La Suprema Corte di Cassazione, sez. I^ con l’ordinanza n. 628 del 12/01/2026, conferma che per determinare l’assegno di mantenimento nella separazione, il giudice può ricostruire presuntivamente il tenore di vita matrimoniale basandosi sui redditi dell’onerato. Il patrimonio immobiliare del coniuge richiedente non esclude automaticamente il diritto all’assegno separativo.
I fatti di causa e i precedenti gradi di giudizio
La vicenda processuale origina dalla separazione dei coniugi A.A. e B.B., sposati dal 1978 e genitori di due figli ormai adulti ed economicamente autosufficienti. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 16 aprile 2024, aveva respinto le reciproche domande di addebito e posto a carico del marito e in favore della moglie un assegno separatizio mensile di Euro 1.500,00.
La Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno separativo, considerando che:
- la moglie, nel corso del lungo matrimonio durato oltre quarant’anni, si era dedicata inizialmente ad un’attività autonoma nel campo della bigiotteria, per poi svolgere attività di segretaria nello studio professionale del marito odontoiatra senza maturare diritti pensionistici, dedicandosi contemporaneamente alla cura della famiglia;
- la principale fonte di reddito familiare era costituita dai cospicui proventi professionali del marito.
Le doglianze e i motivi di cassazione
Avverso detta pronuncia ricorre per Cassazione il marito:
- denunciando la nullità per omessa pronuncia sulla errata ricostruzione dei redditi delle parti, che non avrebbe considerato i redditi da locazione degli immobili della moglie e gli investimenti mobiliari;
- contestando la violazione dell’art. 156 c.c. in materia di onere della prova, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ricostruito il tenore di vita matrimoniale senza considerare adeguatamente la situazione patrimoniale della moglie;
- denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto provato che la moglie avesse lavorato come segretaria senza maturare diritti pensionistici;
- lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere un importo superiore a quello richiesto dalla moglie.
Il ragionamento e i principi di diritto della Corte
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, confermando l’orientamento consolidato in materia di assegno di mantenimento nella separazione personale.
Quanto al primo motivo, la Cassazione ha chiarito che non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo, anche in assenza di una specifica argomentazione.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che i “redditi adeguati” di cui all’art. 156 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale. La Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice può ricostruire la condizione reddituale della famiglia quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, facendo riferimento alla documentazione attestante i redditi dell’onerato.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto mirava ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.
Il quarto motivo è stato ritenuto infondato poiché la Corte d’Appello aveva implicitamente rigettato anche questo profilo nel confermare la decisione di primo grado.
Spunti di riflessione
La pronuncia conferma l’orientamento consolidato che distingue l’assegno di separazione da quello divorzile, ribadendo che il giudice può legittimamente ricostruire il tenore di vita matrimoniale attraverso un’analisi presuntiva basata sui redditi dell’onerato quando non sia possibile una ricostruzione diretta delle abitudini di spesa familiari.
La sentenza evidenzia come la valutazione delle condizioni patrimoniali debba essere condotta in modo complessivo, considerando non solo i redditi dichiarati ma anche la situazione patrimoniale nel suo insieme. Tuttavia, la mera titolarità di beni immobili non comporta automaticamente l’esclusione del diritto all’assegno, dovendo il giudice valutare concretamente la capacità di tali beni di generare redditi effettivi.
La decisione conferma inoltre che l’assegno di separazione mantiene una funzione prevalentemente assistenziale, volta a garantire la conservazione del tenore di vita matrimoniale, diversamente dall’assegno divorzile che ha assunto una connotazione maggiormente compensativa dopo l’intervento delle Sezioni Unite n. 18287/2018.
