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Va dichiarata la simulazione del contratto, dissimulante una donazione nel caso di un contratto di mantenimento, a rogito notarile, con il quale un parte trasferisce all’altra la proprietà di un immobile a fronte dell’impegno di quest’ultima al mantenimento, vita natural durante, della parte trasferente. E ciò in quanto la sproporzione del contenuto economico delle prestazioni gravanti sul vitaliziante rispetto al valore del bene alienato non è sufficiente ad imprimere al negozio carattere di onerosità, anche alla luce del tenore letterale del contratto contenente espressa enunciazione della volutas donandi della cedente, deve ritenersi che il negozio disattende la causa che ostenta, prevalendo lo spirito di liberalità che meglio esprime lo scopo pratico perseguito dalle parti, con la conseguenza che le parti hanno voluto stipulare una donazione, al più modale .
Tribunale Roma – Sezione VIII^ – G.I. dott Luparelli
sentenza 30 marzo 2018 n. 3713
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Banca …. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la debitrice e il beneficiario, per sentire accogliere la domanda di simulazione o, in subordine, di inefficacia ex art. 2901 c.c., del contratto di mantenimento concluso il 17 febbraio 2011 (atto a rogito omissis) con il quale la debitrice, disperdendo le garanzie patrimoniali della creditrice, trasferiva al beneficiario la proprietà dell’immobile sito in Roma omissis (identificato in atti), a fronte dell’impegno di questi al mantenimento, vita natural durante, della debitrice, riservando per sé il diritto di abitazione. Deduceva infatti la banca di essere creditrice della cliente debitrice, in proprio e quale erede del marito, per la somma di E 1.258.863,69 oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 16218 emessa dal Tribunale di Roma il 19.07.2012 (all.to 5 prod. attrice) con cui la debitrice veniva condannata al pagamento di detta somma in qualità di garante per crediti vantati dall’odierna attrice nei confronti della società, giusta fideiussione prestata in data 22.12.1997 e aumentata in data 26.05.1998 (all.to 6 prod. attrice); tale sentenza, impugnata dalla debitrice, veniva sospesa nella sua efficacia esecutiva dalla Corte di Appello nella parte in cui condannava la parte soccombente a pagare una somma superiore ad Euro 314.715,92 (all.to 7 prod. attrice).
Si costituivano i convenuti, contestando entrambi, oltre al merito della pretesa attorea, l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura in capo all’avv. nonché per difetto di legittimazione attiva. Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all’art. 183, comma VI c.p.c., all’udienza del 07.12.2017 la causa veniva trattenuta per la decisione, con deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c.
Vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
Con riferimento alla prima eccezione riguardante la validità della procura rilasciata all’avv……, i convenuti sostengono che manchi in atti la prova della rappresentanza sostanziale circa l’oggetto della presente controversia in capo al amministratore delegato della banca, il quale avrebbe conferito procura ad lites non già in qualità di consigliere di amministrazione delegato, ma in attuazione della delibera del Comitato esecutivo (verbale n. 196 dell’8 novembre 2012), la quale disponeva il conferimento di “nuova procura generale alle liti”, tra gli altri, all’avv. (all.to 3 prod. attrice) ma non conferiva all’amministratore i necessari poteri sostanziali riferiti all’oggetto di cui è causa.
Tale doglianza è infondata. Risulta ex actis che il sig. omissis, proprio in qualità di consigliere delegato e legale rappresentante p.t. della banca., abbia conferito procura generale ad lites per atto Notaio omissis in data 17.01.2013 , “per conto e nell’interesse della società, ed in esecuzione della deliberazione del Comitato esecutivo della società stessa”, risultando così avere anche rappresentanza sostanziale ex art. 2266 c.c. Inoltre, trattandosi di procura generale, non hanno rilievo le discrepanze nella elencazione dei poteri tra procura alle liti e verbale del comitato esecutivo, avendo tali elenchi carattere meramente esemplificativo.
