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[:it]White and blue concrete building

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n°30/E del 22 dicembre 2020, ha offerto ulteriori preziosi chiarimenti in merito alla “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)”.

Tra di essi, si segnala:

  • la definizione di “accesso autonomo all’esterno”, introdotto dal comma 1-bis della legge n°104 del 14 agosto 2020, da intendersi quale “…accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”;
  • l’inclusione, tra i soggetti beneficiari delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OdV), delle associazioni di promozione sociale(APS), delle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • l’inclusione tra i soggetti beneficiari dei titolari dell’impresa agricola, degli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) dei soci o degli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, unicamente in relazione “alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola”;
  • l’inclusione degli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), con applicazione anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • il chiarimento relativo al riferimento normativo al “condominio” da intendersi relativo “agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in “condominio”, nella accezione giuridica prevista dal codice civile all’articolo 1117 e che, invece, sono esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari”;
  • l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni”.

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imagesFinalmente una buona notizia per avvocati e clienti!

La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n°24/E del 18 aprile 2016 avente ad oggetto il “Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legai per la notifica di atti giudiziari”, ha recepito il recente revirement del Ministero dell’interno riconoscendo l’ esenzione dal bollo per i certificati anagrafici per uso notifica di atti giudiziari richiesti dagli studi legali.

Tale esenzione, derivante da una corretta interpretazione dell’art. 18, co. 1, del D.P.R. n°115/2002, riguarda tutti i procedimenti giurisdizionali, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione.

La stessa Agenzia delle entrate afferma che l’esenzione è ammissibile unicamente qualora i certificati richiesti siano “antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali“, ovvero laddove ricorra “…non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti… anche [che] il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale”.

Come chiarito dall’A.E., infatti:

  • l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti ‘…inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali'”;
  • “...il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall’imposta di bollo”;
  • “…deve ritenersi quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, DPR n. 115 del 2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali”.

In conclusione, dunque, riportandomi alle parole della stessa Agenzia delle Entrate “anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo…” 

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