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In sintesi

Dal primo appuntamento in agenzia alla firma del preliminare o del definitivo, il diritto alla provvigione nasce solo se il percorso che porta alla conclusione dell’affare è effettivamente tracciato dall’attività del mediatore: per i giudici, anche senza incarico scritto, è sufficiente che l’intermediario abbia creato il contatto tra le parti, facilitato l’intesa sulle condizioni e accompagnato il negoziato, così da poter dire che senza quel contributo l’affare ragionevolmente non sarebbe stato concluso

Inquadramento normativo

Come noto, il codice civile definisce mediatore chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. L’art. 1755 c.c. chiarisce poi che il diritto alla provvigione nasce solo “se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”, senza alcun requisito (ad substantiam o ad probationem) dell’esistenza di un incarico scritto: il rapporto può sorgere anche di fatto, per accettazione dell’attività del mediatore. Sono inoltre rilevanti gli obblighi di informazione (art. 1759 c.c.), il rimborso spese (art. 1756 c.c.) e la prescrizione annuale del diritto alla provvigione (art. 2950 c.c.).

Cassazione civile: mediazione di fatto e causalità adeguata

La Cassazione ha chiarito che non è necessario un contratto scritto di mediazione: la provvigione può derivare da un rapporto di mero fatto, purché l’attività del mediatore sia in rapporto di causalità adeguata con la conclusione dell’affare. È sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, creando l’“antecedente indispensabile” dell’accordo, anche se non partecipa a tutte le fasi delle trattative. Non basta però la mera visita dell’immobile o il semplice contatto: occorre che, valutando ex post, l’affare possa ragionevolmente dirsi effetto dell’intervento del mediatore. Il rapporto può essere mediazione tipica (imparziale) o mediazione negoziale atipica/unilaterale, fondata su un contratto con una sola parte; in entrambe le ipotesi il diritto alla provvigione è ancorato all’efficienza causale dell’intervento. Inoltre, l’affare è “concluso” anche con un preliminare che crea un vincolo azionabile, salvo diversa pattuizione.

Orientamenti delle Corti di Roma, Milano e Napoli

Il Tribunale di Roma ha affermato espressamente che, in mediazione immobiliare, la provvigione spetta anche in assenza di formale conferimento di incarico, se la parte ha accettato e si è avvantaggiata dell’attività del mediatore e se l’affare è concluso in rapporto causale con tale attività (ex multis Tribunale Roma, Sez. X, Sentenza, 02/09/2025, n. 12138). Sempre Roma ha ribadito che non serve un nesso esclusivo: è sufficiente che il mediatore abbia avviato trattative poi sfociate in un vincolo giuridico, pur con variazioni di bene o prezzo (così Tribunale Roma, Sez. X, Sentenza, 30/04/2024, n. 7349). La Corte d’Appello di Roma ha confermato che, sia nella mediazione tipica sia in quella atipica, la provvigione sorge solo se l’affare è concluso “per effetto del suo intervento” (Corte d’Appello Roma, Sez. IV, Sentenza, 19/05/2025, n. 3111), valorizzando il criterio della causalità adeguata.

La giurisprudenza milanese si è concentrata sulla definizione del nesso causale e della conclusione dell’affare. La Corte d’Appello di Milano ha più volte precisato che non è richiesto un nesso diretto ed esclusivo: è sufficiente che il mediatore, anche in mediazione atipica o unilaterale, abbia messo le parti in relazione in modo da costituire l’antecedente indispensabile dell’accordo, anche se non presente in tutte le fasi delle trattative (Corte d’Appello Milano, Sez. I, Sentenza, 05/12/2022, n. 3843). Sempre Milano ha chiarito che è “affare concluso” ogni operazione economica che genera un vincolo azionabile (anche un preliminare valido e in forma scritta), mentre un “preliminare di preliminare” non legittima il diritto alla provvigione perché non consente l’esercizio degli strumenti di tutela tipici di un contratto obbligatorio in senso pieno (così Corte d’Appello Milano, Sez. I, Sentenza, 28/06/2022, n. 2272). Sul piano di merito, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la provvigione anche quando la vendita si chiude dopo la scadenza dell’incarico o con trattative autonome tra le parti, se l’attività iniziale del mediatore ha operato come concausa adeguata nella formazione del consenso (così di recente Tribunale Milano, Sez. V, Sentenza, 09/12/2025, n. 9428).