Passando alla seconda eccezione, i resistenti rilevano che l’attrice non abbia fornito prova della propria qualità di creditrice, non avendo documentato la vicenda che l’ha resa tale ovvero la cessione dello specifico credito oggetto di causa tra quelli che pervennero in blocco alla società alfa, dalla stessa poi incorporata. Anche questa doglianza risulta infondata per tabulas. L’odierna attrice ha prodotto tutta la documentazione relativa, da un lato, alla successione a titolo particolare nei crediti originariamente vantati dalla società beta da parte della società alfa
Nel merito, la domanda di parte attrice, volta alla dichiarazione del carattere simulato del contratto di mantenimento concluso tra le parti convenute, merita accoglimento.
Invero, il contratto di mantenimento consiste in un accordo aleatorio con cui una parte si obbliga, quale corrispettivo del trasferimento di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale, a fornire alla parte cedente prestazioni alimentari o assistenziali vita natural durante. Connotato indefettibile è dunque l’aleatorietà, in assenza della quale il contratto è nullo per mancanza di causa. Si tratta di un’alea doppia poiché l’incertezza riguarda sia la vita del beneficiario, sia l’entità delle prestazioni a favore dello stesso, non predeterminabili al momento della stipula del contratto poiché dipendenti dal susseguirsi dei bisogni del beneficiario. In tal senso, l’alea presuppone una situazione di obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle prestazioni assunte sicché, in un giudizio volto a verificare l’effettiva ricorrenza di tale negozio, l’eventuale sproporzione fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprietà dell’immobile) rispetto all’importo delle prestazioni da corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato, deve indurre il giudice di merito ad escludere l’aleatorietà del contratto (ex multis Cassazione civile, sez. II, 31.01.2017, n. 2522).
Orbene, nel contratto di mantenimento versato in atti (avente forma di atto pubblico con la b presenza di due testimoni), dopo una compiuta esposizione del regolamento contrattuale, informato expressis verbis al suo carattere aleatorio, e l’esatta enunciazione delle obbligazioni di assistenza e mantenimento a favore della beneficiaria, si conviene espressamente che “la debitrice dichiara che è sua volontà ritenere l’effetto traslativo del presente atto comunque in capo al cessionario indipendentemente dalla proporzione o meno della prestazione di dare rispetto alla controprestazione di ricevere in relazione alle aspettative di vita e del bisogno, in quanto è da riconoscersi al presente atto la volontà di mantenere detto effetto traslativo in favore del cessionario- in ogni caso- a titolo di donazione, secondo la comune volontà dei contraenti”.
Questa disposizione induce ad una doverosa rilettura dell’intero assetto negoziale come appare prima facie, nell’ottica di ricercare l’intento pratico realmente perseguito dalle parti, id est la causa in concreto del negozio.
Per insegnamento costante in tema di interpretazione del contratto, l’art. 1362 c.c. impone di ricostruire in primo luogo la volontà delle parti: per far ciò occorre muovere dal testo contrattuale, ma anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti, e le altre parti del testo, né può il giudice sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto, né tanto meno può limitarsi a prendere in considerazione una sola clausola (rectius, solo una parte di essa), senza inserirla nel corpo del testo contrattuale. Dal punto di vista logico, l’interpretazione del contratto non è dunque un percorso lineare ma un percorso circolare, il quale impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se l’ipotesi di “comune intenzione” ricostruita in base al testo sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (cfr. Cass., 3 n. 9380/2016 Cass. n. 25840 del 2014).
