Cassazione 3 dicembre 2015 n. 24629 – E’ l’opponente a decreto ingiuntivo a dover avviare la mediazione
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La Cassazione, con sentenza 3 dicembre 2015 n. 24629, risolve il contrasto che, ormai da alcuni anni ha, diviso la giurisprudenza di merito su fronti contrapposti. Ritiene la Corte che nel giudizio che si instaura per l’opposizione al decreto ingiuntivo – e dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso – l’onere di avviare la mediazione obbligatoria deve gravare sulla parte opponente.
È infatti questa che ha interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.
D’altro canto la norma che prevede la condizione di procedibilità ex lege è stata costruita in funzione deflativa e quindi deve essere interpretata alla luce del principio del ragionevole processo e così dell’efficienza processuale. Secondo questa prospettiva la disposizione normativa «mira a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse». Quindi l’onere per l’esperimento della mediazione deve porsi a carico di chi ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.
Il criterio ermeneutico dell’interesse sposta quindi su questi anche la conseguenza dell’improcedibilità e ciò in quanto ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito. Secondo la Cassazione la diversa soluzione sarebbe «palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice».
Se dunque è l’opponente ad avere interesse ad avviare la mediazione sarà lui a subire gli effetti dell’improcedibilità dell’opposizione con il «consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex articolo 653 del c.p.c.».[:]