A Napoli, la Corte d’Appello ha adottato un’impostazione particolarmente rigorosa sulla prova del nesso causale. Con la sentenza n. 5543/2025 ha affermato che il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare sorge solo se l’attività svolta – inclusa la messa in relazione delle parti – è in rapporto causale determinante con la conclusione del contratto, precisando che la semplice visita dell’immobile da parte del potenziale acquirente non è di per sé sufficiente, in assenza di ulteriori indicatori di efficienza causale. In precedenza, la stessa Corte aveva sottolineato, da un lato, che è sufficiente un collegamento causale anche non esclusivo tra mediazione e affare (concluso pure dopo la scadenza dell’incarico, così Corte d’Appello Napoli, Sez. IX, Sentenza, 04/06/2021, n. 2068), e, dall’altro, che è “affare concluso” qualsiasi operazione economica che crei un vincolo azionabile, sia esso definitivo o preliminare. Il Tribunale di Napoli ha poi chiarito che non basta aver “messo in contatto” le parti: per la provvigione è necessario che il mediatore abbia partecipato utilmente alle varie fasi delle trattative con un apporto adeguato e determinante per la conclusione dell’accordo. In sintesi, i tre distretti convergono su un punto chiave: la mancanza di incarico scritto non preclude il diritto alla provvigione, che è però subordinato alla prova di un concreto e rilevante contributo causale dell’attività mediatoria alla conclusione di un affare valido (Corte d’Appello Napoli, Sez. IX, Sentenza, 08/11/2025, n. 5543).

Esempi pratici: quando la provvigione matura (e quando no)

Nella prassi immobiliare è frequente che il cliente non firmi un incarico, ma si avvalga comunque dell’opera dell’agenzia. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la provvigione a un mediatore che aveva individuato l’acquirente, organizzato le visite e seguito le trattative fino alla firma del preliminare, nonostante mancasse un mandato scritto: il giudice ha ritenuto decisivo che il venditore si fosse consapevolmente avvantaggiato dell’attività dell’intermediario e che l’affare fosse stato concluso proprio grazie al suo intervento (Trib. Roma, sez. X, 2 settembre 2025, n. 12138; Trib. Roma, sez. X, 30 aprile 2024, n. 7349).

In altri casi, la Cassazione ha invece negato la provvigione quando l’apporto del mediatore si era limitato alla mera visita dell’immobile, senza ulteriori iniziative efficaci, e la compravendita era stata conclusa a distanza di tempo, con prezzo significativamente diverso, per effetto di nuove trattative autonome tra le parti: il semplice “aver fatto vedere la casa” è stato ritenuto, da solo, insufficiente a integrare il nesso causale richiesto dall’art. 1755 c.c. (Cass. civ., sez. II, ord. 8 gennaio 2024, n. 538; Cass. civ., sez. II, ord. 10 aprile 2025, n. 9433).

La giurisprudenza ha escluso il diritto alla provvigione anche quando, per ragioni giuridiche, l’affare si è rivelato impossibile o invalido: ad esempio, nel caso in cui l’immobile fosse già stato alienato a terzi e non potesse essere trasferito all’acquirente presentato dal mediatore, si è affermato che non vi è “affare concluso” ai sensi dell’art. 1755 c.c., sicché l’intermediario non può pretendere il compenso).

Infine, è stato più volte ribadito che la provvigione spetta al solo mediatore la cui attività abbia condotto alla conclusione del contratto, mentre è esclusa per chi abbia svolto una mediazione iniziale non andata a buon fine. Quando, dopo una prima fase di trattative avviate da un mediatore, le parti interrompono i contatti e in seguito concludono l’affare grazie a un secondo intermediario, con condizioni economiche diverse e un nuovo percorso negoziale, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al compenso esclusivamente al mediatore “concludente”, ritenendo interrotto il nesso causale tra l’opera del primo e il contratto finale (Cass. civ., sez. II, ord. 27 luglio 2022, n. 23422; Cass. civ., sez. II, ord. 26 marzo 2024, n. 31187; nota in Immobili & proprietà, 2025).

