Tag Archivio per: mantenimento

[:it]

Mantenimento-figli-spese-600x342Con sentenza n°21241 del 20 ottobre 2016, la Suprema Corte ritorna sull’annosa questione del rimborso delle spese sostenute dal genitore collocatario per la prole, chiarendo:

  • se il verbale di separazione possa costituire titolo esecutivo posto alla base di un precetto di pagamento per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie sostenute da uno dei genitori per il mantenimento della prole;
  • e se l’onere di allegazione della documentazione comprovante tali spese (e la loro corretta quantificazione) debba essere assolta già nello stesso atto di precetto ovvero anche successivamente nell’eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

La vicenda trae origine dall’opposizione agli atti esecutivi presentata da un padre avverso un atto di precetto con cui la moglie, da cui si era consensualmente separato, gli aveva intimato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dalla stessa sostenute in favore dei figli, allegando unicamente il verbale di separazione consensuale e non anche la documentazione giustificativa delle suddette spese.

Il Tribunale di Imperia, investito della questione, accoglieva detta opposizione:

  • rilevando l’esistenza di un contrastante orientamento giurisprudenziale sulla natura (o meno) di valido titolo esecutivo da riconoscersi al verbale di separazione: “…uno “rigoroso”, secondo cui il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale; ed un secondo orientamento “liberale”, secondo cui il verbale suddetto può costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativo degli esborsi di cui chiede il ristoro”;
  • ritenendo, tuttavia, in ogni caso inefficace l’atto di precetto de quo a seguito della mancata allegazione di alcuna documentazione di spesa.

Avverso il suddetto provvedimento, ricorre per cassazione la madre, sostenendo, inter alia:

  • di aver debitamente documentato le spese sostenute per il mantenimento della figlia allegando la relativa documentazione alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione;
  • l’assenza di un obbligo di allegazione della suddetta documentazione al precetto, sanzionabile con l’inefficacia di quest’ultimo.

La Suprema Corte, investita della questione, dà torto alla madre, reputando infondate le suddette censure alla luce dei seguenti condivisibili principi:

  • “…il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò solo a condizione che il genitore creditore ‘possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità” (così Cass. civ., sez. III^, sentenza del 21 aprile – 23 maggio 2011, n°11316)’”;
  • Detto onere di allegazione e documentazione che va compiuto già nell’atto di precetto “e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto”;
  • La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione dei titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l’importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi”;
  • Quest’ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell’esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell’atto di precetto”.

[:]

[:it]

La Corte di Cassazione, con ordinanza 17 dicembre 2014 n. 26636, afferma che in tema di concessione o meno del mantenimento in sede di divorzio, il giudice di merito ha libera discrezionalità nell’istruzione della causa; tuttavia, non può condurre la fase probatoria in modo carente, ignorando in toto le allegazioni di una delle parti.

Conseguentemente il giudice della separazione deve disporre le indagini sui redditi del coniuge obbligato, posseduti all’estero, quando l’altro coniuge non abbia ottenuto dalle autorità straniere l’autorizzazione in tal senso.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva avanzato alle Autorità del Principato di Monaco, di conoscere la specifica entità delle rendite finanziarie del marito provenienti dal Principato (documentando la relativa richiesta); le Autorità monegasche avevano risposto che le informazioni potevano essere fornite dall’Ente pensionistico, purchè l’istanza provenisse da una autorità giudiziaria.

Il ricorso della moglie veniva pertanto accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio.

Si noti bene

  • la valutazione sulla opportunità di indagini di Polizia Tributaria e più generalmente, la richiesta di informazioni sui redditi dell’obbligato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito (“in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti”, Cass. 16 aprile 2014, n. 8875).
  • Raramente i Giudici dispongono dette indagini.
  • Conseguentemente, assai spesso, è veramente molto difficile per il difensore fornire piena prova delle reali capacità economiche del coniuge obbligato con conseguente palese violazione dei diritti patrimoniali del coniuge debole e dei figli a vedersi garantito il giusto mantenimento.
  • Sul punto l’art. 5, c. 9°, della legge sul divorzio dispone che, nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, “in caso di contestazione il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, avvalendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”; in senso analogo l’art. 337-ter u.co. D.lgs 154/13, secondo cui “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi“).

[:]

© Copyright - Martignetti e Romano - P.Iva 13187681005 - Design Manà Comunicazione Privacy Policy Cookie Policy