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downloadCari amici Gengle, ritorniamo oggi su un argomento già trattato appena qualche settimana fa: il venir meno del diritto all’assegno divorzile in caso di nuova convivenza. Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, sez. I^ civile, con ordinanza 5 dicembre 2016 – 8 marzo 2017, n°6009, è ritornata sull’argomento offrendo degli importanti chiarimenti.

La vicenda sottoposta alla Suprema Corte trae origine da una sentenza di divorzio con la quale il Tribunale di Rimini aveva negato ad un’ex moglie il diritto all’assegno divorzile, stante la sua pacifica convivenza con un nuovo compagno.

La donna impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte d’Appello di Bologna che, accogliendo parzialmente il suo appello, le riconosceva un assegno divorzile, differenziando tra coabitazione e stabile convivenza. Ad avviso dei giudici di secondo grado, infatti, l’ex marito aveva provato unicamente la coabitazione dell’ex moglie con il nuovo compagno ma non anche “…la piena comunione spirituale e materiale…” tra i due.

Questa volta, tuttavia, è il marito a presentare ricorso, questa volta dinnanzi ai giudici della Cassazione, lamentando l’omessa giusta considerazione della comprovata pluriennale convivenza tra i due.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, rileva l’esistenza di un’ipotesi di motivazione meramente apparente, affermando l’assoluta illogicità della distinzione tra mera coabitazione e convivenza more uxorio. Ad avviso della Corte, infatti, una volta comprovata la stabile convivenza – come nel caso di specie, in cui la resistente aveva per giunta da tempo trasferito a casa del compagno la propria residenza anagrafica – non può ragionevolmente porsi sull’ex coniuge obbligato al mantenimento anche “…l’onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia”. In altre parole, basta la prova della convivenza con altro uomo per far venir meno il diritto all’assegno divorzile.

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imagesTra le battaglie giudiziarie che si consumano nelle aule di Tribunale, quella per il diritto a vedersi riconosciuto un congruo assegno separatizio dal proprio ex è certamente tra le più cruente e durature, destinata potenzialmente a non concludersi in un solo giudizio e formare oggetto di una serie di ricorsi volti alla sua rideterminazione alla luce di circostanze sopravvenute. Con il presente articolo proviamo a darvi una risposta ad alcune importanti domande.

Chi ha diritto all’assegno di mantenimento?

Norma fondamentale è l’art. 156 c.c., rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi”, che, al I° comma recita: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri”. Ai sensi dell’art. 156 c.c., dunque, l’assegno separatizio spetta esclusivamente al marito o alla moglie che non abbia causato con il proprio comportamento la separazione e che non disponga di redditi sufficienti per il proprio mantenimento.

Senza dilungarsi sul concetto di “addebito”, ci si limita ad evidenziare come il coniuge a cui sia addebitata la separazione conserva comunque diritto ai c.d. “alimenti”, il cui presupposto tuttavia è limitato alla pressoché totale mancanza di mezzi per sopravvivere e la cui misura è inferiore al “mantenimento”.

Come si quantifica l’assegno di mantenimento?

Il legislatore, sul punto, si limita ad affermare, sempre all’art. 156 c.c. ma al suo II° comma che: “L’entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Sul punto è intervenuta sin da subito la giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarendo che: “la misura dell’assegno va determinata non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza del 9 febbraio 2015, n°2445). Nella specie, la Suprema Corte ha puntualmente individuato una lunga serie di criteri per la quantificazione dell’assegno, tra i quali, ricordiamo:

  • il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza;
  • i redditi dell’obbligato in assoluto e in relazione a quelli del coniuge avente diritto al mantenimento;
  • l’assegnazione della casa familiare (di cui il giudice ora deve necessariamente tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c.)
  • le potenzialità lavorative del coniuge richiedente il mantenimento.

È possibile revocare l’assegno di mantenimento o rideterminarne la quantificazione?

È poi certamente possibile ottenere una revoca o una rideterminazione dell’assegno di mantenimento alla luce di nuove circostanze sopravvenute successivamente alla sentenza di separazione.

A riguardo, prendiamo spunto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione per analizzare due di queste circostanze: la nascita di un nuovo figlio del coniuge obbligato e la potenzialità lavorativa del coniuge beneficiario.

La vicenda di cui ci occuperemo trae origine da una triste vicenda familiare, comune a tanti genitori single.

Una coppia di giovani sposi decide di separarsi consensualmente concordando che l’ex marito avrebbe versato un assegno di separazione all’ex moglie e si sarebbe fatto carico della quasi totalità delle spese straordinarie per i loro figli.