Per contro, è stato affermato il diritto del mediatore anche in presenza di mediazione “di fatto” o atipica, in cui l’incarico era solo orale o desumibile dal comportamento delle parti, ma la messa in relazione e la gestione delle trattative avevano avuto un ruolo determinante nella conclusione dell’affare, anche se poi il contratto era stato firmato altrove o con qualche modifica di prezzo (Cass. civ., sez. II, ord. 29 maggio 2025, n. 27036; Cass. civ., sez. II, sent. 9 gennaio 2024, n. 785; Cass. civ., sez. III, ord. 17 settembre 2025, n. 25493).

In conclusione

Dall’analisi normativa e giurisprudenziale emerge un quadro chiaro: l’incarico scritto non è condizione per il diritto alla provvigione, che può sorgere da un rapporto di fatto fondato sull’accettazione e sull’utilizzo dell’attività del mediatore. Ciò che conta è che l’intervento del mediatore sia causalmente adeguato rispetto alla conclusione di un affare valido e azionabile, ossia di un contratto che consenta alle parti di pretendere l’esecuzione o il risarcimento. Il mediatore deve provare di avere effettivamente messo in relazione le parti, curato le trattative e contribuito in modo determinante all’accordo finale, non essendo sufficiente una mera attività preparatoria o un contatto occasionale. Il nesso causale si interrompe quando l’affare nasce da iniziative nuove e autonome, o è concluso da un diverso intermediario con un percorso negoziale indipendente.

In altri termini, se l’affare nasce e si chiude grazie al mediatore, la provvigione è dovuta anche senza firma; se invece il contratto si perfeziona del tutto al di fuori della sua opera, il compenso può essere legittimamente negato.

 

Il caso

Il giudizio che ha portato alla recente pronuncia n. 17373/2026 ha ad oggetto la contesa tra due genitori separati in regime di affidamento condiviso, sulla titolarità dell’Assegno Unico Universale (AUU) erogato dall’INPS. La Corte d’appello, valorizzando il collocamento prevalente dei minori presso la madre, le aveva riconosciuto l’integrale percezione dell’AUU, ritenendo che la misura, essendo destinata a sostenere le esigenze quotidiane dei figli, dovesse essere attribuita al genitore presso cui i minori vivevano stabilmente. Il padre ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021, sostenendo che, in caso di affidamento condiviso, la legge preveda la ripartizione paritaria dell’assegno tra “coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, e che l’orientamento seguito per i vecchi Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) non poteva essere trasposto sull’AUU. In primo grado il tribunale aveva già preso in considerazione l’AUU nella valutazione delle condizioni economiche delle parti e nella quantificazione dei provvedimenti ex art. 337-ter, comma 4, c.c., ritenendo che la misura concorresse agli oneri di cura e mantenimento della prole.

La decisione della Cassazione

La Cassazione nella sua condivisibile pronuncia preliminarmente qualifica anzitutto l’Assegno Unico Universale come prestazione assistenziale statale di nuova generazione, destinata a sostenere la genitorialità e la natalità, distinta dagli ANF per presupposti, quantificazione e finalità. Da ciò consegue l’assoggettamento dell’AUU ad un vincolo di utilizzazione: deve essere impiegato “nell’esclusivo interesse della prole” e concorre agli oneri di cura e mantenimento dei figli, inserendosi quindi nel quadro degli obblighi ex artt. 316-bis e 337-ter c.c..

Sul piano normativo, la Corte richiama il chiaro tenore letterale dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021, che stabilisce come regola generale che l’AUU sia “erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, mentre “in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. La Corte rimarca la differenza tra affidamento e collocamento, evidenziata anche dall’art. 337-ter, comma 2, c.c.: il primo riguarda a chi i figli “sono affidati”, il secondo i “tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”. Da ciò discende il principio per cui, in caso di affidamento condiviso, l’AUU spetta di regola al 50% a entrambi i genitori, a prescindere dalla residenza prevalente del minore.

