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La Suprema Corte di Cassazione, sez. I^ con l’ordinanza n. 628 del 12/01/2026, conferma che per determinare l’assegno di mantenimento nella separazione, il giudice può ricostruire presuntivamente il tenore di vita matrimoniale basandosi sui redditi dell’onerato. Il patrimonio immobiliare del coniuge richiedente non esclude automaticamente il diritto all’assegno separativo.

 

I fatti di causa e i precedenti gradi di giudizio

La vicenda processuale origina dalla separazione dei coniugi A.A. e B.B., sposati dal 1978 e genitori di due figli ormai adulti ed economicamente autosufficienti. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 16 aprile 2024, aveva respinto le reciproche domande di addebito e posto a carico del marito e in favore della moglie un assegno separatizio mensile di Euro 1.500,00.

La Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno separativo, considerando che:

  • la moglie, nel corso del lungo matrimonio durato oltre quarant’anni, si era dedicata inizialmente ad un’attività autonoma nel campo della bigiotteria, per poi svolgere attività di segretaria nello studio professionale del marito odontoiatra senza maturare diritti pensionistici, dedicandosi contemporaneamente alla cura della famiglia;
  • la principale fonte di reddito familiare era costituita dai cospicui proventi professionali del marito.

 

Le doglianze e i motivi di cassazione

Avverso detta pronuncia ricorre per Cassazione il marito:

  • denunciando la nullità per omessa pronuncia sulla errata ricostruzione dei redditi delle parti, che non avrebbe considerato i redditi da locazione degli immobili della moglie e gli investimenti mobiliari;
  • contestando la violazione dell’art. 156 c.c. in materia di onere della prova, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ricostruito il tenore di vita matrimoniale senza considerare adeguatamente la situazione patrimoniale della moglie;
  • denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto provato che la moglie avesse lavorato come segretaria senza maturare diritti pensionistici;
  • lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere un importo superiore a quello richiesto dalla moglie.

 

Il ragionamento e i principi di diritto della Corte

La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, confermando l’orientamento consolidato in materia di assegno di mantenimento nella separazione personale.

Quanto al primo motivo, la Cassazione ha chiarito che non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo, anche in assenza di una specifica argomentazione.

Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che i “redditi adeguati” di cui all’art. 156 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale. La Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice può ricostruire la condizione reddituale della famiglia quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, facendo riferimento alla documentazione attestante i redditi dell’onerato.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto mirava ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.

Il quarto motivo è stato ritenuto infondato poiché la Corte d’Appello aveva implicitamente rigettato anche questo profilo nel confermare la decisione di primo grado.

 

Spunti di riflessione

La pronuncia conferma l’orientamento consolidato che distingue l’assegno di separazione da quello divorzile, ribadendo che il giudice può legittimamente ricostruire il tenore di vita matrimoniale attraverso un’analisi presuntiva basata sui redditi dell’onerato quando non sia possibile una ricostruzione diretta delle abitudini di spesa familiari.

La sentenza evidenzia come la valutazione delle condizioni patrimoniali debba essere condotta in modo complessivo, considerando non solo i redditi dichiarati ma anche la situazione patrimoniale nel suo insieme. Tuttavia, la mera titolarità di beni immobili non comporta automaticamente l’esclusione del diritto all’assegno, dovendo il giudice valutare concretamente la capacità di tali beni di generare redditi effettivi.

La decisione conferma inoltre che l’assegno di separazione mantiene una funzione prevalentemente assistenziale, volta a garantire la conservazione del tenore di vita matrimoniale, diversamente dall’assegno divorzile che ha assunto una connotazione maggiormente compensativa dopo l’intervento delle Sezioni Unite n. 18287/2018.

 

La Suprema Corte di Cassazione, sez. III^ civile, con la recente ordinanza n°3904/2025 del 27 settembre 2024, depositata in cancelleria il 16 febbraio 2025, offre preziosi chiarimenti circa la sussistenza di una presunzione del danno morale subito dai membri della c.d. famiglia nucleare a seguito della morte del coniugi, genitore, figlio o fratelle), e sulla ripartizione dell’onere probatorio tra danneggiante e danneggiati.

 

Il caso.