A distanza di pochi anni, tuttavia, l’ex marito ricorre al Tribunale per veder revocato l’assegno separatizio in favore della moglie, sostenendo di non potervi più far fronte a causa delle rilevanti spese che doveva sostenere a seguito della nascita di un nuovo figlio, avuto dall’attuale compagna. Ad avviso dell’ex marito, inoltre, la moglie non avrebbe più avuto diritto al mantenimento perché, nonostante fosse giovane e con un figlio ormai grande (16 anni) la stessa non si era attivata al fine di cercare un lavoro, impiegando invece il suo tempo a lavorare “gratuitamente” con il fratello.

La Corte territoriale dà parzialmente ragione al marito, ritenendo, in particolare, che il diritto al mantenimento del nuovo figlio dovesse considerarsi prevalente su quello dell’ex moglie e che la donna avesse in astratto tutte le carte in regola per trovarsi un lavoro e non dipendere più dal marito.

La donna decide allora di ricorrere per Cassazione che, investita della questione, si interroga sulla rilevanza da dare alla nascita del nuovo figlio così come alle capacità lavorative della donna.

In particolare, la Corte di Piazza Cavour, chiarisce che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, può certamente considerarsi una circostanza sopravvenuta idonea a determinare una riduzione dell’assegno di separazione in favore dell’ex coniuge. È infatti innegabile che la costituzione di una nuova famiglia e la nascita di un figlio determinino una crescita significativa delle spese a cui si deve andare incontro. Dall’altro lato, tuttavia, è sempre necessario accertare quanto detta spesa incida sui redditi complessivi del coniuge obbligato. La Corte, inoltre, chiarisce un concetto importantissimo. Non è possibile considerare il diritto al mantenimento del nuovo figlio superiore e prevalente né su quello dei fratelli avuti dalla precedente unione né dell’ex coniuge.

La Corte, da ultimo, si sofferma sull’idoneità delle potenzialità lavorative non sfruttate del coniuge ad incidere sul suo diritto al mantenimento. A riguardo, i giudici, rispondono in senso affermativo, sottolineando tuttavia come il Tribunale debba dare rilevanza unicamente alla concreta ed “effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. civ. sez. I^, sentenza del 13 gennaio 2017, n°789).

Nel caso concreto, la Corte dà ragione pertanto all’ex moglie, l censurando l’operato della corte di merito e le conclusioni dalla stessa raggiunte laddove non fondate “sulla concreta possibilità, da parte dell’istante di svolgere un’attività lavorativa”, incaricando pertanto il giudice del rinvio di procedere ad un nuovo apprezzamento della vicenda.

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[:it]separazione-e-soldi_smallSulla base di questo principio, dettato non da una interpretazione letterale dell’art. 2941 c.c. ma dall’evoluzione del quadro normativo e della stessa coscienza sociale, la Corte di cassazione, Sezione VI – 1, con ordinanza del 5 maggio 2016 n. 8987 afferma che:

«la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941, n. 1, c.c. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati;

nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione».

Nello stesso senso si era già espressa la Corte di legittimità, da ultimo con sentenze 4 aprile 2014 n. 7981  e 20 agosto 2014 n. 18078.

Si noti bene:

sino al 2014 è stata opinione dominante che la sospensione della prescrizione operasse anche durante lo stato di separazione dei coniugi.

La soluzione veniva accolta sulla base dell’osservazione che la separazione rappresenta una fase in cui il vincolo risulta attenuato e però non implica il venir meno del rapporto matrimoniale e ciò in conformità a un orientamento già enunciato dalla Corte Costituzionale secondo la quale i coniugi non devono compiere atti interruttivi dei loro diritti, in considerazione della possibilità di una riconciliazione, che potrebbe essere compromessa dai suddetti atti (Corte Cost. 19 febbraio 1976, n. 35).

Inoltre, si prevede che all’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 si applica la sospensione della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Tribunale di Modena 28 gennaio 2009).

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downloadCon ordinanza n°22677 del 1° luglio 2016, pubblicata in data 8 novembre 2016, la VI^-1 sezione della Suprema Corte di Cassazione ribadisce con fermezza l’inutilizzabilità nel giudizio civile “…del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso”.

La vicenda de quo trae origine da una feroce disputa in sede separatizia tra ex coniugi, avente ad oggetto l’addebito della separazione e l’affido della prole. All’esito del secondo grado di giudizio, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale di Pistoia, aveva respinto le reciproche domande di addebito presentate dai due coniugi, disponendo altresì l’affidamento esclusivo dei figli al padre e degli incontri protetti madre-figli.

