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cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Dal 1° aprile 2020 sono disponibili sul sito http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel028-2020.pdf, i chiarimenti offerti dalla Corte di Cassazione sul contenuto e la portata delle misure adottate dal Governo per il contrasto al diffondersi del corona virus, di cui al D.L. n°18/2020.

In particolare:

  • il rinvio d’ufficio delle udienze deve essere inteso come “un mero rinvio ex lege e non di una sospensione dei processi, sicché non si applica l’art. 298, primo comma, c.p.c., a tenore del quale ‘durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento’”;
  • la sospensione dei termini processuali deve essere inteso come operante tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)”;
  • con riferimento alla sospensione che riguardi termini a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, “…è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il pieno rispetto” e non già la mera sottrazione dal relativo computo, come avveniva durante il periodo feriale;
  • ai sensi dell’art. 83, comma 10 del D.L. n°18/2020, per tutti i procedimenti in cui vi sia stato un rinvio d’udienza, non si terrà conto, ai fini dell’equa riparazione di cui all’art. 2, della l. 89/01 (legge Pinto) del periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 30/06/2020;
  • ai sensi del comma 20 dell’art. 83 del D.L. n°18/2020, la sospensione dei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, riguarderà quelli promossi entro il 9 marzo 2020, senza alcuna espressa previsione per quanto riguarda quelli eventualmente promossi successivamente a tale data;
  • la sospensione, di cui all’art.83, comma 8, dei termini sostanziali “comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto” appare poter essere invocata da chi ne abbia interesse unicamente per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno e subordinata alla presenza di due condizioni: “a) che siano stati adottati i provvedimenti organizzativi che spettano ai capi degli uffici (e solo durante il periodo di loro efficacia); b) che si tratti di diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività processuali precluse;
  • la sospensione di tutti termini, siano essi processuali o sostanziali, non opera per quelle controversie che rientrano nell’elencazione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020.

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separazione-e-soldi_smallI fatti di cui è causa

In pendenza del giudizio di divorzio, la Corte d’Appello di Cagliari accoglieva il gravame proposto dalla moglie avverso la sentenza di separazione, aumentando il mantenimento per sé e per i figli sino al mese precedente all’adozione dell’ordinanza presidenziale da parte del giudice del divorzio; ciò in considerazione dell’aumento dei predetti assegni disposto dal giudice del divorzio in sede presidenziale.

Ricorreva avverso detto provvedimento il marito, sostenendo che la Corte d’Appello, quale giudice della separazione, “…avrebbe indebitamente sovrapposto la propria valutazione sulle statuizioni economiche conseguenti alla separazione a quella adottata dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio”, non potendo rideterminare il predetto contributo essendo già stati adottati i provvedimenti presidenziali nel giudizio di divorzio.

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini, tuttavia, reputano infondato il ricorso del marito richiamando, preliminarmente il noto principio secondo cui: “…il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza” (in senso conforme (Cass. n. 27205/2019; Cass. n. 5510/2017; Cass. n. 17825/2013; Cass. n. 5062/2017; Cass. n. 1779/2012).

La Suprema Corte, ha ritenuto pertanto correttamente applicato il predetto principio dal giudice della separazione in quanto:

  • i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”.
  • la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (tra le tante Cass. n. 5510 e 5062 del 2017)”;
  • Nella specie, il giudice della separazione con la sentenza impugnata non è intervenuto impropriamente a modificare le statuizioni economiche rese in sede di divorzio (cfr. Cass. n. 17825 del 2013), ma ha fissato la decorrenza del contributo di mantenimento a carico del M. fino al mese di settembre 2015, senza dunque interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile a decorrere dal mese di (OMISSIS)”.

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classmates-snack-time-1465989-1279x1251La I^ sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6471/2020, ha chiarito che “Il diritto–dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c. trattandosi di un potere–funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., una ”grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”.

Il caso:

La Corte d’Appello di L’Aquila, con decreto, confermava il provvedimento con cui il giudice di prime cure:

  • aveva sanzionato il padre ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. per inadempimento rispetto al diritto/dovere di visita;
  • aveva quantificato in euro 100,00 la somma da versare alla madre per ogni futuro inadempimento di tale obbligo.

Il ricorso per cassazione

Il padre, visto il decreto della Corte d’Appello, propone ricorso per cassazione sostenendo che le statuizioni di coercizione indiretta previste dall’art. 614 bis c.p.c. non sarebbero applicabili agli obblighi di frequentazione della prole, poiché al diritto del minore a ricevere la visita del genitore corrisponderebbe il diritto potestativo non coercibile di quest’ultimo, rimesso alla sua disponibilità e, in ogni caso, non assoggettabile ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed alle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c..