La moglie e i figli del de cuius convenivano in giudizio una struttura sanitaria per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del rispettivo coniuge e padre, conseguente ad un caso di malasanità. L’uomo, a seguito di  un intervento, aveva infatti contratto un’infezione della ferita chirurgica, che lo aveva condotto, nonostante successivi tre interventi, alla morte.

In primo grado il Tribunale di Ravenna rigettava tuttavia le domande attoree.

I familiari proponevano appello dinnanzi alla Corte d’Appello di Bologna, la quale tuttavia riconosceva il danno in favore della sola moglie, rigettando erroneamente l’analoga domanda presentata dai figli non avendo gli stessi offerto “…specifica allegazione del concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre”, necessaria, ad avviso dei giudizio, non essendo i più conviventi con il genitore al momento della morte.

 

La decisione della Suprema Corte

Di diverso avviso i giudici di Piazza Cavour che, in accoglimento dell’unico motivo di gravame, riconoscono il diritto anche dei figli, ancorchè non più conviventi, al risarcimento del danno morale conseguente alla perdita parentale.

In particolare, la Suprema Corte, condivisibilmente chiarisce che:

  • deve presumersi una sofferenza morale in capo alla c.d. “famiglia nucleare” in conseguenza dell’uccisione dei genitori, del coniuge, dei figli o dei fratelli”;
  • la convivenza e/o la distanza tra la vittima e il superstite non può considerarsi circostanza incidente sull’an, potendo essere valutata unicamente ai fini del quantum debeatur;
  • grava sul danneggiato l’onere di provare “che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (così anche Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 n. 5769).

 

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 13 maggio 2024, n. 872 si è pronunciato su una delicata controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento avanzata dalla proprietaria-locatrice in danno della conduttrice avente ad oggetto i danni conseguenti ad un incendio che aveva distrutto il capannone oggetto del contratto di locazione.

Ad avviso di parte attrice sussisterebbe “…una presunzione di responsabilità in capo al conduttore per i danni derivanti da incendio, sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale ex art. 1588  cod. civ., il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone indi una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cos a locata rimane a suo carico”.

Ad avviso della conduttrice, invece, non sussisterebbe alcuna sua responsabilità:

  • essendosi trattato di incendio doloso;
  • essendo la conduttrice stata assolta in sede penale;
  • in quanto vi sarebbe in ogni caso incertezza sulla causa di innesco dell’incendio.

Il Tribunale, accoglie la domanda attorea, chiarendo con un condivisibile iter argomentativo:

  • che l’art. 1588 c.c. prevede che “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento 1592 comma 2 della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio 1611, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile 1218 ss., 1256 ss., 2281“;
  • che “Il presupposto della responsabilità ex 1588 c.c. è la sussistenza di un rapporto di locazione, e dunque di custodia sul bene, essendo prevista la presunzione di responsabilità in capo al conduttore per i danni derivanti dall’incendio (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 27/07/2015 ). In altre parole, è necessaria la prova del rapporto di custodia, in quanto, come sottolineato nella giurisprudenza di merito “La norma invocata (art. 1588  c.c.) è collocata immediatamente dopo l’art. 1587  c.c. disciplinante le obbligazioni del conduttore, tra le quali rientra, in virtù della disponibilità materiale del bene che si acquista per effetto del rapporto locatizio, anche quella accessoria di custodia del bene stesso” (Corte appello Reggio Calabria, sez. I, 07/02/2022, n. 101; D.). Pertanto, affinchè possa trovare applicazione la presunzione di responsabilità prevista nella norma citata, è necessaria la prova che i fatti si siano verificati nell’immobile posto sotto la custodia del conduttore. Detto elemento, nel caso di specie, è pacifico, essendo accertato che l’incendio si sia originato nella porzione di immobile post o sotto la custodia di parte convenuta”.
  • che, nel caso di specie, ancorchè “la causa dell’incendio non è stata individuata con certezza dalle autorità, tuttavia sussistono elementi sufficienti atti a comprovare con serio grado di probabilità che l’incendio si sia propagato a partire dall’area posta nella disponibilità e sotto la custodia di parte convenuta, con conseguente applicabilità, a suo carico, della presunzione di cui all’ 1588 c.c.”;
  • che in ogni caso “…non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, (reato prescritto) perché ciò non comporta di per sé l’identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore” ( Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11972 del 17/05/2010) e ciò in quanto “…in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41  cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).
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