La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, è tornata su un principio cardine del diritto di famiglia, superando definitivamente il criterio della maternal preference, purtroppo ancora molto radicato nei Tribunali: nei procedimenti di separazione e divorzio, le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli minori devono fondarsi su una valutazione in concreto della specifica realtà familiare, non potendo il giudice limitarsi ad applicare criteri astratti – quale la sola età del minore – per disporre il collocamento prevalente presso la madre.
Il caso
In un procedimento di separazione con contestuale domanda di divorzio, la madre chiedeva l’affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l’assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento. Il marito non si opponeva alla separazione, ma chiedeva l’addebito alla moglie, proponeva tempi paritari di permanenza dei figli e l’assegnazione della casa familiare di sua esclusiva proprietà.
Il Tribunale, in sede di provvedimenti provvisori, disponeva l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza presso la casa familiare, con tempi paritari di frequentazione (dal lunedì alla domenica, con il padre presso la casa familiare, e con la madre presso l’abitazione della nonna materna).
La Corte di Appello di Bologna, in sede di reclamo, riformava la sentenza e stabiliva l’affido condiviso con collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione della casa familiare alla stessa, ritenendo che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, poiché maggiormente rispondente agli interessi della prole.
Il padre proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che tale decisione era stata adottata utilizzando come unico criterio la tenera età dei figli, in spregio all’ormai consolidata giurisprudenza che considera il collocamento paritario la massima espressione del principio della bigenitorialità, ossia di mantenere un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori; nonché senza considerare le concrete condizioni di vita della famiglia (nella specie i minori venivano accuditi prevalentemente dal padre che poteva contare su un orario di lavoro più vantaggioso e beneficiava anche del supporto della propria madre).
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza, accogliendo il ricorso del padre ed enunciando il seguente principio di diritto:
«Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio».
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia.
Ricorda, inoltre, la Corte che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022).
La pronuncia in esame si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai ben tracciato.
Già con l’ordinanza n. 1486 del 2025, la medesima Sezione della Corte di cassazione aveva affermato che “nei procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare”, quale la tenera età del minore e la conseguente preferenza per il collocamento materno.
La portata del principio
Il principio affermato dalla Cassazione ha una portata importante. Viene definitivamente superata ogni residua tendenza alla cosiddetta maternal preference – la preferenza per il collocamento materno basata su un presunto dato naturale legato all’età del bambino – come criterio astratto e autosufficiente. Ciò che conta è la specifica realtà familiare: le abitudini di vita dei minori, la qualità della relazione con ciascun genitore, la capacità di ciascuno di garantire continuità affettiva ed educativa. L’età del minore non è irrilevante, ma è uno dei tanti elementi da considerare nella valutazione complessiva, non può assurgere a criterio unico o prevalente in assenza di una verifica concreta.
Avv. Gilda Pugliese



Il Tribunale di Roma, con sentenza n°18799 dell’11 ottobre 2016, si pronuncia sul ricorso per la cessazione civile degli effetti del matrimonio con cui l’ex moglie aveva richiesto altresì l’affidamento esclusivo del figlio minore alla luce dell’acutizzarsi della conflittualità tra i genitori successivamente alla separazione tra gli stessi.