La Cassazione esclude espressamente la possibilità di richiamare in senso contrario la giurisprudenza formata sugli ANF, trattandosi di provvidenze differenti, come già affermato dalla Corte d’appello di Bari con pronuncia del 25 gennaio 2024 e come ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Viene inoltre precisato che le circolari INPS (Circ. n. 23/2022 e Messaggio n. 1714/2022) non possono modificare la legge, ma in questo caso risultano coerenti con il dato normativo, ribadendo la regola del riparto al 50% tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dell’attribuzione integrale al genitore affidatario solo in caso di affidamento esclusivo.

Quanto alle possibili deroghe, la Corte richiama il precedente Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672, che ammette, in linea di principio, la possibilità che il giudice, nell’ambito dei provvedimenti economici ex art. 337-ter c.c., si discosti dal riparto paritario dell’AUU, purché ricorrano specifiche ragioni e queste siano puntualmente motivate in relazione alla situazione patrimoniale delle parti e al complessivo assetto del mantenimento. Nel caso deciso con l’ordinanza 17373/2026, la Cassazione esclude la presenza di tali ragioni in quanto il Giudice di prime cure aveva già considerato la ripartizione dell’AUU nella valutazione complessiva delle risorse e degli esborsi dei genitori, senza che sul punto fosse stata proposta una critica specifica in appello.

Sotto il profilo sistematico, la Corte colloca la disciplina dell’AUU dentro il principio di proporzionalità e adeguatezza del contributo al mantenimento, sancito dagli artt. 316-bis e 337-ter c.c.: i genitori devono provvedere al mantenimento in misura proporzionale alle proprie risorse, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascuno e della valenza economica dei compiti di cura. In questo quadro, l’AUU rappresenta una risorsa esterna che riduce il carico diretto sui genitori e che il giudice deve considerare nella comparazione complessiva dei redditi e degli esborsi, ma senza alterarne arbitrariamente la regola legale di riparto.

In conclusione

La presente ordinanza assume un ruolo di leading case nel chiarire che l’AUU:

  • è una misura assistenziale a favore dei figli;
  • si ripartisce paritariamente tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale in caso di affidamento condiviso;
  • spetta per intero al genitore affidatario solo in caso di affidamento esclusivo;
  • può essere diversamente modulato dal giudice solo con motivazione rafforzata, nel quadro del principio di proporzionalità e dei criteri di cui all’art. 337-ter c.c..

Il tutto in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità che da tempo impronta le decisioni in punto di mantenimento dei figli al principio di proporzionalità, imponendo una valutazione comparata delle condizioni economiche di entrambi i genitori e dei parametri dell’art. 337-ter, comma 4, c.c. (di recente Cass. civ., 17 novembre 2025, n. 30244; Cass. civ., 28 gennaio 2026, n. 1938).

La Suprema Corte di Cassazione, sez. III^ civile, con la recente ordinanza n°3904/2025 del 27 settembre 2024, depositata in cancelleria il 16 febbraio 2025, offre preziosi chiarimenti circa la sussistenza di una presunzione del danno morale subito dai membri della c.d. famiglia nucleare a seguito della morte del coniugi, genitore, figlio o fratelle), e sulla ripartizione dell’onere probatorio tra danneggiante e danneggiati.

 

Il caso.

La moglie e i figli del de cuius convenivano in giudizio una struttura sanitaria per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del rispettivo coniuge e padre, conseguente ad un caso di malasanità. L’uomo, a seguito di  un intervento, aveva infatti contratto un’infezione della ferita chirurgica, che lo aveva condotto, nonostante successivi tre interventi, alla morte.

In primo grado il Tribunale di Ravenna rigettava tuttavia le domande attoree.

I familiari proponevano appello dinnanzi alla Corte d’Appello di Bologna, la quale tuttavia riconosceva il danno in favore della sola moglie, rigettando erroneamente l’analoga domanda presentata dai figli non avendo gli stessi offerto “…specifica allegazione del concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre”, necessaria, ad avviso dei giudizio, non essendo i più conviventi con il genitore al momento della morte.

 

La decisione della Suprema Corte

Di diverso avviso i giudici di Piazza Cavour che, in accoglimento dell’unico motivo di gravame, riconoscono il diritto anche dei figli, ancorchè non più conviventi, al risarcimento del danno morale conseguente alla perdita parentale.

