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In sintesi

Dal primo appuntamento in agenzia alla firma del preliminare o del definitivo, il diritto alla provvigione nasce solo se il percorso che porta alla conclusione dell’affare è effettivamente tracciato dall’attività del mediatore: per i giudici, anche senza incarico scritto, è sufficiente che l’intermediario abbia creato il contatto tra le parti, facilitato l’intesa sulle condizioni e accompagnato il negoziato, così da poter dire che senza quel contributo l’affare ragionevolmente non sarebbe stato concluso

Inquadramento normativo

Come noto, il codice civile definisce mediatore chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. L’art. 1755 c.c. chiarisce poi che il diritto alla provvigione nasce solo “se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”, senza alcun requisito (ad substantiam o ad probationem) dell’esistenza di un incarico scritto: il rapporto può sorgere anche di fatto, per accettazione dell’attività del mediatore. Sono inoltre rilevanti gli obblighi di informazione (art. 1759 c.c.), il rimborso spese (art. 1756 c.c.) e la prescrizione annuale del diritto alla provvigione (art. 2950 c.c.).

Cassazione civile: mediazione di fatto e causalità adeguata

La Cassazione ha chiarito che non è necessario un contratto scritto di mediazione: la provvigione può derivare da un rapporto di mero fatto, purché l’attività del mediatore sia in rapporto di causalità adeguata con la conclusione dell’affare. È sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, creando l’“antecedente indispensabile” dell’accordo, anche se non partecipa a tutte le fasi delle trattative. Non basta però la mera visita dell’immobile o il semplice contatto: occorre che, valutando ex post, l’affare possa ragionevolmente dirsi effetto dell’intervento del mediatore. Il rapporto può essere mediazione tipica (imparziale) o mediazione negoziale atipica/unilaterale, fondata su un contratto con una sola parte; in entrambe le ipotesi il diritto alla provvigione è ancorato all’efficienza causale dell’intervento. Inoltre, l’affare è “concluso” anche con un preliminare che crea un vincolo azionabile, salvo diversa pattuizione.

Orientamenti delle Corti di Roma, Milano e Napoli

Il Tribunale di Roma ha affermato espressamente che, in mediazione immobiliare, la provvigione spetta anche in assenza di formale conferimento di incarico, se la parte ha accettato e si è avvantaggiata dell’attività del mediatore e se l’affare è concluso in rapporto causale con tale attività (ex multis Tribunale Roma, Sez. X, Sentenza, 02/09/2025, n. 12138). Sempre Roma ha ribadito che non serve un nesso esclusivo: è sufficiente che il mediatore abbia avviato trattative poi sfociate in un vincolo giuridico, pur con variazioni di bene o prezzo (così Tribunale Roma, Sez. X, Sentenza, 30/04/2024, n. 7349). La Corte d’Appello di Roma ha confermato che, sia nella mediazione tipica sia in quella atipica, la provvigione sorge solo se l’affare è concluso “per effetto del suo intervento” (Corte d’Appello Roma, Sez. IV, Sentenza, 19/05/2025, n. 3111), valorizzando il criterio della causalità adeguata.

La giurisprudenza milanese si è concentrata sulla definizione del nesso causale e della conclusione dell’affare. La Corte d’Appello di Milano ha più volte precisato che non è richiesto un nesso diretto ed esclusivo: è sufficiente che il mediatore, anche in mediazione atipica o unilaterale, abbia messo le parti in relazione in modo da costituire l’antecedente indispensabile dell’accordo, anche se non presente in tutte le fasi delle trattative (Corte d’Appello Milano, Sez. I, Sentenza, 05/12/2022, n. 3843). Sempre Milano ha chiarito che è “affare concluso” ogni operazione economica che genera un vincolo azionabile (anche un preliminare valido e in forma scritta), mentre un “preliminare di preliminare” non legittima il diritto alla provvigione perché non consente l’esercizio degli strumenti di tutela tipici di un contratto obbligatorio in senso pieno (così Corte d’Appello Milano, Sez. I, Sentenza, 28/06/2022, n. 2272). Sul piano di merito, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la provvigione anche quando la vendita si chiude dopo la scadenza dell’incarico o con trattative autonome tra le parti, se l’attività iniziale del mediatore ha operato come concausa adeguata nella formazione del consenso (così di recente Tribunale Milano, Sez. V, Sentenza, 09/12/2025, n. 9428).

