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Con Decreto Legge n°111 dell’8 settembre 2020, in vigore a fare data dal 9 settembre 2020, lo Stato italiano ha introdotto importanti misura a favore dei genitori-lavoratori dipendenti, nell’evenienza, tutt’altro che remota, in cui i figli siano costretti ad una quarantena obbligatoria.

In particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 111/2020 sono state introdotte le seguenti misure durante la durata “…della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito  di  contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.

1) Lavoro in modalità agile

Ai sensi del comma 1, uno dei genitori avrà la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro in modalità agile (c.d. smart working) durante tutta o parte la quarantena.

2) congedo straordinario

Qualora ciò non sia possibile, ai sensi del comma 2, uno dei genitori potrà astenersi in tutto o in parte dal lavoro per tutta o parte della quarantena del figlio.

Per il periodo di congedo fruito, il lavoratore avrà diritto ad “un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa”.

La norma specifica altresì che:

  • le misure riguardano unicamente le quarantene di figli minori di anni 14 conviventi;
  • detti benefici potranno essere riconosciuti solo per periodi di quarantena compresi entro la fine del corrente anno;
  • le misure non vengono concesse qualora uno dei genitori già lavori in smart working ovvero non svolga attività lavorative.

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Il Tribunale civile di Roma, si è recentemente pronunciato su una delle questioni attualmente più dibattute sorte a seguito dell’adozione delle misure di distanziamento sociale per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19 (D.L. 18/2020 D.P.C.M. 22 marzo 2020): l’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.

Come ragionevolmente osservato dal Giudice capitolino, dette misure impongono di bilanciare l’interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità, con l’interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio).

La vicenda in esame

Il caso sottoposto al Tribunale di Roma trae origine dall’istanza con cui un padre denunciava la violazione del suo diritto di visita a causa del comportamento ostativo della madre la quale si trasferiva da Roma a Pejo, in Trentino Alto Adige, portando con se il figlio minore. Lo spostamento veniva comunicato al padre solamente una volta avvenuto.

Il ricorrente evidenziava, inoltre, i notevoli rischi a cui il minore era stato esposto dalla madre: il lungo viaggio dal Lazio al Trentino e, di conseguenza, la stretta vicinanza della prescelta località alle allora zone rosse della Lombardia.

La resistente, nelle proprie difese sottolineava invece come le proprie azioni fossero state intraprese precipuamente allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di crescita del figlio. A parere della madre, il minore nell’attuale collocazione avrebbe potuto mantenere oltre agli “impegni scolastici, il contatto con la natura, le passeggiate nei boschi e le prime esperienze in bicicletta” e, dunque, a differenza di Roma, beneficiare di un effetto positivo per la sua crescita.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale romano, investito della questione, preliminarmente, in ossequio a quanto disposto dall’art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 18/2020[1], ha dichiarato l’urgenza dell’istanza avanzata dal ricorrente sulla considerazione dell’“interruzione delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore”.

Passando al merito, il giudicante, nell’accogliere le motivazioni prospettate dal ricorrente, ha osservato che la frequentazione padre-figlio non comporta, anche nell’attuale situazione emergenziale, per il minore un rischio ulteriore a quello già esistente e che “la città di Roma appare realtà in sé meno rischiosa rispetto al Trentino Alto Adige, che è regione viciniore alla Lombardia e al Veneto, che sono notoriamente le regioni maggiormente colpite dall’epidemia da COVID-19”.

Il Tribunale capitolino ha pertanto disposto:

  • il rientro a Roma del minore con possibilità per il padre di avere con sé il figlio secondo le prescrizioni di cui all’ordinanza regolante le condizioni di frequentazione “fermi in ogni caso diversi accordi tra le parti che siano dettati nell’interesse prioritario del minore e tengano conto delle sue richieste”;
  • contestualmente ha ammonito la madre a dare esecuzione a quanto disposto nel provvedimento in esame pena l’adozione dei provvedimenti sanzionatori ex 709 ter c.p.c. e fatta salva la possibilità di diversi provvedimenti in tema di affido e di collocamento del minore, “adottando in ogni caso le cautele previste dalla vigente normativa in tema di spostamenti nella città e rispettando le misure di igiene previste nei provvedimenti governativi adottati per l’emergenza COVID-9.

[1]  L’art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. n. 18 del 2020, contempla talune precise eccezioni in relazione alle seguenti controversie reputate più “urgenti” dal legislatore e pertanto sottratte alla sospensione dei termini processuali: cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali  della  persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti  provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del  presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

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cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Dal 1° aprile 2020 sono disponibili sul sito http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel028-2020.pdf, i chiarimenti offerti dalla Corte di Cassazione sul contenuto e la portata delle misure adottate dal Governo per il contrasto al diffondersi del corona virus, di cui al D.L. n°18/2020.

In particolare:

  • il rinvio d’ufficio delle udienze deve essere inteso come “un mero rinvio ex lege e non di una sospensione dei processi, sicché non si applica l’art. 298, primo comma, c.p.c., a tenore del quale ‘durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento’”;
  • la sospensione dei termini processuali deve essere inteso come operante tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)”;
  • con riferimento alla sospensione che riguardi termini a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, “…è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il pieno rispetto” e non già la mera sottrazione dal relativo computo, come avveniva durante il periodo feriale;
  • ai sensi dell’art. 83, comma 10 del D.L. n°18/2020, per tutti i procedimenti in cui vi sia stato un rinvio d’udienza, non si terrà conto, ai fini dell’equa riparazione di cui all’art. 2, della l. 89/01 (legge Pinto) del periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 30/06/2020;
  • ai sensi del comma 20 dell’art. 83 del D.L. n°18/2020, la sospensione dei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, riguarderà quelli promossi entro il 9 marzo 2020, senza alcuna espressa previsione per quanto riguarda quelli eventualmente promossi successivamente a tale data;
  • la sospensione, di cui all’art.83, comma 8, dei termini sostanziali “comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto” appare poter essere invocata da chi ne abbia interesse unicamente per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno e subordinata alla presenza di due condizioni: “a) che siano stati adottati i provvedimenti organizzativi che spettano ai capi degli uffici (e solo durante il periodo di loro efficacia); b) che si tratti di diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività processuali precluse;
  • la sospensione di tutti termini, siano essi processuali o sostanziali, non opera per quelle controversie che rientrano nell’elencazione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020.

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