Cassazione 15 dicembre 2015 n. 25219 – il contratto di locazione si risolve nel caso di molestie di fatto al godimento materiale del conduttore?

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Una società conduttrice si oppone allo sfratto per morosità promosso in suo danno, sostenendo: – che i locali da lei condotti in locazione avevano subito gravi danni a causa di lavori di ristrutturazione effettuati dalla proprietaria della vicina porzione immobiliare; – che la mancata riparazione di detti danni costituiva grave inadempimento da parte del locatore e giustificava il mancato pagamento, da parte sua, di alcuni canoni di locazione.

Per la Corte di Cassazione – sentenza il 15 dicembre 2015 n. 25219 – il comportamento della società non è giustificabile:

  • nel caso di molestie di fatto ovverosia di molestie che comportino un pregiudizio al godimento materiale del conduttore (e tali sono quelle sopra illustrate), è da escludere che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore per il fatto del terzo, ben potendo il conduttore di agire direttamente ed in nome proprio contro il terzo, pur persistendo, al riguardo, autonoma e concorrente legittimazione ad agire in capo al locatore;
  • il locatore è invece tenuto a garantire il conduttore nel caso di molestie di diritto (art. 1585 comma 1 c.c.), che si concretano in pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, o contestando il potere di disposizione del locatore, o rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore.

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