A Napoli, la Corte d’Appello ha adottato un’impostazione particolarmente rigorosa sulla prova del nesso causale. Con la sentenza n. 5543/2025 ha affermato che il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare sorge solo se l’attività svolta – inclusa la messa in relazione delle parti – è in rapporto causale determinante con la conclusione del contratto, precisando che la semplice visita dell’immobile da parte del potenziale acquirente non è di per sé sufficiente, in assenza di ulteriori indicatori di efficienza causale. In precedenza, la stessa Corte aveva sottolineato, da un lato, che è sufficiente un collegamento causale anche non esclusivo tra mediazione e affare (concluso pure dopo la scadenza dell’incarico, così Corte d’Appello Napoli, Sez. IX, Sentenza, 04/06/2021, n. 2068), e, dall’altro, che è “affare concluso” qualsiasi operazione economica che crei un vincolo azionabile, sia esso definitivo o preliminare. Il Tribunale di Napoli ha poi chiarito che non basta aver “messo in contatto” le parti: per la provvigione è necessario che il mediatore abbia partecipato utilmente alle varie fasi delle trattative con un apporto adeguato e determinante per la conclusione dell’accordo. In sintesi, i tre distretti convergono su un punto chiave: la mancanza di incarico scritto non preclude il diritto alla provvigione, che è però subordinato alla prova di un concreto e rilevante contributo causale dell’attività mediatoria alla conclusione di un affare valido (Corte d’Appello Napoli, Sez. IX, Sentenza, 08/11/2025, n. 5543).

Esempi pratici: quando la provvigione matura (e quando no)

Nella prassi immobiliare è frequente che il cliente non firmi un incarico, ma si avvalga comunque dell’opera dell’agenzia. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la provvigione a un mediatore che aveva individuato l’acquirente, organizzato le visite e seguito le trattative fino alla firma del preliminare, nonostante mancasse un mandato scritto: il giudice ha ritenuto decisivo che il venditore si fosse consapevolmente avvantaggiato dell’attività dell’intermediario e che l’affare fosse stato concluso proprio grazie al suo intervento (Trib. Roma, sez. X, 2 settembre 2025, n. 12138; Trib. Roma, sez. X, 30 aprile 2024, n. 7349).

In altri casi, la Cassazione ha invece negato la provvigione quando l’apporto del mediatore si era limitato alla mera visita dell’immobile, senza ulteriori iniziative efficaci, e la compravendita era stata conclusa a distanza di tempo, con prezzo significativamente diverso, per effetto di nuove trattative autonome tra le parti: il semplice “aver fatto vedere la casa” è stato ritenuto, da solo, insufficiente a integrare il nesso causale richiesto dall’art. 1755 c.c. (Cass. civ., sez. II, ord. 8 gennaio 2024, n. 538; Cass. civ., sez. II, ord. 10 aprile 2025, n. 9433).

La giurisprudenza ha escluso il diritto alla provvigione anche quando, per ragioni giuridiche, l’affare si è rivelato impossibile o invalido: ad esempio, nel caso in cui l’immobile fosse già stato alienato a terzi e non potesse essere trasferito all’acquirente presentato dal mediatore, si è affermato che non vi è “affare concluso” ai sensi dell’art. 1755 c.c., sicché l’intermediario non può pretendere il compenso).

Infine, è stato più volte ribadito che la provvigione spetta al solo mediatore la cui attività abbia condotto alla conclusione del contratto, mentre è esclusa per chi abbia svolto una mediazione iniziale non andata a buon fine. Quando, dopo una prima fase di trattative avviate da un mediatore, le parti interrompono i contatti e in seguito concludono l’affare grazie a un secondo intermediario, con condizioni economiche diverse e un nuovo percorso negoziale, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al compenso esclusivamente al mediatore “concludente”, ritenendo interrotto il nesso causale tra l’opera del primo e il contratto finale (Cass. civ., sez. II, ord. 27 luglio 2022, n. 23422; Cass. civ., sez. II, ord. 26 marzo 2024, n. 31187; nota in Immobili & proprietà, 2025).