In particolare, la Suprema Corte, condivisibilmente chiarisce che:

  • deve presumersi una sofferenza morale in capo alla c.d. “famiglia nucleare” in conseguenza dell’uccisione dei genitori, del coniuge, dei figli o dei fratelli”;
  • la convivenza e/o la distanza tra la vittima e il superstite non può considerarsi circostanza incidente sull’an, potendo essere valutata unicamente ai fini del quantum debeatur;
  • grava sul danneggiato l’onere di provare “che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (così anche Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 n. 5769).

 

La Suprema Corte di Cassazione, sez. I^ civile, con la recente ordinanza n°234/2025 depositata in cancelleria in data 7 gennaio 2025, ha chiarito quali siano i presupposti per la concessione dell’assegno separatizio, evidenziando analogie e differenze rispetto ai presupposti dell’assegno divorzile.

I fatti di cui è causa e i due gradi di giudizio di merito.

Il Tribunale civile di Napoli, dichiarava la separazione dei coniugi addebitandola al marito, rigettando analoga richiesta di addebito mossa da quest’ultimo in danno della moglie, nonché ponendo a carico del marito un gravoso assegno per il mantenimento dei figli e uno separatizio in favore della moglie, a cui veniva altresì assegnata la casa familiare.

Avverso la sentenza del  giudice campano ricorreva in appello il marito, contestando il diritto all’assegno separatizio della moglie e la sua quantificazione, anche in considerazione della mancata prova degli asseriti redditi che lo stesso avrebbe percepito dal proprio lavoro autonomo.

La Corte d’Appello di Napoli rigetta tuttavia il gravame ritenendo:

  • che dalla prova escussa in primo grado non emergono ragioni per addebitare la separazione alla moglie;
  • che il reddito del A.A. non solo derivante da lavoro dipendente ma anche da lavoro autonomo è “certamente capiente” rispetto all’assegno, avendo egli oltretutto ereditato dalla madre la casa di piazza (Omissis) che pur se aggravata da un “temporaneo diritto abitazione in favore dei figli” gli consentirebbe agevolmente se venduta di fare fronte per molti anni a venire degli oneri di mantenimento.

Il ricorso per cassazione

Il coniuge decideva pertanto di ricorrere per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando:

  • con il primo motivo “la violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.c., comma 1, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che la moglie ha redditi assai modesti, trascurando però che l’assegno di mantenimento nella separazione -contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – non mira a mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma assicura solo un contributo al coniuge economicamente più debole, sempre che, però, lo stesso si sia attivato per la ricerca di un lavoro, e non sia invece rimasto al riguardo del tutto inerte; in tal modo, la moglie ha aggravato ingiustificatamente la posizione debitoria del ricorrente”;
  • con il secondo motivo “il travisamento della prova in relazione all’art 360 n. 5 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 132 comma 4 c.p.c. Il ricorrente deduce che la Corte d’Appello ha evidentemente travisato la prova circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ed in particolare non ha valutato la relazione di consulenza tecnica del dott. C.C. e la documentazione fiscale allegata depositata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, affermando sulla base di semplici presunzioni e considerazioni soggettive che esso ricorrente avrebbe un reddito fortemente superiore a quanto emerge dagli atti di causa, non valutando il documentato peggioramento delle sue condizioni economiche patrimoniali, né la effettiva consistenza del suo reddito che è pari ad Euro 1.715,00 mensili; lamenta che il giudice d’appello abbia omesso di valutare la situazione di sovraindebitamento dando valore al tenore di vita passato dei coniugi e allo svolgimento di ulteriore attività lavorativa che non è stata provata”;
  • con il terzo motivo “la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., e la nullità della sentenza in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto il giudice territoriale non si è pronunciato sul motivo di appello relativo all’addebito della separazione posto a carico di esso ricorrente”.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, accoglie tutte e tre le doglianze alla luce dei seguenti condivisibili motivi.

