Con la legge n°132/2025 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” l’Italia è diventata il primo dei Paesi UE ad adottare una normativa organica sull’utilizzo dell’I.A., nel solco di quanto già previsto dal Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024.
La legge n°132/2025, che entrerà in vigore il prossimo 10 ottobre 2025, introduce inter alia una disciplina sull’utilizzo dell’I.A. da parte di professionisti e dell’autorità giudiziaria con regole specifiche destinate a cambiare il modo di lavorare dei professionisti della Giustizia e non solo.
I.A. e avvocato
In particolare, per quanto attiene le professioni intellettuali, l’art. 13, rubricato “Disposizioni in materia di professionisti intellettuali”:
- prescrive al comma 1 il ruolo di supporto che l’I.A. deve avere, mai sostitutivo della figura del legale;
- introduce al comma 2 un obbligo di informazione verso i clienti circa l’utilizzo dell’I.A. con linguaggio “chiaro, semplice ed esaustivo”.
Di qui la necessità/opportunità per l’avvocato:
- di inserire nei conferimenti d’incarico clausole informative sull’uso dell’IA[1] e/o far sottoscrivere, unitamente all’informativa privacy, un’ulteriore informativa sull’uso dell’intelligenza artificiale (cliccare di seguito per un modello);
- di informare puntualmente il cliente circa l’utilizzo dell’I.A. nella redazione e/o revisione delle bozze di atti, piuttosto che nell’attività di ricerca giurisprudenziale o ancora nell’analisi della documentazione;
- di controllo e revisione di qualsiasi “risultato” dato dall’I.A., che, si ricorda è lungi dall’essere infallibile (anzi oggi è elevato il rischio di inesattezze anche gravi, le c.d. allucinazioni);
- di revisione delle procedure interne allo studio.
I.A. e ordini professionali
E proprio al fine di garantire un utilizzo consapevole e responsabile dell’I.A. che la legge n°132/2025 ha onerato gli ordini professionali di organizzare percorsi obbligatori di alfabetizzazione sull’uso dell’I.A.
I.A. e attività giudiziaria
L’art. 15 individua stringenti limiti all’utilizzo dell’I.A. nell’attività giudiziaria, tutelando il ruolo decisionale e “umano” del giudice, prevedendo e chiarendo:
- al comma 1° che debba essere riservata al magistrato “ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti” l’utilizzo unicamente per
- al comma 2° un utilizzo limitato all’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, alla semplificazione del lavoro giudiziario e ad attività amministrative accessorie.
[1] Nelle premesse del conferimento d’incarico il professionista potrà dare atto che il cliente sia stato stato informato, ai sensi dell’art. L. n°132/2025 nonché del regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2025, che, nell’espletamento del proprio incarico l’avvocato potrà utilizzare l’intelligenza artificiale per lattività strumentali e di supporto all’attività professionale;