Per contro, è stato affermato il diritto del mediatore anche in presenza di mediazione “di fatto” o atipica, in cui l’incarico era solo orale o desumibile dal comportamento delle parti, ma la messa in relazione e la gestione delle trattative avevano avuto un ruolo determinante nella conclusione dell’affare, anche se poi il contratto era stato firmato altrove o con qualche modifica di prezzo (Cass. civ., sez. II, ord. 29 maggio 2025, n. 27036; Cass. civ., sez. II, sent. 9 gennaio 2024, n. 785; Cass. civ., sez. III, ord. 17 settembre 2025, n. 25493).

In conclusione

Dall’analisi normativa e giurisprudenziale emerge un quadro chiaro: l’incarico scritto non è condizione per il diritto alla provvigione, che può sorgere da un rapporto di fatto fondato sull’accettazione e sull’utilizzo dell’attività del mediatore. Ciò che conta è che l’intervento del mediatore sia causalmente adeguato rispetto alla conclusione di un affare valido e azionabile, ossia di un contratto che consenta alle parti di pretendere l’esecuzione o il risarcimento. Il mediatore deve provare di avere effettivamente messo in relazione le parti, curato le trattative e contribuito in modo determinante all’accordo finale, non essendo sufficiente una mera attività preparatoria o un contatto occasionale. Il nesso causale si interrompe quando l’affare nasce da iniziative nuove e autonome, o è concluso da un diverso intermediario con un percorso negoziale indipendente.

In altri termini, se l’affare nasce e si chiude grazie al mediatore, la provvigione è dovuta anche senza firma; se invece il contratto si perfeziona del tutto al di fuori della sua opera, il compenso può essere legittimamente negato.

 

Con la recente ordinanza interlocutoria n°6025 del 28 febbraio 2023, la Suprema Corte, pronunciandosi sulla nullità di una notificazione eseguita all’Avvocatura di Stato ad un indirizzo pec diverso da quello risultante da ReGIndE, ha offerto ulteriori chiarimenti, ribadendo, in linea con il precedente orientamento:

  • che “…a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE … “poiché solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE”;
  • il seguente principio di diritto: “Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 – ud. 18-09-2019 conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/’l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)” (cfr Cass. n. 3709 del 2019)”.

Gli Ermellini, facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie hanno pertanto:

  • concluso ritenendo inidonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE;
  • disposto la rinnovazione della notifica all’indirizzo pec risultante dal ReGIndE.

[:it]Two hand exchanging twenty jordanian dinars

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7940 del 12 settembre 2019, ha ribadito il principio, ormai cristallizzato dagli Ermellini, secondo il quale la deroga posta dal secondo comma dell’art. 2721 c.c. è ammissibile solo se giustificata da una concreta valutazione delle ragioni per cui la parte, incolpevolmente, non sia in possesso di documentazione scritta.

I fatti di cui è causa

La vicenda trae origine da un procedimento di ingiunzione promosso da un avvocato nei confronti di una cliente, nel quale il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2478/2012, rigettava l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo.

Il credito azionato in via monitoria – della somma di euro 8.860,72 – aveva ad oggetto il compenso per l’attività professionale prestata nella causa di risarcimento danni da sinistro stradale, definito in via transattiva.

Dolendosi di tale decisione, la cliente ricorreva alla Corte d’Appello di Cagliari che, all’esito del giudizio, riformava la decisione del giudice di prime cure e condannava l’avvocato – previa revoca del decreto ingiuntivo – a restituire alla controparte la somma di euro 789,95. La Corte territoriale calcolava tale importo dalla differenza tra quanto già corrisposto dalla cliente a titolo di acconto, grossolanamente considerando attendibili le dichiarazioni dei genitori della medesima, e il compenso parametrato all’importo attribuito alla cliente a titolo risarcitorio, sulla scorta delle tariffe dettate dal D.M. 8 aprile 2004, vigente ratione temporis.

Il ricorso per cassazione  

Il difensore, vista la decisione della Corte d’Appello, adiva la Suprema Corte dolendosi, in particolare, di come il giudice di secondo grado avesse ritenuto provato il pagamento di acconti su prove testimoniali – peraltro fornite dai genitori – “senza giustificare la deroga al divieto previsto per i contratti ed esteso ai pagamenti di valore superiore ad euro 2,58”.

Il giudizio della Suprema Corte

Con la decisione in commento, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso limitatamente alla suesposta doglianza, ha ribadito il consolidato principio secondo il quale “poiché ai sensi dell’art. 2726 cod. civ. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 cod. civ., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis, Cass. 14/07/2003, n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n. 879).  

