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[:it]downloadLa Suprema Corte è recentemente tornata sull’annosa questione dell’ammissibilità di un ricorso introduttivo notificato tramite un servizio di posta privato.

La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione presentato da un avvocato avverso la pronuncia con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva confermato la pronuncia con cui il CTP di Napoli aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso in quanto notificato non a mezzo Poste Italiane bensì a mezzo di un suo competitor privato.

La Suprema Corte, tuttavia, conferma la pronuncia resa in primo grado e confermata dalla CTR Campania sulla scorta delle seguenti condivisibili argomentazioni:

  • antecedentemente all’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017 n°124, il D.lgs. n°261/99, pur liberalizzando il settore dei servizi postali, ha stabilito che “…per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni”… tra cui rientrano anche le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali;
  • la legge 4 agosto 2017 n°124, all’art. 1, comma 57, lett. b), disponendo l’abrogazione della citata norma, ha soppresso l’attribuzione in esclusiva alle Poste Italiane di tali servizi ma esclusivamente a decorrere dal 10 settembre 2017;
  • a ciò consegue l’inesistenza della notificazione del ricorso di primo grado eseguita anteriormente a tale data a mezzo posta privata, con conseguente insanabilità dello stesso mediante la costituzione in giudizio delle controparti (come chiarito dalle SS.UU. con le sentenze nn°13452 e 13453 del 29 maggio 2017).

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[:it]downloadLa Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n°13870 del 1° giugno 2017 ritorna sull’annosa questione della validità delle notifiche effettuate mediante servizi postali privati.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una creditrice, la cui domanda di ammissione al passivo di un fallimento era stata rigettata in quanto ritenuta tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del Curatore dell’esito del procedimento di accertamento al passivo.

In particolare, la ricorrente lamentava l’omessa considerazione, da parte del Tribunale di primo grado, della nullità e/o inesistenza della predetta comunicazione in quanto effettuata “…trasmessa per il tramite di organismo diverso dal “fornitore del servizio universale”, ovvero da Poste Italiane, che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale a norma del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1 e 4”.

La Suprema Corte, investita della questione, condividendo la tesi della ricorrente, dichiara la nullità della predetta comunicazione sulla base dei seguenti condivisibili motivi:

  • l’art.97, comma 2 fall. (nel testo, qui da applicarsi, anteriore alle modifiche introdotte nel 2012), là dove prescrive che la comunicazione in questione “sia data tramite raccomandata con avviso ricevimento”, fa implicito riferimento al disposto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, secondo cui “per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201)”;
  • l’unico fornitore del servizio universale (art. 1Lgs. n. 261cit.) è pertanto da ritenersi l’Ente Poste;
  • le comunicazioni, di contro, effettuate per il tramite di posta privata, devono ritenersi pertanto inidonee a fornire “…valida prova in ordine alla data di decorrenza iniziale -corrispondente a quella di consegna della comunicazione-, il termine per proporre l’opposizione non può considerarsi decorso al momento della proposizione”.

La Corte, pertanto, in accoglimento del ricorso, ha ritenuta pertanto nulla la comunicazione effettuata dal curatore a mezzo posta privata, “…atteso che le attestazioni redatte dagli incaricati di un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che il già richiamato D.Lgs. n. 261 ricollega alla nozione di “invii raccomandati”, di talché la comunicazione effettuata mediante posta privata deve considerarsi inidonea.

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