figli stabilito dal giudice.

Un valido strumento di pressione per il genitore inadempiente, specie nel caso in cui questi, per motivi di lavoro o di piacere, sia solito recarsi all’estero. Infatti, la libertà “di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi” sancita dalla nostra Costituzione può trovare, in taluni casi, dei limiti, come quando ci si sottragga al proprio obbligo di assistenza economica nei confronti della prole.

Pertanto, qualora un genitore non adempia agli obblighi alimentari nei confronti della prole e scaturenti da una pronuncia del giudice, l’altro potrà decidere:

  • di non dare il proprio consenso al rilascio del passaporto; oppure (se l’abbia già fatto)
  • di revocare il consenso già prestato tramite una semplice dichiarazione in Questura.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno affermato che il ritiro del passaporto e l’annotazione “non valida per l’espatrio” sulla carta d’identità del genitore obbligato al mantenimento di figli minori sono provvedimenti vincolati per l’amministrazione. Il provvedimento amministrativo della Questura, dunque, «si limita a fotografare una situazione di fatto: quella del ritiro dell’assenso».

In questi casi, il genitore che si veda negare o revocare il consenso al passaporto sarà costretto a rivolgersi al giudice tutelare, il quale convocherà davanti a sé entrambi i genitori per valutare, sulla base delle loro dichiarazioni, se dare o meno la propria autorizzazione all’espatrio.

Avv. Claudia Romano

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a9ca56cc71bfe3ce1a405ec2c7699cf4Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 10 maggio 2018, ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sull’affido e mantenimento di un minore nato fuori dal matrimonio, in favore del giudice del luogo di residenza abituale dello stesso.

Come chiarito infatti nel provvedimento, è territorialmente competente a pronunciarsi su un ricorso ex art. 337 bis c.c. unicamente il giudice del luogo di residenza abituale del minore.

Ad avviso del Tribunale lombardo, infatti, ciò risulta chiaramente alla luce:

  • dell’art. 38 disp. att. c.c., il quale dispone “… che nei procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e segg. c.p.c.”;
  • dell’applicazione, , in mancanza di più specifiche indicazioni normative, del criterio giurisprudenziale che individua il giudice competente “…in quello del luogo in cui ha il domicilio il soggetto della cui situazione giuridica si discute;
  • dell’espressa contemplazione da parte dell’art. 709 ter c.p.c. del criterio della residenza abituale del minore;
  • della conformità del predetto criterio “…al principio di prossimità previsto dalla legislazione comunitaria”, di cui all’art. 15 regolamento CE n. 2201/2003.

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download (1)Il Tribunale di Roma, con sentenza n°18799 dell’11 ottobre 2016, si pronuncia sul ricorso per la cessazione civile degli effetti del matrimonio con cui l’ex moglie aveva richiesto altresì l’affidamento esclusivo del figlio minore alla luce dell’acutizzarsi della conflittualità tra i genitori successivamente alla separazione tra gli stessi.

Il Tribunale, pur prendendo atto dell’elevata conflittualità tra i genitori – concretantesi in “…scaramucce di natura ritorsiva, continuativa e certamente reciproca poste in essere dai due coniugi nella gestione della prole…” – ritiene, tuttavia, di confermare il regime di affidamento condiviso già disposto in sede separatizia, alla luce della mancanza di prove circa l’inidoneità genitoriale del padre e, in positivo, del “…radicato attaccamento al padre ed una profonda complicità…”, emersi dall’audizione del minore e dalla CTU espletata.

Ma non è tutto! Il Tribunale procede altresì d’ufficio ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti della madre, rea di aver ostacolato “…il funzionamento dell’affido condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna, tali da avere indirettamente indotto (il minore) a disattendere il calendario degli incontri con il padre…”. Interessante risulta la motivazione a fondamento delle sopramenzionate misure. Se da un lato, infatti, il Tribunale riconosce che l’origine del processo di alienazione del figlio nei confronti della figura paterna non tragga origine dai comportamenti materni e che anzi la madre abbia “…lasciato che i ragazzi frequentassero liberamente l’ex coniuge addirittura e delegato al medesimo, come già sopra osservato, il progetto educativo dei minori (…) ciò nondimeno la sig.ra non può ritenersi esente da responsabilità non avendo posto in essere alcun comportamento propositivo per tentare di riavvicinare (il figlio) al padre risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario alla crescita equilibrata del minore già gravemente a causa della patologia da cui è affetto sin dalla nascita, ma al contrario continuando a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito.”

Di qui la condanna d’ufficio della ricorrente:

  • non solo con un ammonimento formale “…invitandosi la ricorrente ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo…”;
  • ma anche condannandola al risarcimento del danno nei confronti del resistente, quantificato nell’importo di € 30.000,00, “…al fine di dissuaderla in forma concreta dalla protrazione delle condotte poste in essere”;
  • avvertendola, per giunta, che la persistenza di tale condotta “…potrà peraltro in futuro dare adito a sanzioni ancor più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni dell’affido…”.

Di seguito il testo della sentenza:[:]

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