La decisione della Suprema Corte:

La I^ sezione, investita della questione, con ordinanza n. 6471/2020, ha accolto il ricorso alla luce delle seguenti condivisibili motivazioni:

  • a differenza del diritto generale delle obbligazioni, caratterizzato per l’apprestamento di un rimedio ordinamentale coercitivo a fronte dell’inadempimento del debitore – nel diritto di famiglia, il diritto–dovere del genitore di far visita al figlio minore, di cui all’art. 316 c.c., si caratterizza per la sua intensa strumentalità rispetto alla realizzazione degli interessi superiori del minore stesso;
  • la predetta posizione giuridica del genitore:
  • in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. rispetto ai comportamenti dell’altro genitore che siano tali da ostacolare l’altrui diritto di visita del figlio;
  • in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta fondata sull’autonoma e spontanea osservanza del genitore interessato nell’ambito della propria capacità di autodeterminazione e sempre in vista dell’attuazione del superiore interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, e, come tale, non è suscettibile né di coercizione indiretta ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. – che presuppone un provvedimento di condanna non compatibile con la posizione giuridica del genitore – né dei rimedi di cui all’art. 709 ter c.p.c. che prevede ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato e non una coercizione preventiva e indiretta di un dovere nel caso di una sua inosservanza futura.

La Suprema Corte evidenzia, altresì:

  • che “…l’emanazione di un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. si pone in evidente contrasto con l’interesse del minore il quale viene a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione”;
  • la non coercibilità del dovere di visita del genitore non collocatario non vale ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti, potendo comportare l’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore, la decadenza o l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiarequando le condotte contestate, con il tradursi di una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore”.

Di qui, la decisione della Suprema Corte di cassare senza rinvio il provvedimento impugnato.

Articolo a cura della dott.ssa Michela Terella

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separazione-e-soldi_smallLa Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n°5603 del 29 novembre 2019, depositata in cancelleria il 28 febbraio 2020, ha statuito – alla luce dei principi già affermati in materia – che non può riconoscersi il diritto a percepire l’assegno di mantenimento all’ex moglie che svolge un lavoro in nero di cui non possa accertarsi l’effettivo guadagno che la stessa realizza.

Il caso

La vicenda trae origine da una causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella quale il Tribunale di Rovigo, investito della questione, riconosceva all’ex moglie il diritto a percepire un assegno divorzile nella misura di euro 300,00. Dolendosi di tale decisione, l’ex marito ricorreva alla Corte di Appello di Venezia, che confermava la decisione del giudice di prime cure, rilevando come il marito godesse di una situazione economica migliore rispetto a quella della moglie, la quale, dopo la separazione, si era ritrovata a svolgere prestazioni di manicure in modo irregolare e non stabile.

A fronte del rigetto del suo gravame da parte della Corte d’Appello, il ricorrente, adiva la Suprema Corte deducendo come il Giudice di merito avesse fondato la conferma del suo obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie esclusivamente sulla circostanza che la saltuaria occupazione dalla medesima svolta non fosse tale da assicurarle un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.

Il giudizio della Suprema Corte

Con la decisione in commento, la Suprema Corte, ha accolto il ricorso dell’ex marito alla stregua del consolidato principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 e ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Ord. n. 1882 del 23 gennaio 2019, secondo cui all’assegno divorzile deve attribuirsi oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa. Detta natura discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, venga finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

In conclusione

Gli Ermellini:

  • hanno rilevato che la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, applicando, di contro, l’ormai superato criterio del tenore di vita goduto dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio;
  • non hanno accertato, in applicazione dei suddetti principi “…l’effettivo guadagno che la (omissis) realizza con l’attività svolta, che comunque – in quanto in concreto accertata – evidenzia una capacità lavorativa e reddituale della medesima”;
  • hanno conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame del merito della questione alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati.

Articolo a cura della dott.ssa Michela Terella.[:]

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cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020

In data 22 marzo 2020 è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un terzo decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio cumulative rispetto a quelle già adottate.

Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.

A differenza dei DPCM dell’9 e 9 marzo 2020, tuttavia, il DPCM del 22 marzo 2020 non prevede tra le deroghe al suddetto divieto gli spostamenti per “situazioni di necessità” ma unicamente per spostamenti dettati da:

  • comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
  • motivi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute.

La proroga delle misure previste nei D.P.C.M. dell’8, 9 e 22 marzo sino al 13 aprile

Il 1° aprile 2020 è stato altresì emanato un nuovo D.P.C.M. che, all’art. 1, estende l’efficacia delle misure previamente adottate nei DPCM dell’8, 9 e 22 marzo 2020 sino alla data del 13 aprile 2020.