Ricorreva avverso detta sentenza la madre, lamentandosi, inter alia, dell’omessa valutazione di alcuni file audio, di proprietà del marito, sottratti da ignoti ed inviati anonimamente al difensore della ricorrente. Ad avviso della moglie, infatti, la circostanza che detto materiale probatorio fosse stato raccolto fraudolentemente non incideva sulla sua utilizzabilità in sede civile.

Di diverso avviso sono, tuttavia, gli Ermellini che confermano l’inutizzabilità del predetto materiale probatorio raccolto illecitamente, rigettando il ricorso.

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[:it]Risultati immagini per immagina casa dolce casa«In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli».

Per tale ragione la sezione VI/1 della Corte di Cassazione Civile, con ordinanza 17 dicembre 2015, n. 25420, cassa la sentenza di secondo grado, che aveva omesso del tutto di valutare il valore economico della casa coniugale rimasta nella disponibilità del marito, in contrasto con il precedente orientamento degli Ermellini (Cass. Sez. 1, sentenza n. 4203 del 2006).

Infatti:  se da un lato la casa costituisce certamente un risparmio di spesa per il coniuge che vi abita; dall’altro determina un chiaro impoverimento per l’altro coniuge, che deve lasciare l’appartamento di sua proprietà e  sobbarcarsi l’onere di un canone di locazione o di un mutuo per l’acquisto di un nuovo immobile in cui vivere.

In questo caso il valore del godimento della casa, di cui il giudice deve tenere conto nel fissare l’importo del mantenimento deve essere pari al canone di locazione ricavabile dalla locazione dell’immobile.

In altri termini: nel determinare la misura dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi, il giudice deve considerare, quale posta passiva, le maggiori spese del coniuge non assegnatario e, comunque, in ogni caso, deve tendere a garantire l’equilibrio economico valutando prioritariamente l’esclusivo interesse dei figli, ove presenti.[:]

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Risultati immagini per immagine divorceLa controversia trae origine da una transazione sottoscritta nel gennaio 2002 da due coniugi, nelle more del giudizio d’appello della separazione, poi abbandonato.

Per la Corte di Appello non è valido l’accordo di separazione tradotto in transazione senza omologa, inclusivo di questioni, quale l’assegnazione di beni immobili compresa, non sottoposte al giudice della separazione.

Di diverso avviso la sentenza 3 dicembre 2015 n. 24621 pronunciata dalla terza sezione della Corte di Cassazione, secondo la quale sono invece validi gli accordi dei coniugi relativi alla parte disponibile – forma libera di tali accordi – e non è necessaria la loro trasfusione nel decreto di omologa.

E ciò in quanto:

– nell’accordo tra le parti in sede di separazione e di divorzio  si ravvisa un contenuto necessario (attinente all’affidamento dei figli, al regime di frequentazione dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole) e un contenuto eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi).

– Quindi oggi, sempre più frequentemente, si ammette un’ampia autonomia negoziale in sede di separazione e di divorzio, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, si afferma con maggior convinzione là dove essa non contrasti con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli.

– La giurisprudenza ritiene pertanto valida, tra le parti e nei confronti dei terzi, la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto, o magari convenuta sulla base di conclusioni uniformi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta (Cass. 11 novembre 1992, n.12110, Cass. n. 2263 del 2014), cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell’obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell’altro (tra le altre, Cass. 17 giugno 1992 n. 7470).

– Si possono ipotizzare (così come sovente accade) anche accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell’atto pubblico.

– Detti accordi, di natura negoziale (talvolta danno vita ad un vero e proprio contratto, Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass. n. 23713/2012), si ritengono validi, anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (tra le altre, Cass. n. 657/1994; Cass. n. 23801/2006).

– Ai predetti accordi sono pertanto certamente applicabili alcuni principi generali dell’ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell’atto o alla capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici (ad es. relativi ai vizi di volontà).

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[:it]Risultati immagini per immagine conflitto tra genitori

Condivisibile decisione del Tribunale di Reggio Emilia.

Nel caso in cui sussista un insanabile conflitto tra i genitori tale da escludere la capacità in capo a padre e madre di assumere concordemente le decisioni di maggiore importanza per il figlio – nel caso in esame, affetto da autismo – il Tribunale, con sentenza dell’11 giugno 2015, pur disponendo l’affidamento condiviso, ha designato, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., in favore del figlio, una figura alternativa cui rimettere le decisioni di maggior rilievo in ordine al fanciullo sino al conseguimento della maggiore età.

Per le suesposte ragioni è stato rimesso al servizio pubblico specialistico locale di assumere le decisioni in ordine alla salute del minore.[:]

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