Ebbene, nel caso in esame non è possibile ravvisare nel negozio concluso tra le parti l’aleatorietà tipica del contratto di mantenimento: da un lato, la clausola inserita nel contratto, da leggersi come una sorta di “interpretazione autentica” tra le parti che getta luce sul resto del negozio, infirma chiaramente la causa del vitalizio assistenziale; dall’altro, la condizione personale delle parti al tempo della conclusione del negozio nonché lo squilibrio tra il valore del cespite rispetto a quello delle prestazioni fanno presumere che la comune intenzione delle parti sia stata quella di configurare sin dall’inizio una donazione. Infatti, risulta in primo luogo mancare la condizione della obiettiva incertezza, all’epoca della stipula del contratto, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato, considerata la potenziale durata della vita della disponente (allora ottantenne), per giunta invalida totale. Proprio quest’ultima circostanza, se da un lato rende più gravose le esigenze assistenziali della beneficiaria, dall’altro non vale a giustificare la sproporzione derivante dal trasferimento di un immobile del valore di circa 200.000,00 euro, considerando che la debitrice percepisce dal 2009 relativa pensione di invalidità di circa 1.300,00 euro mensili. Inoltre, se è vero che le condizioni personali dell’obbligato, quasi coetaneo della beneficiaria e residente a notevole distanza da quest’ultima, non ostano all’adempimento delle sue obbligazioni per il tramite di terzi, certamente, nel quadro complessivo della vicenda, rendono meno convincente la sussistenza del contratto di mantenimento, ritenuto per di più dalle parti, un contratto oneroso in adempimento di un debito scaduto di cui però non risulta prova, specie nel contratto, ove, di contro, si fa riferimento all’ animus donandi. Pertanto, atteso che la segnalata sproporzione del contenuto economico delle prestazioni gravanti sul vitaliziante rispetto al valore del bene alienato non è sufficiente ad imprimere al negozio carattere di onerosità, anche alla luce del tenore letterale del contratto contenente espressa enunciazione della voluntas donandi della cedente, deve ritenersi che il negozio contestato disattende la causa che ostenta, prevalendo lo spirito di liberalità che meglio esprime lo scopo pratico perseguito dalle parti, con la conseguenza che, nella specie, le parti hanno voluto stipulare una donazione, al più modale, da considerare valida perché conclusa dinanzi a un notaio e alla presenza di testimoni, quindi secondo la forma prescritta per le donazioni (art. 48 legge notarile).
Tanto detto in ordine alla natura del contratto, anche l’actio pauliana risulta utilmente esperita.
L’attrice ha dato prova dell’esistenza del credito, presupposto dell’azione ex art. 2901 c.c., dell’atto di disposizione, nonché dell’eventus damni richiesto dalla norma.
Il credito e l’esistenza dell’atto dispositivo risultano provati documentalmente; il credito, inoltre, preesiste rispetto all’atto oggetto di causa, essendo l’esposizione della garante risalente agli anni 1997 e 1998.
Invero, le parti convenute contestano la qualità di creditore della banca evocando le ragioni che oggi hanno portato la debitrice a spiegare appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che la condannava al pagamento della somma per la quale l’attrice agisce in revocatoria.
Tuttavia, questo profilo qui rileva nella sola misura in cui la domanda revocatoria sia prospettabile anche per far valere un credito litigioso.
Al riguardo, è principio consolidato quello per cui l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis Cassazione civile, sez. III, 07.03.2017 n. 5618).
Quanto all’eventus danni, è del pari pacifico in giurisprudenza che ai fini dell’integrazione del fatto costitutivo (oggettivo) dell’azione revocatoria, non è necessario che l’atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell’atto dispositivo, avuto riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. Il che comporta che laddove intervenga un atto di disposizione immobiliare, la variazione qualitativa del patrimonio integra la sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione proposta (Cass. Civ., sez. I, 1 agosto 2007, n. 16986). Passando ai profili concernenti la scientia damni del debitore, trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore.
E pacifico che la debitrice conoscesse la propria esposizione creditoria nei confronti dell’attrice e fosse consapevole del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato al creditore, stante al tempo della conclusione dell’atto, l’ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter e 641 c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma in data 07.10.2010 per la somma di E 1.258.863,69 oltre interessi e spese (giudizio recante R.G. n. omissis/2006), poi confermata per la debitrice con la sentenza del 19 luglio 2012, r.g omissis/12.
Tutto quanto premesso, la domanda ex art. 2901 c.c. va pertanto accolta nei confronti della banca Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a. Dichiara la simulazione del contratto di mantenimento stipulato in data 17.02.2011 tra la debitrice e il beneficiario, con atto a rogito del notaio registrato a Padova 2, in data 17.02.2011 al n. serie 1T dissimulante una donazione.
b. Dichiara l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della banca, del contratto stipulato in data 17.02.2011, sopra richiamato;
Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Roma di annotare la sentenza a margine della trascrizione dell’atto indicato;
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro E 15.444,50 per spese, compensi professionali e accessori come per legge.
Roma, 21 marzo 2018
Depositata in cancelleria il 30/03/2018.
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