 

La confusione sulla legittimità degli spostamenti tra diversi comuni

Ciò ha determinato nuovamente confusione circa la possibilità per i genitori non collocatari di esercitare il proprio diritto di visita anche qualora residenti in due comuni separati.

Se da un lato, infatti, numerose prefetture hanno sin da subito giudicato legittimi i predetti spostamenti anche tra comuni diversi , il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26 marzo 2020, ha di contro ritenuto questi ultimi illegittimi alla luce del DPCM del 22 marzo 2020, disponendo la provvisoria interruzione del diritto di visita del genitore collocatario, sostituendo gli incontri con video chiamate o Skype.

 

I chiarimenti recentemente offerti dal Governo

A seguito della grande confusione ingenerata dalle predette disposizioni, in particolar modo per quanto attiene la legittimità degli spostamenti tra comuni al fine di esercitare il diritto di visita, sono finalmente giunti gli attesi chiarimenti del Governo che, sul proprio sito istituzionalehttp://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?”, ha risposto: “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

 

In conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto e dei chiarimenti offerti dal Governo, sino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe:

  • il diritto di visita del genitore non collocatario è garantito anche qualora questo comporti spostamenti tra diversi comuni per recarsi dal minore, condurlo presso di sé e fare rientro alla propria residenza/domicilio;
  • il diritto di visita dovrà essere esercitato in conformità a quanto determinato nei provvedimenti di separazione e/o divorzio, a cui certamente sono da equiparare le statuizioni rese nei giudizi di regolamentazione dell’affido e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio;
  • in mancanza di una statuizione del Tribunale, potranno essere esercitati in base a quanto concordato, preferibilmente per iscritto, tra i genitori;
  • in ogni caso gli spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel pieno rispetto delle prescrizioni di tipo sanitario.

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cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020

Il 22 marzo è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio nazionale, in vigore sino al 3 aprile 2020, cumulative rispetto a quelle già adottate con DPCM dell’11 marzo 2020 e con quelle previste nella sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute.

Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.

Così come per l’art. 1 dell’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute, anche il presente decreto non prevede deroghe al suddetto decreto se non per spostamenti dettati da:

  • comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
  • motivi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute.

Nonostante siano trascorsi oltre 10 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo 2020, ad oggi il Governo non ha ancora aggiornato la propria pagina istituzionale – http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – al fine di chiarire se dette limitazioni pregiudichino o meno l’esercizio del diritto di visita qualora i genitori risiedano in due comuni separati.

La recente ordinanza del 26 marzo 2020 del T.C. di Bari

Recentemente, la Corte d’Appello di Bari si è pronunciata sull’istanza presentata da una madre, genitore collocatario della prole al fine di ottenere “…la sospensione degli incontri tra il padre [Omissis] ed il figlio minore” in quanto “…il minore è collocato presso la madre e che il padre abita in un diverso comune”.

La Corte d’Appello, nell’accogliere la predetta istanza, sottolinea come:

  • “…gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”;
  • non sia verificabile, nel caso di specie, “…che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario”;
  • il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.

La Corte, alla luce delle predette considerazioni:

  • ha disposto pertanto l’interruzione provvisoria del diritto di visita del padre sino al 3 aprile 2020 (ovvero sino al termine di efficacia del DPCM del 22 marzo 2020);
  • ha sostituito degli incontri con videochiamate o skypeper periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario”.

 

In conclusione

In senso diametralmente opposto si segnala il chiarimento offerto al Consiglio dell’Ordine di Biella da parte della Prefettura, della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, disponibile sul sito del COA – https://www.ordineavvocatibiella.it/emergenza-covid-19-diritto-di-visita-dei-figli-minori-di-genitori-separati-al-genitore-non-collocatario-dopo-il-dpcm-22-3-2020-indicazioni-delle-forze-dellordine-consultate-dal-coa/ – , ad avviso dei quali “…pur dopo il DPCM 22.3.20, il diritto di visita e di trasferimento dei minori all’altro genitore sia consentito, con l’avvertimento di portare con sé il provvedimento giudiziale che lo dispone (accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale, sentenza di separazione o divorzio, o ordinanza del Presidente del Tribunale che dispone in via provvisoria e urgente, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l’uno e l’altro genitore), la autocertificazione redatta su modello ministeriale, e adottando, ovviamente, tutte le prescrizioni e cautele sul piano sanitario che conosciamo, e, comunque rimettendo al buon senso dell’adulto ogni valutazione, caso per caso, in relazione al superiore interesse del minore”.

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catturaLa predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

L’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute

In data 22 marzo 2020, il Ministero della Salute ha adottato un’ordinanza recante “ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, prevedendo all’art. 1 il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

La predetta misura resterà in vigore sino al 3 aprile 2020, in virtù della proroga espressamente convenuta nel DPCM del 22 marzo 2020.

