Cass. 30 giugno 2016 n. 13435 – la legge non prevede limiti di età per chi intende procreare un figlio
[:it]La legge non prevede limiti di età per chi intende generare un figlio.
Per tale ragione la Cassazione, con sentenza 30 giugno 2016 n. 13435, ha accolto il ricorso straordinario di una coppia di coniugi ai quali la figlia era stata tolta a poche settimane della nascita per abbandono di minore.
Alla base dell’accusa, oggetto anche di un processo penale, l’aver lasciato la bambina da sola in macchina.
Nel processo si era però chiarito che la bimba non aveva corso, in realtà, alcun pericolo perché la strada, di paese, era illuminata e chiusa al transito.
I giudici civili di merito avevano però insistito sull’età della coppia: la mamma aveva concepito la figlia a 57 anni, quando il marito ne aveva 69.
Tuttavia per i Giudici di legittimità detta circostanza, in assenza d’altro, non basta per spezzare i legami familiari.
Infatti, in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dall’art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza.
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