[:it]downloadLa Suprema Corte è recentemente tornata sull’annosa questione dell’ammissibilità di un ricorso introduttivo notificato tramite un servizio di posta privato.

La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione presentato da un avvocato avverso la pronuncia con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva confermato la pronuncia con cui il CTP di Napoli aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso in quanto notificato non a mezzo Poste Italiane bensì a mezzo di un suo competitor privato.

La Suprema Corte, tuttavia, conferma la pronuncia resa in primo grado e confermata dalla CTR Campania sulla scorta delle seguenti condivisibili argomentazioni:

  • antecedentemente all’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017 n°124, il D.lgs. n°261/99, pur liberalizzando il settore dei servizi postali, ha stabilito che “…per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni”… tra cui rientrano anche le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali;
  • la legge 4 agosto 2017 n°124, all’art. 1, comma 57, lett. b), disponendo l’abrogazione della citata norma, ha soppresso l’attribuzione in esclusiva alle Poste Italiane di tali servizi ma esclusivamente a decorrere dal 10 settembre 2017;
  • a ciò consegue l’inesistenza della notificazione del ricorso di primo grado eseguita anteriormente a tale data a mezzo posta privata, con conseguente insanabilità dello stesso mediante la costituzione in giudizio delle controparti (come chiarito dalle SS.UU. con le sentenze nn°13452 e 13453 del 29 maggio 2017).

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Atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 23 giugno 2012, n. 138

Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell’articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2012 – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 23 giugno 2012, n. 138

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e con  IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, recante Approvazione del testo del codice civile ed in particolare l’articolo 2463-bis, aggiunto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2012 Prot. N. 5117;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 Modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata

  1. L’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis del codice civile é redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto.
  2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.

Art. 2 Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata

  1. Il notaio, nel ricevere l’atto di cui all’articolo 1, accerta, con le modalità di cui all’articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l’età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata é quella prevista dall’articolo 2463-bis del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 giugno 2012

Il Ministro della giustizia Severino

Il Ministro dell’economia e delle finanze Grilli

Il Ministro dello sviluppo economico Passera

Visto, Il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Registro n. 7, foglio n. 371

TABELLA A

(art. 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Il Tribunale ordinario di Roma, decima Sezione, G.I. dott. Rubino, con ordinanza ex 702 bis c.p.c. del 20 dicembre 2010, e quindi solo dopo pochi mesi dalla proposizione della domanda giudiziale, riconosce il diritto alla provvigione in favore di una agenzia immobiliare (assistita dallo studio legale Martignetti) anche se la conclusione dell’affare (nella specie, stipula di un contratto di compravendita) era avvenuta dopo la scadenza dell’incarico conferito dall’acquirente al mediatore.

Nella fattispecie in esame:

– l’agenzia immobiliare ricorrente, aveva fatto sottoscrivere all’acquirente una  proposta irrevocabile di acquisto e l’aveva accompagnata a visitare l’immobile che aveva incarico di vendere;

– successivamente, alcuni mesi dopo la scadenza dell’incarico, veniva concluso tra venditore e acquirente il contratto di compravendita;

– tuttavia l’acquirente si rifiutava di versare all’agenzia la provvigione dovuta.

Nota bene:

– a norma del’art. 1755 c.c. al mediatore spetta la provvigione quando mette in contatto due parti per la conclusione di un affare: perché il diritto sorga occorre quindi che la conclusione dell’affare avvenga per effetto dell’intervento del mediatore, ciò che accade quando l’attività del mediatore rientra tra gli antecedenti causali ai quali si collega la positiva conclusione dell’affare, pur coesistendo con altri fattori e con altre ragioni;

– l’attività del mediatore deve cioè costituire una condizione necessaria per la realizzazione dell’affare, (cfr. Cass 8 marzo 2002 n.3438, 2 agosto 2002 n. 10606, 20 luglio 1997 n.1566), mentre non è richiesto l’intervento del mediatore in tutta la trattativa, bastando la semplice attività di reperimento o indicazione dell’altro contraente o di segnalazione dell’affare (Cass. 18 marzo 2005 n. 5952);

– rileva, in buona sostanza, l’efficienza causale del contributo del mediatore nel conseguimento del risultato utile, mentre non condiziona il sorgere del diritto alla provvigione la specifica incidenza quantitativa dell’attività svolta nelle singole fasi che conducono alla conclusione dell’affare;

– in altri termini: «in tema di contratto di mediazione, l’affare – da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio – deve ritenersi concluso, per effetto della “messa in relazione” da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno; ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell’affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell’operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare» (Cass. 21 maggio 2010 n.12527);

-la giurisprudenza ammette, ad esempio, che l’attività del mediatore si collochi in un momento risalente rispetto alla conclusione del contratto fra i due soggetti intermediati: è, infatti, idonea a far sorgere il diritto alla mediazione – come sopra già detto – anche una semplice attività di ricerca ed indicazione dell’altro contraente, o di segnalazione dell’affare, mentre non si richiede la continua partecipazione del mediatore alla trattativa (Cass. 20 dicembre 2005 n.28231);

– inoltre, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, non occorre un esplicito incarico ed un esplicito consenso, ma è sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore, il cui diritto al compenso sorge se la conclusione dell’affare sia in relazione causale con la opera da lui svolta» (Cass. 28 luglio 1983, n. 5212);

– nè rileva che la conclusione dell’affare sia avvenuta dopo la scadenza dell’incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un’attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare (Cass. 18 settembre 2008, n. 23842).

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La Corte di  Cassazione a S.U. con sentenza n. 4060 del 22 febbraio 2010, dirimendo un contrasto sull’efficacia dichiarativa o costituiva della cancellazione della società semplice dal registro delle imprese, ha statuito che la modifica dell’art. 2495 cod. civ., ex art. 4 del d.lgs n. 6 del 2003, si applica anche alle società di persone, nonostante che la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative. Detta applicazione analogica è irretroattiva, non potendo trovare applicazione per le cancellazioni intervenute anteriormente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs n. 6 del 2003.

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