Il DPCM del 22 marzo 2020

In pari data, è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio nazionale, in vigore sino al 3 aprile 2020, cumulative rispetto a quelle già adottate con DPCM dell’11 marzo 2020 e con quelle previste nella sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute.

Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.

Così come per l’art. 1 dell’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute, anche il presente decreto non prevede deroghe al suddetto decreto se non per spostamenti dettati da:

  • comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
  • motivi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute.

I chiarimenti recentemente offerti dal Governo

Il Governo, sul proprio sito istituzionale – http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?”, ha risposto: “Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

 

In conclusione

Da ciò consegue che, l’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo 2020, non pone alcuna limitazione ai genitori che si spostino, anche in altro comune, per vedere e/o prendere i figli, all’uopo muniti di autocertificazione e/o provvedimento di separazione e/o divorzio. [:]

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separazione-e-soldi_smallIl caso:

Un ex marito ricorreva al Tribunale di Campobasso al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’assegno divorzile, dallo stesso versato in favore dell’ex moglie e quantificato concordemente concordato in sede di divorzio congiunto nella somma mensile di € 450,00, in considerazione:

  • della dedotta impossibilità per l’ex marito di continuare a vivere con il modesto importo di € 450,00, residuante dopo il pagamento del mutuo immobiliare contratto e del versamento del predetto assegno divorzile in favore della moglie;
  • del nuovo matrimonio dallo stesso contratto;
  • del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’ex moglie, che, prima disoccupata, aveva da poco trovato un’occupazione lavorativa come badante, con una retribuzione mensile di € 500,00, superiore pertanto all’assegno dalla stessa percepito.

A fronte del rigetto del suo ricorso da parte della Corte d’Appello, il ricorrente, lungi dal darsi per vinto, adiva la Suprema Corte dolendosi dell’omessa considerazione da parte del giudice di merito delle dedotte circostanze di fatto da cui risultava evidente la sopravvenuta sproporzione reddituale tra le parti.

Il giudizio della Suprema Corte.

Di diverso avviso gli Ermellini, che dichiarano inammissibile il suo ricorso, evidenziando come il Giudice di secondo grado aveva considerato le circostanze dedotte dal ricorrente, giudicandole tuttavia ininfluenti ,alla luce del seguente principio di diritto enunciato dalle SS.UU. con la celeberrima sentenza n°18287 dell’11 luglio 2018 e recentemente ribadito dalla Suprema Corte, sez. I^, con ordinanza n°21926 del 30 agosto 2019: “L’assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dello stesso svolto e – tenuto conto della composizione dell’entità e dell’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio”.

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[:it]

cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia italiane dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

I chiarimenti offerti dal Tribunale di Milano

La mancata espressa previsione da parte dei predetti decreti ministeriali di restrizioni e/o divieti in materia di diritto di visita dei genitori separati, ha fatto in breve tempo sorgere numerose controversie, probabilmente dovute dalla forte preoccupazione determinata dalla celerità con cui il COVID-19 si stia diffondendo anche tra soggetti di giovane età.

Tra queste si segnala l’istanza con cui genitore collocatario si è recentemente rivolto al Tribunale Civile di Milano chiedendo disporsi il pronto rientro dei minori presso il suo domicilio.

Il Giudice meneghino, con un provvedimento chiaro ed esauriente, ha tuttavia rigettato l’istanza:

– ritenendo che: “in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID 19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori“;

– disponendo, pertanto, “…che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato“.

In conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il genitore separato potrà recarsi, munito di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio, presso, il comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il diritto di visita e rispettando i tempi di permanenza riconosciuti dal Tribunale e/o concordati nell’interesse del minore.

Ad ogni modo, le parti ben potranno, su base volontaria, derogare al regime di frequentazione al fine di limitare al minimo gli spostamenti. In tal senso, senza dubbio è da guardarsi con favore l’accordo volto ad accorpare i diritti di visita infrasettimanali estendendo i giorni di permanenza dei figli nei weekend di spettanza del genitore non collocatario.

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[:it]studio-32Gentili Clienti,

in ottemperanza alle misure contenute nel D.P.C.M. 9 marzo 2020, lo Studio Legale Martignetti – Romano rende noto che gli appuntamenti presso lo Studio, da oggi sino alla cessazione dello stato di emergenza, verranno effettuati telefonicamente o con video chiamata mediante Whatsapp o Skype.

Vi invitiamo a contattarci al numero fisso dello studio (06/35.34.64.15) qualora voleste modificare l’orario di un incontro già fissato, annullarlo o prendere un appuntamento.

        Certi della vostra comprensione, vi ringraziamo anticipatamente.

Avv. Maria Martignetti            Avv. Claudia Romano               Avv. Luigi Romano       Avv. Marzia Capomagi

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