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La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n°3432 del 3 febbraio 2023, ha chiarito che le c.d. minicar non sono assimilabili a ciclomotori e, pertanto, non possono sostare negli spazi destinati alla sosta dei veicoli a due ruote.

La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di un verbale con cui era stata contestata la violazione dell’art. 7, commi 1 e 14, del C.d.S. a seguito della sosta di una minicar negli spazi riservati a cicli e motocicli.

La sanzione viene impugnata, senza successo sino in Cassazione dai proprietari del veicolo, “forti” di innumerevoli pronunce con cui il Giudice di Pace di Roma aveva accolto analoghe loro opposizioni, ritenendo le minicar equiparabili ai motocicli e, pertanto, legittimate a sostare negli spazi ad essi riservati.

Di diverso avviso gli Ermellini, che respingono il ricorso osservando che “…correttamente, la sentenza di appello ha sufficientemente motivato nel ritenere, conformemente alla decisione di primo grado, che, nella fattispecie, non poteva trovare applicazione – in relazione al tipo di veicolo in questione, un microcar a quattro ruote – la disciplina di cui all’art. 52 c.d.s., con la conseguente legittimità del verbale di accertamento opposto, con cui era stata rilevata la violazione del divieto di sosta in uno spazio riservato esclusivamente a cicli e motocicli (e non anche a motoveicoli, nei quali si ricomprende il citato microcar, per come evincibile dalla previsione di cui al successivo art. 53, lett. h, c.d.s. e dalla stessa annotazione della tipologia del mezzo risultante dalla carta di circolazione)”.

[:it]tribunale-roma-immagineEgregi colleghi,

vi informiamo che, in data 1° dicembre 2020, è stato sottoscritto tra la Corte d’Appello e il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma il Protocollo d’intesa per l’individuazione delle modalità di richiesta e rilascio dei titoli esecutivi.

Ciò permetterà agli avvocati di richiedere, con apposita istanza telematica, il rilascio della formula esecutiva in formato telematico, firmata digitalmente dal cancelliere.

 

Come si presenta l’istanza.

L’istanza, firmata digitalmente dal legale, dovrà essere depositata nel corrispondente fascicolo telematico quale “atto in corso di causa” – “deposito istanza generica” – “richiesta di rilascio formula esecutiva”.

Il legale dovrà presentare unitamente all’istanza il versamento, esclusivamente in forma telematica, dei diritti di cancelleria indicati nella seguente tabella:

tabella-diritti-copie-esecutive-telematiche

L’autenticazione da parte dell’avvocato

Il difensore potrà procedere all’autenticazione – ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n°114/2014 – del titolo esecutivo rilasciato telematicamente utilizzando la seguente formula:

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Il Sottoscritto Avv___________, nella sua qualità di difensore di________(PI/CF) con sede/residente in __________________, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n° 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento _______ del Giudice, Dott. _______, emesso in data ____ e spedito in forma esecutiva in data _______ nel procedimento RG n° _______ è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Sotto la mia responsabilità, dichiaro che la presente é la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare, ex art. 476 comma 1 cpc.[:]

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