Di qui, la decisione della Suprema Corte di cassare in parte qua la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, affinché si conformi al principio di diritto sopra richiamato.

Articolo a cura della dott.ssa Michela Terella

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downloadLa Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°22951 del 13 settembre 2019, chiarisce nuovamente i presupposti per ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c. nonché illegittimità della compensazione delle spese di lite a seguito del rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti totalmente vittoriosi sul merito della lite.

Il caso

La vicenda trae origine dalla sentenza con cui Tribunale di Pesaro aveva rigettato sia le domande principali degli attori sia la richiesta di condanna per lite temeraria, avanzata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., co. 1, dai convenuti, con compensazione delle spese di lite, giustificata alla luce della soccombenza reciproca.

I convenuti proponevano appello dinanzi alla Corte anconetana dolendosi del mancato accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.. La Corte d’Appello di Ancona, tuttavia confermava la sentenza di primo grado, ritenendo la domanda degli appellanti carente in punto di prova del pregiudizio lamentato, condannandoli alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.

I convenuti decidevano quindi di ricorrere sino in Cassazione contestando tanto il rigetto della domanda risarcitoria quanto la compensazione delle spese di lite.

I presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

La Suprema Corte, attraverso la pronuncia in esame, giudica infondata la prima doglianza, chiarendo quanto segue:

  • la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale;
  • è conseguentemente onere della parte che richiede il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1 dedurre e comprovare sia l’an che il quantum debeatur;
  • “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario”.

Nel caso di specie, conclude la Corte, la Corte d’Appello, ha rilevato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che “…nella specie la deduzione del danno conseguito al fatto che i convenuti sarebbero stati costretti, per effetto del giudizio instaurato nei loro confronti, a sottrarre tempo, da dedicare alla causa, alle ordinarie occupazioni (in particolare il D. alla sua attività lavorativa di design nel settore dei mobili) non sono accompagnate da concreti elementi atti a consentire un’attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, così come del tutto generica è l’allegazione dello stato continuo di stress e di apprensione originato dalla pendenza della lite, e ciò anche alla luce delle numerose controversie intercorse tra le parti (aspetto questo desumibile dal contenuto delle difese svolte dagli stessi appellanti)”.

Sulla compensazione delle spese di lite a seguito del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

La Suprema Corte, invece accoglie, il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti avevano lamentato l’ingiusta compensazione delle spese di lite a fronte del rigetto della loro richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..

Ad avviso degli ermellini, infatti non può condividersi l’orientamento minoritario – da ultimo da Cass. sez. VI^-2, sentenza n°20838 del 14 ottobre 2016 – che riteneva configurata un’ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell’art. 92 c.p.c. a seguito dell’imputabilità, sulla base del principio di causalità, “…a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate”.

Bisogna, di contro, aderire al successivo e maggioritario orientamento che fa discendere dalla natura meramente accessoria della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la non configurabilità di alcuna parziale e/o reciproca soccombenza.

La Corte conclude confermando che “ha pertanto errato la Corte d’appello a confermare la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, sul presupposto – qui disatteso – che il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria proposta dai convenuti totalmente vittoriosi sul merito della lite determinasse una loro soccombenza reciproca”.

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a9ca56cc71bfe3ce1a405ec2c7699cf4La II^ sezione del Tribunale Civile di Bergamo, con decreto del 26 settembre 2018, ha chiarito che, nonostante la mancanza di un’espressa previsione in tal senso da parte della legge n°3/2012, tra i soggetti che posso accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento debba annoverarsi anche la famiglia, intesa come “…ente collettivo costituito dai debitori appartenenti alla famiglia in crisi da sovraindebitamento”, e ciò, “…in particolare quando lo squilibrio finanziario derivi proprio dalla gestione della vita in comune dei suoi membri”.

Nel caso di specie, Il Tribunale lombardo aveva disposto la riunione delle due procedure, introdotte dai coniugi con due distinti ricorsi, in cui ognuno aveva chiesto, la liquidazione del loro patrimonio ex artt. 14 ter e segg. L. 3/12 come modificata dal D.L. 179/12, alla luce:

  • di ragioni di economia processuale;
  • della circostanza che la maggior parte dei debiti riguardava obbligazioni solidali dei due coniugi;
  • del fatto che la maggior parte dei beni immobili costituenti il patrimonio immobiliare dei coniugi era in comproprietà tra gli stessi.

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