Quanto al primo motivo, la Suprema Corte:

  • censura l’operato della Corte territoriale che, nel valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere il diritto della moglie a percepire un assegno separatizio, si era “limitata ad affermare che la moglie al momento della separazione non lavorava e che ha diritto di conservare l’elevato tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza, senza valutare se ella sia in possesso di risorse economiche tra le quali rileva certamente, oltre che l’eventuale patrimonio, anche la capacità lavorativa, da valutarsi in concreto e non in astratto (Cass. n. 24049 del 06/09/2021)”;
  • chiarisce che:
    • il diritto all’assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto; il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale (Cass. n. 34728 del 12/12/2023 in motivazione)”.
    • l’accertamento del diritto ad esser mantenuti dall’altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato”;
    • “…anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri doveri”;
    • ferma la differenza tra assegno di divorzio e assegno di separazione, vi sono alcuni tratti comuni tra i due istituti e tra questi il presupposto che il richiedente sia privo di risorse adeguate”, con particolare riferimento al caso in cui “il richiedente sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo la assenza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato.
  • ritenendo che “…nella specie la Corte d’Appello di Napoli non ha fatto buon governo di questi principi nell’omettere qualsivoglia indagine sulle capacità lavorative concrete della richiedente assegno e non indagando sulla possibilità che la moglie si procuri redditi diversi, ad esempio da patrimonio, limitandosi ad affermare che la stessa al momento della separazione non lavorava.

Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte, censura altresì l’operato del giudice di secondo grado ritenendo solo formalmente apparente la motivazione circa gli ulteriori redditi da lavoro autonomo del marito in quanto a fronte delle contestazioni dell’interessato il quale ha documentato il suo reddito da lavoro dipendente anche con una consulenza di parte, si è limitata a osservare che “come documenta la difesa dell’appellata” il reddito del A.A. è tuttora costituito non solo da proventi di lavoro o dipendente ma anche da introiti da lavoro autonomo ed è un importo complessivo lordo “certamente capiente” per il pagamento di cui è onerato” senza tuttavia offrire contezza delle relative ragioni, e in particolare:

  • senza specificare “né che tipo di lavoro autonomo svolge, su quali prove si fonda l’accertamento dello svolgimento di attività libero professionale e a quanto ammonta il reddito che ne ricaverebbe”;
  • valutando “…quale disponibilità economica l’essere proprietario della casa coniugale assegnata alla moglie” nonostante la predetta abitazione sia stata assegnata alla moglie in sede di separazione, con conseguente incidenza sulla “concreta appetibilità sul mercato di un bene con tale vincolo”.

Gli Ermellini accolgono da ultimo anche la terza censura rilevando che “la Corte d’Appello, limitandosi ad esaminare la domanda di addebito alla moglie, ha omesso effettivamente di pronunciarsi per intero sul motivo di appello, non cogliendone la effettiva portata” e ciò in quanto, nonostante il marito non abbia riportato nelle conclusioni dell’atto di appello la richiesta di addebito, “…tuttavia la parte dell’atto d’appello che egli trascrive è più che sufficiente a fare ritenere che egli abbia proposto detta questione, rendendo evidente che il suo obiettivo non era quella di ottenere una sentenza di addebito reciproco bensì una sentenza di addebito in via esclusiva alla moglie, e ponendo quindi una questione non adeguatamente esaminata dalla Corte d’Appello la quale si è limitata ad affermare che i litigi di cui aveva riferito il teste Stara non avevano avuto incidenza casuale sulla fine del rapporto e a richiamare, quanto alla incidenza causale dei comportamenti del A.A. una valutazione, resa da una teste nel giudizio canonico, e non fatti oggettivi. Si tratta quindi di una valutazione parziale che non tiene conto della complessiva esposizione del motivo di appello”.

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kate-separatedLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza ordinanza n°16404 del 19 giugno 2019, ha chiarito che, con riferimento al rimborso delle spese di mantenimento del minore, “…che ove ad esse abbia provveduto integralmente uno soltanto di suoi genitori (come pacificamente accaduto nella specie), a questi spetti il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali: come si desume, in particolare, dall’art. 148 c.c. (richiamato dall’art. 261 c.c., entrambi nei rispettivi testi, qui applicabili ratione temporis, vigenti anteriormente al D.Lgs. n. 154 del 2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014), che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto, in regresso) nei confronti dell’altro (cfr. Cass. n. 15063 del 2000; Cass. n. 10124 del 2004)”.

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