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Con la legge n°132/2025 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale l’Italia è diventata il primo dei Paesi UE ad adottare una normativa organica sull’utilizzo dell’I.A., nel solco di quanto già previsto dal  Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024.

La legge n°132/2025, che entrerà in vigore il prossimo 10 ottobre 2025,  introduce inter alia una disciplina sull’utilizzo dell’I.A. da parte di professionisti e dell’autorità giudiziaria con regole specifiche destinate a cambiare il modo di lavorare dei professionisti della Giustizia e non solo.

I.A. e avvocato

In particolare, per quanto attiene le professioni intellettuali, l’art. 13, rubricato “Disposizioni in materia di professionisti intellettuali”:

  • prescrive al comma 1 il ruolo di supporto che l’I.A. deve avere, mai sostitutivo della figura del legale;
  • introduce al comma 2 un obbligo di informazione verso i clienti circa l’utilizzo dell’I.A. con linguaggio “chiaro, semplice ed esaustivo”.

Di qui la necessità/opportunità per l’avvocato:

  • di inserire nei conferimenti d’incarico clausole informative sull’uso dell’IA[1] e/o far sottoscrivere, unitamente all’informativa privacy, un’ulteriore informativa sull’uso dell’intelligenza artificiale (cliccare di seguito per un modello);
  • di informare puntualmente il cliente circa l’utilizzo dell’I.A. nella redazione e/o revisione delle bozze di atti, piuttosto che nell’attività di ricerca giurisprudenziale o ancora nell’analisi della documentazione;
  • di controllo e revisione di qualsiasi “risultato” dato dall’I.A., che, si ricorda è lungi dall’essere infallibile (anzi oggi è elevato il rischio di inesattezze anche gravi, le c.d. allucinazioni);
  • di revisione delle procedure interne allo studio.

I.A. e ordini professionali

E proprio al fine di garantire un utilizzo consapevole e responsabile dell’I.A. che la legge n°132/2025 ha onerato gli ordini professionali di organizzare percorsi obbligatori di alfabetizzazione sull’uso dell’I.A.

 

I.A. e attività giudiziaria

L’art. 15 individua stringenti limiti all’utilizzo dell’I.A. nell’attività giudiziaria, tutelando il ruolo decisionale e “umano” del giudice, prevedendo e chiarendo:

  • al comma 1° che debba essere riservata al magistrato “ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti” l’utilizzo unicamente per
  • al comma 2° un utilizzo limitato all’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, alla semplificazione del lavoro giudiziario e ad attività amministrative accessorie.

[1] Nelle premesse del conferimento d’incarico il professionista potrà dare atto che il cliente sia stato stato informato, ai sensi dell’art. L. n°132/2025 nonché del regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2025, che, nell’espletamento del proprio incarico l’avvocato potrà utilizzare l’intelligenza artificiale per lattività strumentali e di supporto all’attività professionale;

 

Lo scorso 12 luglio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale).

Il regolamento in oggetto, all’art. 3 fornisce precise definizioni a partire dall’Intelligenza Artificiale, intesa quale “sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.

L’obiettivo perseguito dal Legislatore europeo è quello di “migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione, e promuovendo l’innovazione”, stabilendo, ai sensi dell’art. 1:

  1. regole armonizzate per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA nell’Unione;
  2. divieti di talune pratiche di IA;
  3. requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;
  4. regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA;
  5. regole armonizzate per l’immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;
  6. regole in materia di monitoraggio del mercato, vigilanza del mercato, governance ed esecuzione;
  7. misure a sostegno dell’innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le start-up.

 

Grande attenzione è posta dal regolamento alla limitazione delle tecniche utilizzate e/o delle finalità perseguite per il tramite dell’I.A., a cui è dedicato l’intero capo II^, rubricato “Pratiche di IA Vietate”.

I divieti, elencati all’art. 5, riguardano inter alia:

  1. l’utilizzo di “tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un’altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo”;
  2. lo sfruttamento delle “…vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l’obiettivo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un’altra persona un danno significativo”;
  3. “la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste”;
  4. la profilazione di persone al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato;
  5. la creazione o ampliamento delle “banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso”;

 

Come noto e del resto chiarito nello stesso regolamento, quest’ultimo è obbligatorio in tutto i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri, senza che sia necessaria alcuna attività di recepimento.

Il Regolamento de quo si applicherà a fare data dal 2 agosto 2026, fatta eccezione per i capi:

  • I^ (disposizioni generali) e II^ (pratiche di IA vietate), che si applicheranno a fare data dal 2 febbraio 2025;
  • III^, sezione 4, V^, VII^, XII^ (ad eccezione dell’articolo 101), nonchè e l’articolo 78, a decorrere dal 2 agosto 2025.
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